CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 13703/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17202-2019 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1882/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/11/2018 R.G.N. 348/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 27 novembre 2018, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17202/2019 Cron. Rep. Ud.21/03/2024 CC Tribunale di Milano ed in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Interno, degli impugnati contratti di lavoro a tempo determinato reiterati successivamente alla pregressa pronunzia del Tribunale di Milano, che già aveva dichiarato illegittimi i contratti tanto di somministrazione che di lavoro a tempo determinato precedentemente stipulati ai fini dell’impiego dell’istante presso gli uffici della questura di Milano, con mansioni di sportelleria, dichiarava l’illegittimità dei termini apposti alle proroghe del contratto in essere tra le parti successivamente al 31.12.2013, ritenuto viceversa legittimamente costituito a termine in quanto giustificato dal fine di assicurare l’operatività dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Immigrazione presso le questure e, condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto idonea la sentenza di primo grado a sostenere la statuizione di nullità dei predetti contratti non essendo rispondenti ad esigenze temporanee ed eccezionali come richiesto dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e risultando superato il termine triennale di cui all’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001, incerta la stabilizzazione e come tale non invocabile a ristoro del danno e pertanto fondata la pretesa risarcitoria, per trovare questa riconoscimento nella pronunzia di questa Corte a sezioni unite, con la sentenza 5072/2016 con la quale è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa in violazione di norme imperative con applicazione del c.d. danno comunitario che prescinde da oneri di prova del pregiudizio subito e da liquidare secondo i criteri fissati dall’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010; - che, per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno affidandosi ad un unico motivo, in relazione alla quale l’intimata non ho svolto difesa alcuna; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.2043 c.c., 36 d.lgs. n. 165/2001, 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001 e 32, comma 5, l. n. 183/2010, imputa alla Corte territoriale l’aver omesso di considerare la valenza di cancellazione dell’illecito, con esonero dal relativo risarcimento, della prevista stabilizzazione, che si dichiara non essere ancora intervenuta; -che il ricorrente assume che la stabilizzazione avvenuta va equiparata in totoa quella in itinere; - che il motivo risulta infondato, atteso che la mancata stabilizzazione della Muscio (irrilevante essendo una prospettata stabilizzazione in itinere) esclude la ricorrenza nella specie della condizione che, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. CGE 8.5.2019, in causa C-494/2017 Rossato/MIUR), assume valenza di “cancellazione dell’illecito” condizione data dalla trasformazione dei rapporti a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, per essere la stabilità dell’impiego l’elemento portante della tutela dei lavoratori, potendo dirsi solo in quel caso aver l’interessato conseguito il bene della vita perseguito in giudizio; -che, in ogni caso, anche a voler ritenere che la ricorrente risulti inserita nel contingente da stabilizzare a far data dal 1° gennaio 2019, giusta D.M. 6 dicembre 2018 (v. pag. 8 del ricorso), e quindi successivamente alla sentenza d’appello, ciò configura un fatto sopravvenuto rispetto al giudizio d’appello, non deducibile in questa sede per le ragioni già precisate da questa Corte con la sentenza n. 30555/2022 cui il Collegio ritiene di dare continuità, condividendone e richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; - che il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver l’intimata svolto alcuna attività difensiva; - che non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non applicandosi la norma nei confronti delle amministrazioni della Stato, che mediante il meccanismo della prenotazione a debito sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex aliis, Cass. n.