CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 08791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/segtite le conclusioni del PG - 1)ot( `0,e2,0 tua_ rcX k ‘gccof":~4.70 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 18 maggio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha ritenuto applicabile ad [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della detenzione domiciliare, al contempo rigettando la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con unico motivo la ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al rigetto della misura più ampia dell'affidamento. Si sostiene, in particolare, che il rigetto sia ricollegabile alla ritenuta inidoneità della proposta di svolgimento della attività di volontariato, di cui il Tribunale ha erroneamente percepito i contenuti. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Il diniego dell'affidamento è essenzialmente motivato in riferimento alla mancata demolizione delle opere abusivamente realizzate dalla Amante, ritenuto dal Tribunale un indicatore della assenza di resipiscenza. Non rileva, pertanto, la erronea percezione delle modalità di svolgimento del volontariato, dedotta con il ricorso. Il Tribunale ha valutato maggiormente idonea la misura della detenzione domiciliare, pertanto, in modo non illogico e con una argomentazione non contrastata dalla ricorrente. Al rigetto del ricorso segue - ex lege - la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 8 novembre 2022 Il C