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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38018/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio di ap- plicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1, 3, 4, 5, 6, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 58, 59, 60, 61, 63, 64,65, 68, 74, 81, 82, 90, 91, 93, 99, 100, 105, 112, 120, 127, 132, 133, 134, 139, 149, 150, 154, 157 e 158).

Il Tribunale del riesame ha configurato la sussistenza di una vera e propria as- sociazione dedita al traffico di stupefacenti, come confermata dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in data 17 ottobre 2022, secondo il quale, il paese di Rocca di Neto, da lui frequentato per circa quindici anni, si trovava sotto la gestione dei Corigliano e dei Comito, in particolare [OSCURATO:PERSONA], detto "Scienziato", dediti principalmente al traffico di stupefacenti.

Insorgevano anche dei contrasti tra lo Zaffonte e [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultimo riteneva erronea- mente che il suo interlocutore trafficasse anche lui droga in Rocca di Neto.

Secondo il propalante, [OSCURATO:PERSONA] spacciava droga, unitamente ad una ragazza di [OSCURATO:PERSONA], sotto il ponte delle ss 107 all'altezza dello svincolo per Rocca di Neto, secondo quanto riferitogli da alcuni assuntori.

La cocaina era affidata a tale ragazza perché sarebbe stato più difficile perquisirla.

Non sapeva dove si rifor- nisse; in un'occasione ebbe l'impressione che si rifornisse da Frisenda e [OSCURATO:PERSONA].

Aveva sentito dire anche che [OSCURATO:PERSONA] si recava a Vibo e a Rosarno.

Le dichiarazioni del collaboratore trovavano vaste conferme nell'attività investi- gativa ed in primis dai numerosissimi episodi di acquisto-cessione di stupefacenti di vario tipo da parte dell'indagato, attestati dall'esame congiunto delle immagini estrapolate dai sistemi - di video sorveglianza, dalle intercettazioni e dai sequestri dello stupefacente.

Il Tribunale del riesame ha illustrato in dettaglio i gravi elementi indiziari a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tutti i reati fine, frutto delle attività di intercetta- zione, delle videoriprese e dei sequestri di stupefacenti (vedi, in particolare, i seque- stri di considerevoli quantitativi di cocaina in relazione al reato di cui al capo 6).

Secondo i giudici della cautela, l'attività investigativa aveva reso evidente l'esi- stenza e l'operatività di una struttura associativa solida ed articolata, avente quale base logistica l'area residenziale, ove vivevano i componenti della famiglia Comito, sita nei pressi della s.s. 107 e caratterizzata dalla presenza di locali per la produzione agricola, di un magazzino e di terreni circostanti.

In detti luoghi, facilmente control- labili da parte dei sodali perché nella materiale disponibilità dei Comito, avvenivano le attività di stoccaggio, preparazione e vendita della sostanza stupefacente nonché di occultamento della stessa.

Il gruppo illecito risultava organizzato in modo professionale, gestendo apprez- zabili quantitativi di stupefacente, anche di tipo diverso, e servendosi di un sistema collaudato, che vedeva quale base operativa principale il magazzino in uso a [OSCURATO:PERSONA] cl. 91, nonché la piazza di spaccio sita in prossimità del cavalcavia presente sulla s.s.

107. Dunque, con riferimento ai mezzi strumentali, l'associazione investigata risultava disporre di specifici luoghi per il deposito e l'occultamento della sostanza illecita, ove i sodali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 91 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 63, presenziavano stabilmente, effettuando, altresì perlustrazioni dell'area.

Quivi, co- storo, venivano raggiunti tanto dai singoli acquirenti per le cessioni, quanto dagli altri membri del gruppo per l'occultamento della droga ovvero per il prelievo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nonché per lo spaccio ([OSCURATO:PERSONA]).

La consapevolezza in capo agli indagati della illiceità delle attività svolte nella zona d'interesse e del conseguente rischio dagli stessi corso, si ricavava dalle inter- cettazioni, da cui si comprendeva come essi temessero indagini in corso (cfr. ad esempio, la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e il Marangolo (RIT 64/21 progr. 2293) e quella tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 63 e il Marangolo - rit 64/21 progr. 2308); e ciò specie alla luce del rinvenimento, da parte dei medesimi indagati, di una telecamera installata dalla P.G. (pag. 53, 54, 55 e 56 del fermo) e dei sequestri di stupefacente subiti (pag. 58, 59, 60 e 61).

L'associazione criminale aveva dimostrato di operare costantemente e non in maniera estemporanea: le attività di videoripresa permettevano di svelare il modus operandi del sodalizio e le relative strategie.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione av- verso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Si deduce che al capo 1) della rubrica era stata indicata una serie di soggetti, che si sarebbero associati al fine di commettere il delitto associativo.

Non erano stati, tuttavia, attribuiti specifici ruoli al ricorrente nell'ambito del più ampio sodalizio in questione.

I singoli episodi erano stati contestati, al più in concorso con un solo pre- sunto correo.

Non erano emersi indici rilevatori di partecipazione e/o di attività criminosa, man- cando contatti costanti coi presunti sodali e specifici riferimenti ad un qualsivoglia programma criminoso nell'ambito delle numerose conversazioni intercettate.

Tenuto conto della mancanza di un gruppo organizzato composto da tre o più persone, avente quale finalità la realizzazione dei delitti in materia di stupefacenti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non ricorrevano i presupposti per la con- figurabilità del reato associativo; la dimostrazione di un consapevole e volontario stabile inserimento nel gruppo del ricorrente; la sua volontà di apportare un contri- buto al programma dell'associazione.

2.2. Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen..

Si rileva che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. riguarda soltanto la gravità delle esigenze cautelari e non l'esistenza delle esigenze medesime.

La presunzione è solo relativa, per cui le esigenze devono essere esplicitamente in- dividuate.

A fronte della prospettazione di elementi idonei ad evidenziare l'insussistenza delle esigenze cautelari, il giudice non può sottrarsi all'obbligo di motivazione, dando atto in maniera puntuale e specifica che quelli prospettati dalla difesa non sono ele- menti idonei a vincere la presunzione suindicata, esplicitando altresì i criteri di valu- tazione.

Non ricorrevano nella fattispecie i requisiti della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari e mancava la prognosi in ordine alla certezza della reitera- zione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefa- centi, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la dispo- nibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti es- senziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582).

Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583).

Si è altresì sottolineato che l'elemento organizza- tivo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'e- sclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo).

Non occorre un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stu- pefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312).

Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'in- determinatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle con- dotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).

Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commis- sione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reitera- zione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commis- sione di una serie indeterminata di reati).

La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probato- riamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli epi- sodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omo- genei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Ca- puto, Rv. 261146).

Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232).

1.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici della cautela hanno fornito un'ampia descrizione dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti.

La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio indiziario risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli indagati e il sodalizio fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispensa- bile per riconoscere la sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa appariva più che idonea al perseguimento delle finalità illecite.

Il Tribunale del riesame ha risposto esaurientemente a ciascun rilievo e ha illu- strato adeguatamente l'organigramma ed i ruoli ricoperti dai vari soggetti.

La configurabilità del reato associativo e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] sono state logicamente desunte dai seguenti elementi: A) L'occultamento di quantitativi consistenti di droga in determinati luoghi e di quantitativi ridotti in prossimità alle abitazioni dei Comito, per cui era possibile di- sporre di dotazioni di stupefacenti sufficienti per rifornire il mercato locale, evitando, al contempo, che eventuali perquisizioni potessero sottrarre alla signoria degli inda- gati le scorte, procurando così un correlato e grave danno patrimoniale al gruppo.

La predisposizione di tali linee organizzative risultava sintomatica della precisa volontà di imprimere stabilità all'attività senza prefigurarsi un termine finale.

B) L'uso da parte degli indagati di un gergo criptico comune (espressione di una metodica collaudata) nei colloqui telefonici tra loro e in occasione dei dialoghi con gli assuntori.

C) La sinergia dimostrata dagli associati nell'espletamento delle varie attività il- lecite, in quanto, mentre i rapporti coi fornitori erano gestiti unicamente dagli orga- nizzatori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 91 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 63, i componenti della compagine criminale si occupavano di tutto: dall'occulta- mento della droga in luoghi nascosti (e ben noti a ciascuno di essi), allo stoccaggio, alla vendita al dettaglio, costituendo punto di riferimento unitario per numerosi clienti bisognosi di rifornirsi della sostanza illecita.

D) La comune preoccupazione dimostrata dagli indagati a seguito della perdita della droga, costituente oggetto dei sequestri operati dagli inquirenti.

E) L'uniforme modalità delle condotte e la loro apprezzabile ripetitività.

F) La notevole frequenza dei continui contatti tra gli indagati.

G) I plurimi dialoghi captati inerenti alle preoccupazioni comuni circa la custodia della sostanza, la sua qualità nonché le modalità ed i termini di approvvigionamento e spaccio.H) L'ingente quantità e diversa qualità delle sostanze trattate e l'approvazione da parte della cosca di riferimento territoriale garantita da [OSCURATO:PERSONA] ad essa appartenente.

I) I compiti, espletati da [OSCURATO:PERSONA], di promozione, di acquisto della droga dal Frustino e di contrattazione della qualità e del prezzo della sostanza.

Il ricorrente riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati dinanzi al Tribunale del riesame e motivatamente respinti da tale organo giudicante, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).

Le censure si fondano sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali e non tengono conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione; il difetto di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, co- stituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091).

2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, sussiste la doppia presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria.

Giova, infatti, rammentare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 23 feb- braio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art.74 D.P.R. n. 309 del 1990, è applicata la custodia cau- telare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi spe- cifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure); tale pronuncia ha escluso la presunzione asso- luta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere con riferi- mento a coloro che, come il ricorrente, sono indagati per il citato delitto associativo, imponendo al giudice un obbligo di motivazione più analitico qualora ritenga non vin- cibile la presunzione e l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insus- sistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure.L'analitico obbligo di motivazione presuppone, comunque, che l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possi- bilità di tutelare le stesse con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfò, Rv. 256388; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634).

2.1. Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio circa la gravità delle esi- genze cautelari sulla base dell'insussistenza di elementi atti a vincere la doppia pre- sunzione relativa.

Il Tribunale catanzarese ha riconosciuto la sussistenza del concreto e attuale pe- ricolo di recidiva di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e l'impossibilità di salvaguardare le esigenze cautelari, alla luce dei seguenti elementi: 1) La prolungata appartenenza al clan, la reiterazione e la gravità delle condotte idonee a creare un grave allarme sociale. 2) La dedizione costante di [OSCURATO:PERSONA] all'attività di spaccio, dalla quale traeva una stabile fonte di guadagno, con il beneplacito della cosca locale. 3) La mancanza di segni di resipiscenza e di distacco, contrastanti la presunzione di pericolosità ed adeguatezza delle massima misura. 4) Lo svolgimento dell'attività criminale nei pressi ed all'interno della abitazione dei Gomito, per cui gli arresti domiciliari sono stati ritenuti del tutto inidonei a fron- teggiare il rischio di reiterazione dei reati.

Si tratta di motivazione lineare e coerente, rappresentativa di molteplici elementi sintomatici della sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi ad esporre una serie di principi giurisprudenziali, privi di riferimenti al caso concreto.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio di ap- plicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1, 3, 4, 5, 6, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 58, 59, 60, 61, 63, 64,65, 68, 74, 81, 82, 90, 91, 93, 99, 100, 105, 112, 120, 127, 132, 133, 134, 139, 149, 150, 154, 157 e 158). Il Tribunale del riesame ha configurato la sussistenza di una vera e propria as- sociazione dedita al traffico di stupefacenti, come confermata dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in data 17 ottobre 2022, secondo il quale, il paese di Rocca di Neto, da lui frequentato per circa quindici anni, si trovava sotto la gestione dei Corigliano e dei Comito, in particolare [OSCURATO:PERSONA], detto "Scienziato", dediti principalmente al traffico di stupefacenti. Insorgevano anche dei contrasti tra lo Zaffonte e [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultimo riteneva erronea- mente che il suo interlocutore trafficasse anche lui droga in Rocca di Neto. Secondo il propalante, [OSCURATO:PERSONA] spacciava droga, unitamente ad una ragazza di [OSCURATO:PERSONA], sotto il ponte delle ss 107 all'altezza dello svincolo per Rocca di Neto, secondo quanto riferitogli da alcuni assuntori. La cocaina era affidata a tale ragazza perché sarebbe stato più difficile perquisirla. Non sapeva dove si rifor- nisse; in un'occasione ebbe l'impressione che si rifornisse da Frisenda e [OSCURATO:PERSONA]. Aveva sentito dire anche che [OSCURATO:PERSONA] si recava a Vibo e a Rosarno. Le dichiarazioni del collaboratore trovavano vaste conferme nell'attività investi- gativa ed in primis dai numerosissimi episodi di acquisto-cessione di stupefacenti di vario tipo da parte dell'indagato, attestati dall'esame congiunto delle immagini estrapolate dai sistemi - di video sorveglianza, dalle intercettazioni e dai sequestri dello stupefacente. Il Tribunale del riesame ha illustrato in dettaglio i gravi elementi indiziari a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tutti i reati fine, frutto delle attività di intercetta- zione, delle videoriprese e dei sequestri di stupefacenti (vedi, in particolare, i seque- stri di considerevoli quantitativi di cocaina in relazione al reato di cui al capo 6). Secondo i giudici della cautela, l'attività investigativa aveva reso evidente l'esi- stenza e l'operatività di una struttura associativa solida ed articolata, avente quale base logistica l'area residenziale, ove vivevano i componenti della famiglia Comito, sita nei pressi della s.s. 107 e caratterizzata dalla presenza di locali per la produzione agricola, di un magazzino e di terreni circostanti. In detti luoghi, facilmente control- labili da parte dei sodali perché nella materiale disponibilità dei Comito, avvenivano le attività di stoccaggio, preparazione e vendita della sostanza stupefacente nonché di occultamento della stessa. Il gruppo illecito risultava organizzato in modo professionale, gestendo apprez- zabili quantitativi di stupefacente, anche di tipo diverso, e servendosi di un sistema collaudato, che vedeva quale base operativa principale il magazzino in uso a [OSCURATO:PERSONA] cl. 91, nonché la piazza di spaccio sita in prossimità del cavalcavia presente sulla s.s. 107. Dunque, con riferimento ai mezzi strumentali, l'associazione investigata risultava disporre di specifici luoghi per il deposito e l'occultamento della sostanza illecita, ove i sodali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 91 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 63, presenziavano stabilmente, effettuando, altresì perlustrazioni dell'area. Quivi, co- storo, venivano raggiunti tanto dai singoli acquirenti per le cessioni, quanto dagli altri membri del gruppo per l'occultamento della droga ovvero per il prelievo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nonché per lo spaccio ([OSCURATO:PERSONA]). La consapevolezza in capo agli indagati della illiceità delle attività svolte nella zona d'interesse e del conseguente rischio dagli stessi corso, si ricavava dalle inter- cettazioni, da cui si comprendeva come essi temessero indagini in corso (cfr. ad esempio, la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e il Marangolo (RIT 64/21 progr. 2293) e quella tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 63 e il Marangolo - rit 64/21 progr. 2308); e ciò specie alla luce del rinvenimento, da parte dei medesimi indagati, di una telecamera installata dalla P.G. (pag. 53, 54, 55 e 56 del fermo) e dei sequestri di stupefacente subiti (pag. 58, 59, 60 e 61). L'associazione criminale aveva dimostrato di operare costantemente e non in maniera estemporanea: le attività di videoripresa permettevano di svelare il modus operandi del sodalizio e le relative strategie. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione av- verso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che al capo 1) della rubrica era stata indicata una serie di soggetti, che si sarebbero associati al fine di commettere il delitto associativo. Non erano stati, tuttavia, attribuiti specifici ruoli al ricorrente nell'ambito del più ampio sodalizio in questione. I singoli episodi erano stati contestati, al più in concorso con un solo pre- sunto correo. Non erano emersi indici rilevatori di partecipazione e/o di attività criminosa, man- cando contatti costanti coi presunti sodali e specifici riferimenti ad un qualsivoglia programma criminoso nell'ambito delle numerose conversazioni intercettate. Tenuto conto della mancanza di un gruppo organizzato composto da tre o più persone, avente quale finalità la realizzazione dei delitti in materia di stupefacenti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non ricorrevano i presupposti per la con- figurabilità del reato associativo; la dimostrazione di un consapevole e volontario stabile inserimento nel gruppo del ricorrente; la sua volontà di apportare un contri- buto al programma dell'associazione. 2.2. Violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.. Si rileva che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. riguarda soltanto la gravità delle esigenze cautelari e non l'esistenza delle esigenze medesime. La presunzione è solo relativa, per cui le esigenze devono essere esplicitamente in- dividuate. A fronte della prospettazione di elementi idonei ad evidenziare l'insussistenza delle esigenze cautelari, il giudice non può sottrarsi all'obbligo di motivazione, dando atto in maniera puntuale e specifica che quelli prospettati dalla difesa non sono ele- menti idonei a vincere la presunzione suindicata, esplicitando altresì i criteri di valu- tazione. Non ricorrevano nella fattispecie i requisiti della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari e mancava la prognosi in ordine alla certezza della reitera- zione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso che, ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo composto da almeno tre persone tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso di compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefa- centi, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) la dispo- nibilità da parte del sodalizio, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali per una credibile attuazione del programma associativo; c) un apporto individuale apprezzabile e non episodico degli associati, a conoscenza quantomeno dei tratti es- senziali del sodalizio, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582). Non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). Si è altresì sottolineato che l'elemento organizza- tivo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche una struttura minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491; nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'e- sclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo). Non occorre un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stu- pefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312). Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'in- determinatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle con- dotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commis- sione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564, la quale ha precisato che non può ritenersi integrato il reato associativo per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di acquirente e venditore, essendo invece necessario che tale reitera- zione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commis- sione di una serie indeterminata di reati). La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probato- riamente alle altre condotte contestate, non occorrendo riscontrare tutti i singoli epi- sodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omo- genei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263043; Sez. 3, n. 42537 del 21/05/2014, Ca- puto, Rv. 261146). Non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). 1.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici della cautela hanno fornito un'ampia descrizione dell'organizzazione e delle modalità operative dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti. La motivazione risulta adeguatamente articolata in ordine alle ragioni per cui il compendio indiziario risulta effettivamente in grado di dimostrare che i rapporti tra gli indagati e il sodalizio fossero caratterizzati dal coefficiente di stabilità indispensa- bile per riconoscere la sussistenza del sodalizio e che la struttura associativa appariva più che idonea al perseguimento delle finalità illecite. Il Tribunale del riesame ha risposto esaurientemente a ciascun rilievo e ha illu- strato adeguatamente l'organigramma ed i ruoli ricoperti dai vari soggetti. La configurabilità del reato associativo e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] sono state logicamente desunte dai seguenti elementi: A) L'occultamento di quantitativi consistenti di droga in determinati luoghi e di quantitativi ridotti in prossimità alle abitazioni dei Comito, per cui era possibile di- sporre di dotazioni di stupefacenti sufficienti per rifornire il mercato locale, evitando, al contempo, che eventuali perquisizioni potessero sottrarre alla signoria degli inda- gati le scorte, procurando così un correlato e grave danno patrimoniale al gruppo. La predisposizione di tali linee organizzative risultava sintomatica della precisa volontà di imprimere stabilità all'attività senza prefigurarsi un termine finale. B) L'uso da parte degli indagati di un gergo criptico comune (espressione di una metodica collaudata) nei colloqui telefonici tra loro e in occasione dei dialoghi con gli assuntori. C) La sinergia dimostrata dagli associati nell'espletamento delle varie attività il- lecite, in quanto, mentre i rapporti coi fornitori erano gestiti unicamente dagli orga- nizzatori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 91 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 63, i componenti della compagine criminale si occupavano di tutto: dall'occulta- mento della droga in luoghi nascosti (e ben noti a ciascuno di essi), allo stoccaggio, alla vendita al dettaglio, costituendo punto di riferimento unitario per numerosi clienti bisognosi di rifornirsi della sostanza illecita. D) La comune preoccupazione dimostrata dagli indagati a seguito della perdita della droga, costituente oggetto dei sequestri operati dagli inquirenti. E) L'uniforme modalità delle condotte e la loro apprezzabile ripetitività. F) La notevole frequenza dei continui contatti tra gli indagati. G) I plurimi dialoghi captati inerenti alle preoccupazioni comuni circa la custodia della sostanza, la sua qualità nonché le modalità ed i termini di approvvigionamento e spaccio.H) L'ingente quantità e diversa qualità delle sostanze trattate e l'approvazione da parte della cosca di riferimento territoriale garantita da [OSCURATO:PERSONA] ad essa appartenente. I) I compiti, espletati da [OSCURATO:PERSONA], di promozione, di acquisto della droga dal Frustino e di contrattazione della qualità e del prezzo della sostanza. Il ricorrente riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati dinanzi al Tribunale del riesame e motivatamente respinti da tale organo giudicante, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Le censure si fondano sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali e non tengono conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione; il difetto di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, co- stituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). 2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, sussiste la doppia presunzione relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Giova, infatti, rammentare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, D.L. 23 feb- braio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art.74 D.P.R. n. 309 del 1990, è applicata la custodia cau- telare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi spe- cifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure); tale pronuncia ha escluso la presunzione asso- luta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere con riferi- mento a coloro che, come il ricorrente, sono indagati per il citato delitto associativo, imponendo al giudice un obbligo di motivazione più analitico qualora ritenga non vin- cibile la presunzione e l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insus- sistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure.L'analitico obbligo di motivazione presuppone, comunque, che l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possi- bilità di tutelare le stesse con altre misure (Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfò, Rv. 256388; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634). 2.1. Il Tribunale del riesame ha confermato il giudizio circa la gravità delle esi- genze cautelari sulla base dell'insussistenza di elementi atti a vincere la doppia pre- sunzione relativa. Il Tribunale catanzarese ha riconosciuto la sussistenza del concreto e attuale pe- ricolo di recidiva di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e l'impossibilità di salvaguardare le esigenze cautelari, alla luce dei seguenti elementi: 1) La prolungata appartenenza al clan, la reiterazione e la gravità delle condotte idonee a creare un grave allarme sociale. 2) La dedizione costante di [OSCURATO:PERSONA] all'attività di spaccio, dalla quale traeva una stabile fonte di guadagno, con il beneplacito della cosca locale. 3) La mancanza di segni di resipiscenza e di distacco, contrastanti la presunzione di pericolosità ed adeguatezza delle massima misura. 4) Lo svolgimento dell'attività criminale nei pressi ed all'interno della abitazione dei Gomito, per cui gli arresti domiciliari sono stati ritenuti del tutto inidonei a fron- teggiare il rischio di reiterazione dei reati. Si tratta di motivazione lineare e coerente, rappresentativa di molteplici elementi sintomatici della sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati, con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi ad esporre una serie di principi giurisprudenziali, privi di riferimenti al caso concreto. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 38018/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris