CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30884/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che i ricorsi sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che la Corte di assise di appello di Napoli - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto i motivi di appello proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, dando rilievo alla assenza di elementi del fatto e della personalità o di aspetti successivi alla condotta, effettivamente indicativi di percorso di rivisitazione critica degli agiti devianti, tali da giustificare la concessione delle invocate attenuanti osservando, altresì, che la scelta di procedere con il rito abbreviato e la rinuncia ad alcuni motivi di appello non potevano assumere rilevanza sul punto trattandosi di scelte essenzialmente di natura processuale; Considerato che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato, al riguardo, che i ricorsi risultano assolutamente generici poiché non si confrontano in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dalla Corte territoriale e con essi non vengono dedotte le ragioni per le quali gli imputati sarebbero stati meritevoli delle invocate generiche; Rilevato quindi che i ricorrenti , pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiedono una differente ",ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22