CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 1966
Cassazione n. 48649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1966 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la decisione del Tribunale di Taranto che, in data 7/4/2022, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che il primo motivo di ricorso, peraltro del tutto generico, in punto di responsabilità è precluso per effetto della rinunzia all'omologa doglianza in sede d'appello (pag. 4); considerato che il secondo motivo che censura il diniego delle attenuanti generiche è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale (pag. 5) ampiamente spiegato le ragioni alla base del rigetto del gravame, richiamando in senso ostativo le modalità esecutive dell'illecito, espressive di preordinazione, e la negativa personalità dell'imputato, desunta da plurimi precedenti, anche specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] l