CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21309/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4—[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, con la quale il medesimo - nella qualità di amministratore di ESEDRA s.r.I., dichiarata fallita 1'11 gennaio 2018 - è stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 224 n.1, 217, n.4, 223, comma secondo, I.fall., ascrittigli ai capi 6) e 7) della rubrica, escludendo la contestata recidiva ed eliminando le statuizioni civili; Letta la memoria trasmessa, per l'odierna udienza, dal difensore, che ha ribadito le ragioni dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 6)- è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo, atteso che la Corte di appello ha correttamente ritenuto di non poter dichiarare estinto il reato, dovendosi applicare i periodi di sospensione previsti dalla [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di fattispecie posta in essere durante il periodo di vigenza della suddetta legge: sul punto si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte (n. 20989 del 12/12/2024, (dep.2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01), affermando come «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»; per altro verso, si è affermato come, in tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma [OSCURATO:PERSONA]), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all'art. 2, comma quarto, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall'art. 11, lett. b), legge cit. e l'art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 (Sez. 4 n. 28474 del 10/07/2024, Artusio, Rv. 286811); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione all'assoluzione dal reato di cui al capo 5) con la formula perché il fatto non costituisce reato e non con la diversa formula perché il fatto non sussiste - è inammissibile in quanto volto a richiedere a questa Corte un'impropria rivalutazione dei fatti: premesso che sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere il proscioglimento con le più ampie formule liberatorie "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", in quanto, a parte le S.,conseguenze di natura morale, vanno considerati i diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (Sez. 5, n. 29377 del 29/05/2019, Mussari, Rv. 276524 - 02), nel caso in esame, il ricorrente trascura come il profilo di falsità del bilancio, contestato ai sensi dell'art. 223, comma secondo, I. fall., riguardi la violazione del principio di competenza poiché, a fronte di fatture onorate dall'anno 2015, le relative operazioni sono state imputate all'anno 2014, al fine di fittizia anticipazione dei ricavi; il che rende eccentrica la linea difensiva del ricorrente, mirata a contestare non già l'anno di riferimento contabile, bensì l'effettività - qui non messa in discussione - della stessa prestazione, con conseguente genericità della censura, come ribadita anche nella memoria conclusionale; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di bancarotta semplice sub 6), è, del pari, versato in fatto e proteso ad una inammissibile rivalutazione delle prove sul punto della datazione dell'insorgenza del dissesto, argomentata dalla Corte di merito alla luce della fraudolenta rappresentazione dei bilanci relativi agli anni 2013 e 2014 (ff. 7-9 sentenza impugnata), respingendo con specifica motivazione le deduzioni difensive qui riproposte; per altro verso, il ricorrente, sotto l'egida del "travisamento della prova", si produce in una complessiva rivalutazione degli esiti istruttori, senza considerare che il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che quarto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce analoga censura in riferimento al delitto di bancarotta sub 7) - si caratterizza per la stessa genericità, laddove si limita a ribadire un'alternativa ricostruzione dei fatti, senza confrontarsi con l'imponente debito erariale e con gli effetti determinati (Sez. 5, n. 5159 del 07/11/2025, dep. 2026, Vita, Rv. 289457 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione circa la conferma della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio delle imprese commerciali e dell'incapacità all'esercizio di uffici direttivi - è inammissibile in quanto consistente in censure estremamente generiche e assertive, inerenti al trattamento punitivo; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; .3 P.Q.M