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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 novembre 2020

Cassazione n. 22502/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15041-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1537/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 10.12.2007 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Castrovillari, rivendicando di essere proprietaria di una porzione di terreno occupata dal convenuto – che vi aveva realizzato un autodromo–e chiedendone la condanna al rilascio del bene ed al risarcimento del danno da occupazione.

Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda.

Con sentenza n.1150/2018 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il convenuto al rilascio del bene.

Con la sentenza impugnata, n. 1537/2020, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva il gravame proposto dal Martorano, rigettando la domanda di rivendicazione per mancanza della prova del diritto reale rivendicato. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con atto di citazione notificato il 10.12.2007 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Castrovillari, rivendicando di essere proprietaria di una porzione di terreno occupata dal convenuto -che vi aveva realizzato un autodromo- e chiedendone la condanna al rilascio del bene ed al risarcimento del danno da occupazione.

Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda.

Con sentenza n.1150/2018 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il convenuto al rilascio del bene.

Con la sentenza impugnata, n. 1537/2020, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva il gravame proposto dal Martorano, rigettando la domanda di rivendicazione per mancanza della prova del diritto reale rivendicato. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi.

Il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., è infondato, in quanto la Corte territoriale, esaminando l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’odierna ricorrente, ha ritenuto che l’impugnazione spiegata dal Martorano consentisse di individuare i temi sottoposti all’esame del giudice di secondo grado.

Tale interpretazione, che è il frutto di un accertamento in fatto, è coerente con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18307 del 18.9.2015 , Rv. 636741 ; in senso conforme, cfr. anche Cass. Sez.3, Sentenza n. 25218 del 29.11.2011, Rv. 620524, s econdo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”; conf.

Cass. Sez.1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016, Rv. 638551).

Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su un fatto decisivo, ed il terzo motivo, con il quale la stessa contesta che l’appellante non avesse mai proposto eccezione di usucapione del terreno controverso, sono suscettibili di esame congiunto e sono inammissibili.

La Corte distrettuale ha infatti ritenuto che l’odierna ricorrente, attrice in rivendicazione, non avesse fornito la prova del proprio diritto, risalendo fino ad un acquisto a titolo originario.

L’attenuazione dell’onere probatorio, che la ricorrente invoca in relazione alle difese spiegate dal Martorano, è consentita da questa Corte allorquando il convenuto in revindicazione, resistendo alla domanda, spieghi domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione del bene rivendicato, ma non opera al di fuori di detta specifica ipotesi (cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 8215 del 22/04/2016, Rv. 639670; ma cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 28865 del 19/10/2021 , Rv. 662516, secondo cui la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore).

Ne consegue che l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui l’atto di donazione del terreno, risalente al 1983, prodotto dalla Oliviero non è sufficiente ai fini della prova del diritto rivendicato, è coerente con il consolidato insegnamento di questa Corte e idonea a giustificare il rigetto della domanda.

La successiva affermazione della Corte di Appello, secondo cui l’attrice non avrebbe provato un proprio acquisto per usucapione anteriore alla data di apertura dell’autodromo gestito dal convenuto, costituisce un quid pluris che non inficia la prima parte del ragionamento, ed anzi appare irrilevante ai fini della decisione, essendo pacifico che il Martorano non avesse spiegato, in prime cure, domanda, o eccezione, riconvenzionale di usucapione, ed avendo -peraltro- la Corte territoriale semplicemente rigettato le domande proposte dalla Oliviero”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, precisando –in relazione al primo motivo di ricorso – che l’orientamento richiamato in proposta risulta confermato anche da Cass. Sez.

U , Sentenza n.27199 del 16/11/2017 , Rv. 645991, secondo la quale “ Gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D. L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (conf.

Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 , Rv. 648722; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018 , Rv. 650421; Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 32954 del 20/12/2018 , Rv. 652142; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 7675 del 19/03 /2019 , Rv. 653027) .

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15041-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1537/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 10.12.2007 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Castrovillari, rivendicando di essere proprietaria di una porzione di terreno occupata dal convenuto – che vi aveva realizzato un autodromo–e chiedendone la condanna al rilascio del bene ed al risarcimento del danno da occupazione. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda. Con sentenza n.1150/2018 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il convenuto al rilascio del bene. Con la sentenza impugnata, n. 1537/2020, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva il gravame proposto dal Martorano, rigettando la domanda di rivendicazione per mancanza della prova del diritto reale rivendicato. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con atto di citazione notificato il 10.12.2007 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Castrovillari, rivendicando di essere proprietaria di una porzione di terreno occupata dal convenuto -che vi aveva realizzato un autodromo- e chiedendone la condanna al rilascio del bene ed al risarcimento del danno da occupazione. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda. Con sentenza n.1150/2018 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il convenuto al rilascio del bene. Con la sentenza impugnata, n. 1537/2020, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva il gravame proposto dal Martorano, rigettando la domanda di rivendicazione per mancanza della prova del diritto reale rivendicato. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi. Il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., è infondato, in quanto la Corte territoriale, esaminando l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’odierna ricorrente, ha ritenuto che l’impugnazione spiegata dal Martorano consentisse di individuare i temi sottoposti all’esame del giudice di secondo grado. Tale interpretazione, che è il frutto di un accertamento in fatto, è coerente con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18307 del 18.9.2015 , Rv. 636741 ; in senso conforme, cfr. anche Cass. Sez.3, Sentenza n. 25218 del 29.11.2011, Rv. 620524, s econdo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”; conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016, Rv. 638551). Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su un fatto decisivo, ed il terzo motivo, con il quale la stessa contesta che l’appellante non avesse mai proposto eccezione di usucapione del terreno controverso, sono suscettibili di esame congiunto e sono inammissibili. La Corte distrettuale ha infatti ritenuto che l’odierna ricorrente, attrice in rivendicazione, non avesse fornito la prova del proprio diritto, risalendo fino ad un acquisto a titolo originario. L’attenuazione dell’onere probatorio, che la ricorrente invoca in relazione alle difese spiegate dal Martorano, è consentita da questa Corte allorquando il convenuto in revindicazione, resistendo alla domanda, spieghi domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione del bene rivendicato, ma non opera al di fuori di detta specifica ipotesi (cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 8215 del 22/04/2016, Rv. 639670; ma cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 28865 del 19/10/2021 , Rv. 662516, secondo cui la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore). Ne consegue che l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui l’atto di donazione del terreno, risalente al 1983, prodotto dalla Oliviero non è sufficiente ai fini della prova del diritto rivendicato, è coerente con il consolidato insegnamento di questa Corte e idonea a giustificare il rigetto della domanda. La successiva affermazione della Corte di Appello, secondo cui l’attrice non avrebbe provato un proprio acquisto per usucapione anteriore alla data di apertura dell’autodromo gestito dal convenuto, costituisce un quid pluris che non inficia la prima parte del ragionamento, ed anzi appare irrilevante ai fini della decisione, essendo pacifico che il Martorano non avesse spiegato, in prime cure, domanda, o eccezione, riconvenzionale di usucapione, ed avendo -peraltro- la Corte territoriale semplicemente rigettato le domande proposte dalla Oliviero”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, precisando –in relazione al primo motivo di ricorso – che l’orientamento richiamato in proposta risulta confermato anche da Cass. Sez. U , Sentenza n.27199 del 16/11/2017 , Rv. 645991, secondo la quale “ Gli artt.342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D. L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (conf. Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 , Rv. 648722; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018 , Rv. 650421; Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 32954 del 20/12/2018 , Rv. 652142; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 7675 del 19/03 /2019 , Rv. 653027) . In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r
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