CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 33696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 4266/2022 vertente tra [OSCURATO:PERSONA] GmbH Co KG, in persona dei procuratori speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende unitamente all’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura notarile in atti; ricorrentein via principale e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via le [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] bardella in virtù di procura speciale in calce al controricorso; controricorrentein via principale e ricorrente in via incidentale nonché [OSCURATO:PERSONA] GmbH Co KG, in persona dei procuratori speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura notarile in atti; controricorrentein via incidentale avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 21 11 /20 21 , pubblicata il 05/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1267 / 2017, il Tribunale di Como , dopo avere acquisito documenti e disposto una CTU, ha accolto la domanda principale della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) diretta a far accertare, con le correlate inibitorie e il risarcimento dei danni, che la società tedesca [OSCURATO:PERSONA] GmbH Co KG ( di seguito, [OSCURATO:PERSONA]) aveva compiuto atti di concorrenza sleale e pratiche commerciali ingannevoli mediante la commercializzazione, nel periodo compreso tra il 01/04/2009 e il 05/05/2014, di golfari Starpoint VRS- F M 16, 20, 24 e 30 , muniti d el simbolo “H”, che attestava il possesso della certificazione rilasciata dall’ente tedesco DGUV, che invece era scaduta. Ha inoltre accolto la riconvenzionale della RudKetten, e le correlate domande di inibitoria e di risarcimento danni, dirette a far accertare il compimento di atti di concorrenza sleale e di pratiche commerciali ingannevoli da parte della [OSCURATO:PERSONA], per aver commercializzato fino al 16/07/2015 golfari Cartec, essi pure muniti delsimbolo “H”, att estante il possesso della medesima certificazione, che invece non era stata conseguita.La sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello di Torino, su gravame principale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza non definitiva n. 444/2019. La Corte di merito ha, in particolare, accertato che le condotte di concorrenza sleale di RudKetten: (a) avevano avuto a oggetto l’intera gamma dei golfari Starpoint, comprensiva di quelli di “vecchia generazione”; (b) avevano riguardato non il solo mercato italiano ma anche quello comunitario; (c) si erano protratte, quanto ai prodotti Starpoint di vecchia generazione, anche dopo la data del 05/05/2014, indicata dal Tribunale. La medesima Corte h a quindi rimesso la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini della conseguente prosecuzione dell’istruttoria. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione cont ro tale decisione, ma l’impugnazione è stata respinta (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 36113del 09/12/2022) . La Corte d’appello, ordinata l’esibizione di documentazione contabile, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha espletato una ennesima CTU e, sentito il consulente dell’ufficio a chiarimenti, ha deciso la vertenza. Con sentenza n. 2111/2021, la menzionata Corte, definitivamente pronunciando sull’appello, richiamata la sentenza non definitiva n. 444/2019, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al versamentoin favore della [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 220.000,00 , oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso , proponendo anche ricorso incidentale, affidato a un solo motivo di ricorso, a cui ha replicato la ricorrente in via principale. Le parti hanno depositato memorieex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 132 e 350 c.p.c.( in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); la nullità della sentenza e del procedimento (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.); l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). La ricorrente, sul presupposto che l’art. 350, comma 1, c.p.c., in tema di trattazione del giudizio di appello, consente al Presidente del collegio di delegare uno dei componenti solo per l’assunzione dei mezzi istruttori, ha censurato la mancata trattazione collegiale di due udienze (quella del 22/05/2019 e quella del 18/11/2020) , tenute dal solo Consigliere relatore senza che si trattasse di assunzione di mezzi istruttori (cui non era riconducibile la consulenza tecnica d’ufficio), aggiungendo che, comunque, la delega conferita con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] valeva solo per l’udienza di conferimento dell’incarico peritale e non anche per quella successiva del 18/11/2020. La parte ha precisato di avere sollevato la relativa eccezione già in sede di precisazione delle conclusioni di ap p ello e di averla , poi, illustrata in comparsa conclusionale, senza che la sentenza impugnata statuisse in alcun modo sul punto, così viziando la decisione per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché per assenza di esposizione delle ragioni di diritto della decisione e per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2598 e 2600 c.c., oltre che dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); la nullità della sentenza e del procedimento (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).La ricorrente ha rilevato che la Corte d’appello aveva risarcito il lamentato danno da lucro cessante conseguente all’accertata concorrenza sleale della [OSCURATO:PERSONA] nel mercato tedesco , sebbene avesse evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva offerto elementi di prova per ricostruire la quota di mercato detenuta con riferimento allo specifico prodottoGolfaro 807 , i volumi di vendita nel mercato tedesco, il prezzo del prodotto in talemercato, così omettendo di fornire elementi utili per la valutazione di fungibilità dei prodotti in concorrenza e per stabilire che, in assenza della condotta di concorrenza sleale, la gran parte dei clienti si sarebbe diretta verso il prodotto commerciato dalla [OSCURATO:PERSONA] cano senza rivolgersi ad altri. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2598 e 2600 c.c., oltre che dell’art. 198 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte d’appello riconosciuto un maggior danno inferiore di quello dovuto, facendo riferimento al MOL di [OSCURATO:PERSONA] invece che a quello della [OSCURATO:PERSONA] e assumendo la presenza di più competitors nel mercato di riferimento, oltre alle parti in causa, con conseguente compressione del pregiudizio sopportato. 3. Deve essere respinta la richiesta di riunione del presente procedimento a quello recante il n. 11291/2019 R.G. , avente ad oggetto l’impugnazione proposta contro la sentenza non definitiva , seguita, poi, dalla sentenzadefinitiva in questa sede impugnata. Il procedimento n. 11291/2019 R . G. non risulta, infatti, più pendente, essendo stato definito con ordinanza di rigetto di questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 36113 del 09/12/2022). 4.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1.Si deve subito evidenziare che i l vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni processuali(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013). In effetti, l’eccezione processuale è da intendersi implicitamente respinta qualorala Corte d’appello esamini le questioni di merito , così superando quelle di rito,che avrebbero dovuto costituire un ostacolo alle statuizioni assunte. Questa Corte ha, in linea generale, evidenziato che è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza. Ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso ex art. 360 c.p.c. non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì per violazione di legge o per difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile,oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023; cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014). La parte può, dunque, in tali ipotesi, prospettar e la nullità della decisione per violazione di norme processuali diverse da quella di cui all'art. 112 c.p.c., proprio come nel caso di specie, ove la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 350 c.p.c. 4.2.Anche questa censura si rivela inammissibile per due ordini di motivi.4.2.1. In primo luogo, si deve considerare che deve ritenersi inammissibileper difetto di interesse il motivo di ricorso per cassazione con cui si censuri una violazione processuale non valutata dal giudice di appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa, poiché, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivodi impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20834 del 30/06/2022). In effetti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020). Questa Corte, applicando la disciplina previgente alla l. n. 183 del 2011 (che non consentiva la delega presidenziale ad uno dei componenti del collegio) ha già affermato che la violazione della regola - dettata dall'art. 350 c.p.c. - della trattazione collegiale del procedimento non si traduce in un vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia, qualora la decisione sia stata adottata dal collegio e l'attività in concreto svolta -illegittimamente - dal giudice monocratico sia stata di rilievo meramente ordinatorio, come nel caso di direzione dell'udienza di prima comparizione e di precisazione delle conclusioni. La stessa Corte ha anche aggiunto che, in taliipotesi, il vizio è inquadrabile nella disciplina generale delle nullità di cui all'art. 156 c.p.c., sicché la nullità deve essere, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., tempestivamente eccepita, rimanendo altrimenti sanata ( v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1731 del 07/02/2001 e, tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10576 del 23/04/2008). Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che due udienze di trattazione del giudizio di appello, sono state tenute dal Consigliere relatore, mentre invece dovevano essere trattate dal Collegio, perché si trattava di attività non delegabile e comunque la delega non comprendeva anche una di tali udienze, ma la causa è stata comunque decisa dalla Corte d’appello in forma collegiale e la parte non ha specificato il tipo di adempimenti effettuati in tali udienze né ha allegato di avere eccepito il vizio nella prima difesa utile , e non ha neppure illustrato specifiche conseguenze,in termini di pregiudizio alla propria difesa, della prospettata violazione , formulando pertanto una censura inammissibile per difetto di interesse. 4.2.2.In secondo luogo, occorre tenere presente che, quando la Corte di cassazione è investit a della cognizione di errores in procedendo, quale giudice del "fatto processuale", può senza dubbio esaminare direttamente gli atti processuali, ma sempre se, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, la parte ricorrente ha ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non potendo il giudice di legittimità procedere ad un'autonoma ricercadegli atti rilevanti ai fini della decisione, ma solo alla verifica e alla valutazione degli stessi (tra le tante, Cass., Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019). Nel caso di specie, la parte ha dedotto la nullità della decisione impugnata per mancata trattazione collegiale di due udienze che non potevano essere considerate come destinate all’assunzione di mezzi istruttori, aggiungendo, con riferimento all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, comunque, la delegariguardava solo l’udienza precedente, in cui era stato conferito l’incarico, e non quella in questione. L’eccezione è stata illustrata senza indicare il contenuto delle deleghe conferite al Consigliere relatore e senza specificare l’attività svolta nelle due udienze da quest’ultimo tenute, e oggetto di contestazione, venendocosì impedito al giudice di legittimità il compito di valutare,sulla base della sola lettura del ricorso, la fondatezza del lo stesso. Questa Corte potrebbe rispondere alla censura solo se compisse accertamenti che sono ad essa preclusi e che invece era onere della parte impugnante effettuare, dandone illustrazione nel ricorso per cassazione, al fine di rappresentare in modo specifico e chiaro il motivo di doglianza. 4.3. L a censura non è ammissibile neppure nella parte in cui è dedotto il vizio di motivazionedella statuizione impugnata. Come sopra evidenziato, infatti, la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023). Nel caso di specie la parte non ha fornito elementi per ritenere la fondatezza delle censure che, anzi, sono risultate inammissibili. 4.4.Neppure è configurabile l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, inteso come fatto storico, accadimento naturalistico. Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio evento, un preciso accadimento, una determinata circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018). Non integrano, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 ; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 ), gli elementi istruttori in sé considerati, le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023), né i motivi di appello(Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022). Nel caso di specie, la ricorrent e ha lamentato l’omessa considerazione dell’eccezione in rito che ha dedotto di avere sollevato, così formulando una censura inammissibile, in mancanza della prospettazione di un fatto non esaminato, da intendersi nei termini sopra indicati. 5.Anche il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile. Le critiche si risolvono in contestazione alle valutazioni in fatto operate dal giudice di merito,basate sulla consulenza tecnica d’ufficio, a sua volta fondata su dati forniti dalla ricorrente,a cui la ricorrente si limita a contrapporrele proprie.6. L’inammissibilità del ricorso principale, in conseguenza della inammissibilità dei motivi dedotti, determina l’inefficacia del ricorso incidentaletardivo. 7. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibilee quello incidentale inefficace. 8. L e spese di lite seguono la soccombenza e pertanto parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente. 9.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrent e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello spettanteper l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoprincipale ; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 8.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore imp