CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.01 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento di reiezione della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al delitto di cui all'art. 74 d. P. R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al permanere della gravità indiziaria, in quanto l'insussistenza dei gravi indizi in ordine al reato associativo in contestazione emerge dagli esiti del procedimento penale n 26906/17, denominato [OSCURATO:PERSONA]; dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e del Delle Donne nonché dalle sentenze del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e del Tribunale di Napoli in ordine all'art. 74 I. stup., per quanto concerne alcune delle posizioni attinte dall'ordinanza di cui all'indagine convenzionalmente denominata "domino". L'ordinanza impugnata utilizza la circostanza relativa al ferimento di Panariello e [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna valutazione degli esiti dell'informativa [OSCURATO:PERSONA], che invece dimostra la non partecipazione al clan D'Alessandro del [OSCURATO:PERSONA], che invece è legato al clan avversario, facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. L'analisi di ogni singola captazione determina la sopravvenuta carenza di gravità indiziaria per il delitto di cui all'art 74. [OSCURATO:PERSONA] ha anche depositato l'ordinanza del Tribunale del riesame che colloca il [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo [OSCURATO:PERSONA], con conseguente esclusione dell'aggravante della mafiosità. Dunque le attività tecniche e i provvedimenti giudiziari emessi confermano la non riconducibilità dell'indagato al clan D'Alessandro. La primigenia ordinanza del Tribunale del riesame non dimostra conoscenza del materiale tecnico emerso dall'indagine [OSCURATO:PERSONA], onde è erronea la valutazione del Tribunale del riesame che afferma la presenza di un giudicato cautelare. La sparatoria di cui agli atti è riconducibile al contrasto tra il gruppo [OSCURATO:PERSONA], al quale il [OSCURATO:PERSONA] è legato, ed il gruppo dei D'Alessandro, di cui fanno parte i Vitale. Anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] confortano la tesi della Difesa e le risultanze dell'indagine [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'insussistenza della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al delitto di cui all'art. 74 I stup. Il contrasto con i Vitale, ritenuti contigui al clan d'Alessandro e, per converso, l'appartenenza al clan [OSCURATO:PERSONA] dell'indagato, evidenziano l'insussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 74 I. stup. Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] inoltre ha riferito il ruolo dei "nnariuoli" e la circostanza che il duo Spagnuolo - Delle Donne, al cui rifornimento è collegata la partecipazione all'associazione ex art. 74 del [OSCURATO:PERSONA], vende droga ad alcuni soggetti all'insaputa del clan [OSCURATO:PERSONA] . Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia trovano riscontro anche nello stesso esame e controesame del Delle Donne. Anche a voler ammettere che Delle Donne e Spagnuolo facciano riferimento al [OSCURATO:PERSONA] nelle loro conversazioni, è certo, data l'avversità del [OSCURATO:PERSONA] al clan D'Alessandro, che eventuali cointeressenze dell'indagato con il duo Delle Donne - Spagnuolo non sono riferibili alla sua posizione di gestore della piazza di spaccio "di mezzo al Gesù" per conto del clan D'Alessandro. Il giudice a quo non si è confrontato con tali elementi innovativi che dimostrano proprio quanto l'ordinanza impugnata ritiene che non sia stato dimostrato e cioè l'esclusione del clan D'Alessandro dalla piazza di spaccio che gli stessi Carabinieri riconducono al [OSCURATO:PERSONA] e al clan [OSCURATO:PERSONA]. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate dal ricorrente esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione del materiale indiziario e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine al permanere degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la perdurante sussistenza, in termini di gravità, del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e tenendo conto del particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza ( Sez. U, 22- 3-2000, Audino). 2. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alle proprie conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate alle pagine 5-10, laddove viene evidenziato che la partecipazione associativa del [OSCURATO:PERSONA] riguarda la gestione di una delle sottopiazze di spaccio rifornite dal clan [OSCURATO:PERSONA] e cioè quella operativa nel centro storico di Castellannare ( "in mezzo al Gesù"), essendo il [OSCURATO:PERSONA] uno stabile acquirente del duo Spagnuolo - Delle Donne, secondo quanto si evince dalle intercettazioni espletate. Dalle risultanze acquisite emerge, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA] rappresentava un canale stabile e collaudato di smercio delle sostanze stupefacenti acquistate dal duo Delle Donne - Spagnuolo. Il giudice a quo ha anche precisato che, per le modalità operative dell'organizzazione, le eventuali tensioni tra i soggetti partecipanti all'associazione, con il ruolo di gestori delle piazze di spaccio, di cui i componenti del clan D'Alessandro sono i fornitori esclusivi, non incrinano l'esistenza dell'organizzazione in contestazione, incentrata sul momento iniziale dell'approvvigionamento e della gestione del mercato della droga stabile, né la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla stessa. Nemmeno - puntualizza il giudice a quo - sono stati rappresentati dalla Difesa, o comunque sono emersi, elementi che escludono il ruolo del clan D'Alessandro nelle piazze di spaccio di Castellamare di Stabia e neppure emerge che lo Spagnuolo e il Delle Donne abbiano indicato il [OSCURATO:PERSONA] come uno dei soggetti riforniti all'insaputa del clan. Trattasi di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U,13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurinnis, Cass., Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004 ,Rinaldi; Sez. 5, n.32688 del 5-7-2004,Scarcella; Sez. 5 , n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adem