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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 1990

Cassazione n. 46828/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria e le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 4 maggio 2021, confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Ancona, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, in relazione al delitto di furto aggravato dalla destrezza.

2. I ricorsi per cassazione sono proposti con atti separati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i relativi motivi verranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Due sono i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il primo motivo lamenta illogicità della motivazione in quanto è stata ritenuta la responsabilità penale del ricorrente, non comprovata dalle risultanze dibattimentali, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ebbe a partecipare in alcun modo alla attività delittuosa, cosicché la Corte d'appello avrebbe errato nel non sindacare la sentenza di primo grado. 3.2 II secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., in quanto non vi è motivazione in ordine alla dosimetria della pena, come pure in ordine all'aumento per la recidiva, mentre la giovane età dell'imputato, il percorso terapeutico intrapreso e la condotta processuale collaborativa risultavano ragioni che avrebbero dovuto condurre la Corte di appello a riconoscere le circostanze attenuanti generiche.

4. Quattro sono i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge in ordine agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen., nonché vizio di motivazione conseguente.

La Corte di appello non avrebbe valutato la censura di Spinelli quanto al ruolo nella vicenda delittuosa, limitandosi a un rinvio alle considerazioni svolte per l'altro imputato, senza considerare il verbale di perquisizione dal quale risultava che il portafogli, sottratto alla persona offesa, veniva rinvenuto nella disponibilità del solo [OSCURATO:PERSONA], non anche dello Spinelli, come anche che alla vittima si avvicinò solo uno dei «ragazzi» senza indicare quale dei tre.

In sostanza il motivo lamenta che Spinelli non abbia concorso con contributo causale o morale nel delitto, ma al più con condotta connivente non punibile, non essendo la condotta pianificata bensì occasionale. 4.2 II secondo motivo deduce violazione dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. lamentando che non vi sia la prova della destrezza, in quanto la persona offesa si allontanò spontaneamente dall'auto ove aveva lasciato il portafoglio lasciandolo incustodito, dal che l'assenza di prova quanto alla aggravante della destrezza e la conseguente improcedibilità per difetto di querela. 4.3 Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen.

La sentenza avrebbe immotivatamente negato la tenuità del fatto, non potendo i precedenti penali ostare a fronte della levità del danno e delle modalità dell'azione.

4.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 114, 62, comma 1, n. 4 e n. 6, nonché vizio di motivazione quanto alla eccessività della pena e all'omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, oltre che per l'applicazione della recidiva.

In particolare la Corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere le due attenuanti per il danno tenue e per l'intervenuto risarcimento del danno, nonché per non aver applicato la diminuente dell'ad 114 cod. peri., oltre che risultando ingiustificata la recidiva applicata in difetto della prova di una maggiore proclività a delinquere.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 9 luglio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi.

6. I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono parzialmente fondati e per il resto inammissibili.

2. I motivi indicati ai punti 3.1, 4.1 e 4.2 del «ritenuto in fatto», in quanto sovrapponibili e strettamente connessi, possono essere trattati unitariamente. 2.1 A riguardo va premesso che le due sentenze di merito integrano la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 2.2 I ricorrenti lamentano che la Corte di appello non avrebbe dato conto delle ragioni di concorso nel delitto di furto.

La Corte territoriale ricostruisce in sentenza quanto accertato, vale a dire che la persona offesa fu avvicinata da un giovane, nel mentre un altro era nei pressi dell'autovettura di colore rosso con cofano aperto, chiedendo alla donna se potesse prendere loro dell'acqua perché l'auto stava andando in ebollizione.

Vi era poi un terzo giovane seduto nell'auto rossa.

La donna a quel punto si allontanava per recarsi presso la propria abitazione per prelevare l'acqua, lasciando la borsa incustodita nella propria macchina, e allorquando tornò si accorgeva che i giovani si erano allontanati con l'autovettura rossa, sottraendole il portafogli che era contenuto nella borsa.

I tre venivano fermati poco dopo, perché la scena era stata seguita da un carabiniere fuori servizio, e il portafogli fu rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], in auto. 2.3 A fronte di tale ricostruzione la Corte di appello fornisce una valutazione assolutamente corretta e in sintonia con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Rileva la Corte di appello, infatti, come i tre giovani siano stati sempre insieme, si siano allontanati congiuntamente, pertanto abbiano concordato le modalità per distrarre la donna, con piena consapevolezza da parte di tutti e tre, quindi del [OSCURATO:PERSONA], che era conducente del veicolo, ma anche dello Spinelli.

Il Tribunale, per altro, esprimeva analoga valutazione rilevando come i tre imputati avessero concorso nel furto, anche se solo alcuni di essi erano discesi dall'autovettura e avevano colloquiato con la persona offesa, atteso che la modalità della condotta rende evidente che la stessa fosse stata pianificata e non fosse il frutto di una azione occasionale, come dimostrato dalla condotta preparatoria condivisa di fingere di avere l'auto in panne, cui seguiva il furto e la fuga dei tre.

Sul punto, in primo luogo è del tutto infondata la censura di Spinelli in ordine alla carenza di motivazione, per aver la Corte rinviato alle argomentazioni relative a [OSCURATO:PERSONA] e per non aver reso una motivazione specifica a proprio riguardo: le posizioni dei due appellanti, ora ricorrenti, sono in tutto sovrapponibili e consentivano una motivazione unitaria.

Inoltre, i motivi di ricorso in esame risultano reiterativi di quelli di appello, privi della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

E comunque, le sentenze di merito fanno buon governo dei principi di diritto consolidati.

In vero va evidenziato come la connivenza non punibile, invocata dai ricorrenti, deve essere esclusa, in quanto la distinzione tra questa ipotesi e il concorso nel delitto, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02) ovvero un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953 - 01, nella specie la Corte ha ritenuto configurabile il concorso nei reati di sequestro di persona e violenza privata nei confronti dell'imputato che aveva assistito ai fatti materialmente commessi da altri due correi, senza intervenire in soccorso delle vittime, e dato "stimolo" all'azione criminosa, avendo fornito l'occasione per far incontrare ai due correi le persone offese).

D'altro canto, risponde di concorso nel reato di furto colui che si presti ad accompagnare l'autore materiale del delitto con la propria automobile sul luogo della azione, a seguirne le mosse e ad assicurargli il veicolo per la fuga.

Tale condotta non è di mera connivenza o di presenza passiva, ma integra gli estremi del concorso di persone nel reato, sia sul piano materiale che psicologico (Sez. 2, n. 1993 del 26/10/1981, dep. 27/02/1982, [OSCURATO:PERSONA]. 152494 - 01; massime conformi nn. 147979/81, 145971/80, 145344/80, 144387/80, 142787/79, 138106/78, 138059/78, 137317/77 nel senso che la presenza sul posto integra gli estremi del concorso, se sia volta a rafforzare il proposito dell'autore materiale o esprima una volontà di partecipazione).

E quindi, tutti e tre gli agenti, anche il non individuato soggetto presente nell'auto, per quanto argomentato correttamente dai Giudici di merito, dimostrano la propria adesione al proposito criminoso e la condivisione dello stesso in ragione della simulazione del guasto all'autovettura, assistendo colui che resta a bordo a quanto compiono i due correi, che discendono dall'auto, di fatto rendendosi disponibile in caso di necessità e garantendo un maggior senso di sicurezza, infine partecipando dell'allontanamento con la refurtiva.

Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi sul punto. 2.4 Diversamente fondato è il secondo motivo proposto nell'interesse di Spinelli, che si estende ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in quanto afferente al profilo oggettivo del reato, anche a [OSCURATO:PERSONA], in merito alla ritenuta circostanza aggravante della destrezza.

A riguardo rileva questa Corte come il ricorrente richiami a buona ragione Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01, che definisce la circostanza aggravante della destrezza ritenendola sussistente qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

Nel caso in esame la Corte di appello valorizza la simulazione del guasto dell'autovettura, ritenendola condizione favorevole creata appositamente dagli autori del reato per sollecitare la solidarietà della vittima e allentarne la sorveglianza e ritiene così integrata l'aggravante della destrezza.

Il motivo di ricorso è fondato, in quanto la destrezza attiene alle strette modalità di esecuzione dell'impossessamento, subito prima o durante lo stesso, non anche nella fase preparatoria, che invece potrebbe ricadere nell'ambito dell'avvalersi di qualsiasi mezzo fraudolento, ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2), seconda parte, cod. pen.

Sul punto va richiamata Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 - 01, per la quale «L'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza; volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa».

In particolare in motivazione le S.U.

Sciuscio chiariscono: «Meno classificabile e più raro l'uso di raggiri o artifizi volti ad ingannare la vittima in modo che sia favorita l'acquisizione della cosa.

Si richiede, in breve, una condotta caratterizzata da marcata, insidiosa efficienza offensiva, che sorprende la contraria volontà del detentore, vanifica le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa ed agevola la spoliazione della vittima.

Due gli elementi di valutazione che si traggono da tale analisi della fattispecie.

Da un lato l'istanza di speciale funzionalità aggressiva della condotta, attuata con artata predisposizione di mezzi o con ingannevole messa in scena.

Dall'altro, la speciale gravità delle conseguenze sanzionatorie che da tale predisposizione derivano [...].

La condotta di spoliazione può rivelare diversi gradi di accuratezza nel contrastare le difese della vittima.

Allora, alla luce delle considerazioni generali qui prospettate, la frode si riferisce non a qualunque banale, ingenuo, ordinario accorgimento, ma richiede qualcosa in più: un'astuta, ingegnosa e magari sofisticata predisposizione».

E, pertanto, nel caso in esame spetterà alla Corte di appello verificare, esclusa la configurabilità dell'aggravante della destrezza, se la condotta posta in essere nel caso in esame sia riconducibile ad altra circostanza aggravante o se la stessa difetti nel caso di specie.

Ne consegue la fondatezza per entrambi i ricorrenti del motivo in esame.▪ • •

4. Quanto alla censura di Spinelli, riferita all'omessa applicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268176 - 01; conformi, N. 1593 del 1970 Rv. 115914 - 01, N. 22456 del 2008 Rv. 240364 - 01, N. 27825 del 2013 Rv. 256340 - 01).

Pertanto il motivo è infondato.

5. In ordine al motivo di [OSCURATO:PERSONA], relativo alle non concesse circostanze attenuanti generiche, lo stesso è inammissibile in quanto generico e aspecifico, perché non tiene conto che le circostanze predette erano già state riconosciute dal Tribunale.

6. Diversamente per le censure nell'interesse di Spinelli, relativa all'omesso giudizio di prevalenza, all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti del risarcimento del danno e del danno patrimoniale di speciale tenuità, nonché il motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 131-bis cod. pen., oltre che per entrambi i ricorrenti in ordine al trattamento sanzionatorio e alla ritenuta recidiva, trattasi di censure da ritenersi impregiudicate e assorbite, in quanto logicamente conseguenti, alla valutazione chiamata a compiere la Corte di appello in sede di rinvio.

7. Ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente all'aggravante della destrezza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria e le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 4 maggio 2021, confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Ancona, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, in relazione al delitto di furto aggravato dalla destrezza. 2. I ricorsi per cassazione sono proposti con atti separati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i relativi motivi verranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Due sono i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il primo motivo lamenta illogicità della motivazione in quanto è stata ritenuta la responsabilità penale del ricorrente, non comprovata dalle risultanze dibattimentali, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ebbe a partecipare in alcun modo alla attività delittuosa, cosicché la Corte d'appello avrebbe errato nel non sindacare la sentenza di primo grado. 3.2 II secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., in quanto non vi è motivazione in ordine alla dosimetria della pena, come pure in ordine all'aumento per la recidiva, mentre la giovane età dell'imputato, il percorso terapeutico intrapreso e la condotta processuale collaborativa risultavano ragioni che avrebbero dovuto condurre la Corte di appello a riconoscere le circostanze attenuanti generiche. 4. Quattro sono i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge in ordine agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen., nonché vizio di motivazione conseguente. La Corte di appello non avrebbe valutato la censura di Spinelli quanto al ruolo nella vicenda delittuosa, limitandosi a un rinvio alle considerazioni svolte per l'altro imputato, senza considerare il verbale di perquisizione dal quale risultava che il portafogli, sottratto alla persona offesa, veniva rinvenuto nella disponibilità del solo [OSCURATO:PERSONA], non anche dello Spinelli, come anche che alla vittima si avvicinò solo uno dei «ragazzi» senza indicare quale dei tre. In sostanza il motivo lamenta che Spinelli non abbia concorso con contributo causale o morale nel delitto, ma al più con condotta connivente non punibile, non essendo la condotta pianificata bensì occasionale. 4.2 II secondo motivo deduce violazione dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. lamentando che non vi sia la prova della destrezza, in quanto la persona offesa si allontanò spontaneamente dall'auto ove aveva lasciato il portafoglio lasciandolo incustodito, dal che l'assenza di prova quanto alla aggravante della destrezza e la conseguente improcedibilità per difetto di querela. 4.3 Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. La sentenza avrebbe immotivatamente negato la tenuità del fatto, non potendo i precedenti penali ostare a fronte della levità del danno e delle modalità dell'azione. 4.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 114, 62, comma 1, n. 4 e n. 6, nonché vizio di motivazione quanto alla eccessività della pena e all'omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, oltre che per l'applicazione della recidiva. In particolare la Corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere le due attenuanti per il danno tenue e per l'intervenuto risarcimento del danno, nonché per non aver applicato la diminuente dell'ad 114 cod. peri., oltre che risultando ingiustificata la recidiva applicata in difetto della prova di una maggiore proclività a delinquere. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 9 luglio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi. 6. I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono parzialmente fondati e per il resto inammissibili. 2. I motivi indicati ai punti 3.1, 4.1 e 4.2 del «ritenuto in fatto», in quanto sovrapponibili e strettamente connessi, possono essere trattati unitariamente. 2.1 A riguardo va premesso che le due sentenze di merito integrano la cd. doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). 2.2 I ricorrenti lamentano che la Corte di appello non avrebbe dato conto delle ragioni di concorso nel delitto di furto. La Corte territoriale ricostruisce in sentenza quanto accertato, vale a dire che la persona offesa fu avvicinata da un giovane, nel mentre un altro era nei pressi dell'autovettura di colore rosso con cofano aperto, chiedendo alla donna se potesse prendere loro dell'acqua perché l'auto stava andando in ebollizione. Vi era poi un terzo giovane seduto nell'auto rossa. La donna a quel punto si allontanava per recarsi presso la propria abitazione per prelevare l'acqua, lasciando la borsa incustodita nella propria macchina, e allorquando tornò si accorgeva che i giovani si erano allontanati con l'autovettura rossa, sottraendole il portafogli che era contenuto nella borsa. I tre venivano fermati poco dopo, perché la scena era stata seguita da un carabiniere fuori servizio, e il portafogli fu rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], in auto. 2.3 A fronte di tale ricostruzione la Corte di appello fornisce una valutazione assolutamente corretta e in sintonia con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Rileva la Corte di appello, infatti, come i tre giovani siano stati sempre insieme, si siano allontanati congiuntamente, pertanto abbiano concordato le modalità per distrarre la donna, con piena consapevolezza da parte di tutti e tre, quindi del [OSCURATO:PERSONA], che era conducente del veicolo, ma anche dello Spinelli. Il Tribunale, per altro, esprimeva analoga valutazione rilevando come i tre imputati avessero concorso nel furto, anche se solo alcuni di essi erano discesi dall'autovettura e avevano colloquiato con la persona offesa, atteso che la modalità della condotta rende evidente che la stessa fosse stata pianificata e non fosse il frutto di una azione occasionale, come dimostrato dalla condotta preparatoria condivisa di fingere di avere l'auto in panne, cui seguiva il furto e la fuga dei tre. Sul punto, in primo luogo è del tutto infondata la censura di Spinelli in ordine alla carenza di motivazione, per aver la Corte rinviato alle argomentazioni relative a [OSCURATO:PERSONA] e per non aver reso una motivazione specifica a proprio riguardo: le posizioni dei due appellanti, ora ricorrenti, sono in tutto sovrapponibili e consentivano una motivazione unitaria. Inoltre, i motivi di ricorso in esame risultano reiterativi di quelli di appello, privi della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). E comunque, le sentenze di merito fanno buon governo dei principi di diritto consolidati. In vero va evidenziato come la connivenza non punibile, invocata dai ricorrenti, deve essere esclusa, in quanto la distinzione tra questa ipotesi e il concorso nel delitto, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02) ovvero un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953 - 01, nella specie la Corte ha ritenuto configurabile il concorso nei reati di sequestro di persona e violenza privata nei confronti dell'imputato che aveva assistito ai fatti materialmente commessi da altri due correi, senza intervenire in soccorso delle vittime, e dato "stimolo" all'azione criminosa, avendo fornito l'occasione per far incontrare ai due correi le persone offese). D'altro canto, risponde di concorso nel reato di furto colui che si presti ad accompagnare l'autore materiale del delitto con la propria automobile sul luogo della azione, a seguirne le mosse e ad assicurargli il veicolo per la fuga. Tale condotta non è di mera connivenza o di presenza passiva, ma integra gli estremi del concorso di persone nel reato, sia sul piano materiale che psicologico (Sez. 2, n. 1993 del 26/10/1981, dep. 27/02/1982, [OSCURATO:PERSONA]. 152494 - 01; massime conformi nn. 147979/81, 145971/80, 145344/80, 144387/80, 142787/79, 138106/78, 138059/78, 137317/77 nel senso che la presenza sul posto integra gli estremi del concorso, se sia volta a rafforzare il proposito dell'autore materiale o esprima una volontà di partecipazione). E quindi, tutti e tre gli agenti, anche il non individuato soggetto presente nell'auto, per quanto argomentato correttamente dai Giudici di merito, dimostrano la propria adesione al proposito criminoso e la condivisione dello stesso in ragione della simulazione del guasto all'autovettura, assistendo colui che resta a bordo a quanto compiono i due correi, che discendono dall'auto, di fatto rendendosi disponibile in caso di necessità e garantendo un maggior senso di sicurezza, infine partecipando dell'allontanamento con la refurtiva. Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi sul punto. 2.4 Diversamente fondato è il secondo motivo proposto nell'interesse di Spinelli, che si estende ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in quanto afferente al profilo oggettivo del reato, anche a [OSCURATO:PERSONA], in merito alla ritenuta circostanza aggravante della destrezza. A riguardo rileva questa Corte come il ricorrente richiami a buona ragione Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01, che definisce la circostanza aggravante della destrezza ritenendola sussistente qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. Nel caso in esame la Corte di appello valorizza la simulazione del guasto dell'autovettura, ritenendola condizione favorevole creata appositamente dagli autori del reato per sollecitare la solidarietà della vittima e allentarne la sorveglianza e ritiene così integrata l'aggravante della destrezza. Il motivo di ricorso è fondato, in quanto la destrezza attiene alle strette modalità di esecuzione dell'impossessamento, subito prima o durante lo stesso, non anche nella fase preparatoria, che invece potrebbe ricadere nell'ambito dell'avvalersi di qualsiasi mezzo fraudolento, ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2), seconda parte, cod. pen. Sul punto va richiamata Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 - 01, per la quale «L'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza; volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa». In particolare in motivazione le S.U. Sciuscio chiariscono: «Meno classificabile e più raro l'uso di raggiri o artifizi volti ad ingannare la vittima in modo che sia favorita l'acquisizione della cosa. Si richiede, in breve, una condotta caratterizzata da marcata, insidiosa efficienza offensiva, che sorprende la contraria volontà del detentore, vanifica le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa ed agevola la spoliazione della vittima. Due gli elementi di valutazione che si traggono da tale analisi della fattispecie. Da un lato l'istanza di speciale funzionalità aggressiva della condotta, attuata con artata predisposizione di mezzi o con ingannevole messa in scena. Dall'altro, la speciale gravità delle conseguenze sanzionatorie che da tale predisposizione derivano [...]. La condotta di spoliazione può rivelare diversi gradi di accuratezza nel contrastare le difese della vittima. Allora, alla luce delle considerazioni generali qui prospettate, la frode si riferisce non a qualunque banale, ingenuo, ordinario accorgimento, ma richiede qualcosa in più: un'astuta, ingegnosa e magari sofisticata predisposizione». E, pertanto, nel caso in esame spetterà alla Corte di appello verificare, esclusa la configurabilità dell'aggravante della destrezza, se la condotta posta in essere nel caso in esame sia riconducibile ad altra circostanza aggravante o se la stessa difetti nel caso di specie. Ne consegue la fondatezza per entrambi i ricorrenti del motivo in esame.▪ • • 4. Quanto alla censura di Spinelli, riferita all'omessa applicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268176 - 01; conformi, N. 1593 del 1970 Rv. 115914 - 01, N. 22456 del 2008 Rv. 240364 - 01, N. 27825 del 2013 Rv. 256340 - 01). Pertanto il motivo è infondato. 5. In ordine al motivo di [OSCURATO:PERSONA], relativo alle non concesse circostanze attenuanti generiche, lo stesso è inammissibile in quanto generico e aspecifico, perché non tiene conto che le circostanze predette erano già state riconosciute dal Tribunale. 6. Diversamente per le censure nell'interesse di Spinelli, relativa all'omesso giudizio di prevalenza, all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti del risarcimento del danno e del danno patrimoniale di speciale tenuità, nonché il motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 131-bis cod. pen., oltre che per entrambi i ricorrenti in ordine al trattamento sanzionatorio e alla ritenuta recidiva, trattasi di censure da ritenersi impregiudicate e assorbite, in quanto logicamente conseguenti, alla valutazione chiamata a compiere la Corte di appello in sede di rinvio. 7. Ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente all'aggravante della destrezza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46828/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris