CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 05458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 11053-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]), già C.F.S. CASERTA - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1251/2025 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/04/2025 R.G.N. 3511/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] disciplinare R.G.N.11053/2025 Cron. Rep. Ud.08/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 10.8.2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012 introdotto da [OSCURATO:PERSONA] per l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli dal C.F.S. Caserta –[OSCURATO:PERSONA] e Sicurezza con comunicazione del 4.8.2020, aveva provveduto come segue: a) in parziale accoglimento della domanda del lavoratore, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti in causa con effetto dalla data del licenziamento; b) aveva condannato il C.F.S. Caserta al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente commisurato ad una indennità omnicomprensiva pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione comeper legge. 2. Con sentenza n. 2637/2024, il medesimo Tribunale, decidendo sull’opposizione proposta solo dal Baccigalupi alla suddetta ordinanza, aveva: a) dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore; b) condannato il C.F.S. Caserta a riassumere il dipendente entro il termine di tre giorni e, in mancanza, a risarcire il danno versando un’indennità pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo proposto dal Baccigalupi contro la suddetta sentenza di primo grado, che, per l’effetto, confermava. 4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riferiti ed esaminati i cinque motivi d’impugnazione del lavoratore, li respingeva tutti. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 6. Resiste l’intimato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1175 e 1375 c.c. in relazione agli artt. 11, 12 e 14 dello Statuto dell’Ente convenuto, nonché degli artt. 1418 e 1419 cc. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Censura la parte della sentenza della Corte territoriale in cui è stato disatteso il primo motivo del suo reclamo, a mezzo del quale egli tornava a sostenere l’inesistenza giuridica del licenziamento per violazione di una “clausola di protezione”, in quanto irrogato da un organo privo del relativo potere statutario (il Presidente anziché il Consiglio di amministrazione del C.F.S.). 2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1399 c.c., dell’art. 2 L. 604/66 nonché degli artt. 1418 e 1419 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Deduce che “l’istituto della ratifica non poteva essere applicato al caso de quo, atteso che il licenziamento era stato irrogato dal Presidente – così come lo stesso da solo aveva avviato la preventiva contestazione disciplinare –organo monocratico, che non annovera tra i propri poteri quello dell’avvio di procedure disciplinari a carico dei lavoratori e dell’irrogazione di sanzioni disciplinari risolutive, essendo ciò demandato ad un organo collegiale, il CdA – su proposta o meno del Comitato di Presidenza – (e mai dal Presidente personalmente) quindi il recesso era stato intimato in violazione del procedimento statutario, e non poteva, peraltro, ex post essere ratificato, risultando, in ogni caso, violata la procedura sulla competenza ex art. 11 dello Statuto”. 3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 51 e segg. L. 92/2012, nonché dell’art. 18 L. 300/70 smi (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Censura la parte dell’impugnata sentenza in cui è stato respinto il suo motivo di reclamo con il quale l’attuale ricorrente sosteneva che erroneamente il primo giudice non aveva ritenuto l’inammissibilità/decadenza dell’eccezione, sollevata dalla controparte, di mancanza del requisito numerico previsto per l’applicabilità dell’art. 18L. n. 300/1970 sul presupposto che nel rito c.d. Fornero il giudizio di opposizione integri la seconda fase del giudizio di primo grado. 4. Con il quarto motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 18, comma 4, L. 300/70 smi (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”. Censura la parte dell’impugnata sentenza in cui è stato ritenuto infondato il (terzo) motivo di reclamo, a mezzo del quale il lavoratore sosteneva l’erronea valutazione del giudice di prime cure per essere il fatto contestato insussistente per mancanza di antigiuridicità dello stesso. 5. Con il quinto motivo (erroneamente indicato come motivo “6)”: cfr. pag. 34 del ricorso) denuncia “”Violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c., dell’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, in relazione all’art. 100 CCNL Edilizia (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”. Censura la parte dell’impugnata sentenza in cui la Corte ha ritenuto che l’applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma quarto, l. n. 300/1970 nel testo riformato dalla l. n. 92/2012 non potesse affermarsi neppure sostenendo l’applicabilità, alla luce delle disposizioni della contrattazione collettiva, di una sanzione conservativa. 6. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono infondati. 7. Occorre premettere che la Corte territoriale, nel giudicare infondato il primo motivo di reclamo del lavoratore, aveva considerato anzitutto i principi di diritto espressi dai precedenti di questa Corte di legittimità circa il peculiare regime di “nullità di protezione” in relazione alle ipotesi di violazione della procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari prevista dall’art. 53 dell’all. A al R.D. n. 148/1931 per i lavoratori autoferrotranvieri, in quanto procedura maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla legge n. 300/1970; e, segnatamente, in ipotesi di violazione della procedura per il mancato intervento del Consiglio di disciplina previsto da quella apposita normativa (v. in extenso§ 10. della sua sentenza). 7.1. Condivisibilmente, tuttavia, la stessa Corte ha ritenuto che nel caso di specie “non esiste alcuna analogia con la fattispecie esaminata nei suindicati precedenti giurisprudenziali” (laddove il ricorrente tuttora sostiene essere applicabile al caso il principio di diritto espresso nel cennato orientamento di legittimità in tema di violazioni riferite a specifiche regole dell’All. A al r.d. n. 148/1931: cfr. pag. 17 del ricorso). 8. In tal senso, occorre in primo luogo sottolineare che non si è in presenza di una disciplina avente valore di legge (come nel caso del Regolamento di cui al sopra cit. All. A al R.D. n. 148/1931) e neppure di disposizioni contrattuali collettive di rango nazionale, che contengano maggiori e aggiuntive garanzie in confronto alle norme legali di cui all’art. 7 l. n. 300/1970. Piuttosto, le previsioni in relazioni alle quali il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di taluni dei canoni ermeneutici legali, della normativa di correttezza e buona fede, e degli artt. 1418 e 1419 c.c., sono alcuni articoli dello statuto dell’ente attuale controricorrente. 8.1. Più nello specifico, si tratta di articoli dello “Statuto dell’ente paritetico territoriale unificato per la formazione, la sicurezza e salute”, che, pacificamente, è associazione non riconosciuta, come del resto, indicato nell’art. 1, comma primo, dello stesso statuto (nel quale vi è esplicito riferimento agli artt.36 e segg. c.c.). L’atto in questione, pertanto, ha natura di atto negoziale unilaterale datosi dal medesimo ente ai sensi dell’art. 36, comma primo, c.c. E’, perciò, indiscutibile la natura privatistica in senso stretto, ma non contrattual-collettiva, di tale statuto. Trattasi, infatti, di statuto di ente non riconosciuto autodefinitosi “paritetico”, che riflette essenzialmente, oltre che “i fini istituzionali previsti” dal medesimo statuto, “contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E. e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché le Associazioni datoriali territoriali della provincia di Caserta e le FENEAL-UIL, la FILCA -CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di Caserta” (cfr. in particolare comma terzo dell’art. 1). Ergo, natura e finalità istituzionali dell’ente (cfr. a quest’ultimo riguardo l’art. 4 dello Statuto sugli “Scopi statutari”) si configurano in una chiave latamente corporativa, nel senso, cioè, di un assetto non antagonistico, bensì appunto “paritetico” tra associazioni di matrice datoriale e formazioni sindacali dei lavoratori. Mette conto specificare nella stessa direzione che i dipendenti dell’ente (cui è precipuamente dedicato l’art. 15 dello Statuto su “Personale dell’Ente e criteri di assunzione”) non rientrano tra gli “associati” che hanno dato vita all’ente stesso o che successivamente vi possano aderire. In altre parole, “il personale dell’Ente” neppure è in posizione assimilabile a quella dei lavoratori soci di società cooperative, per i quali la veste di prestatore di lavoro è abbinata alla qualità di socio della stessa cooperativa. Pertanto, i singoli lavoratori rispetto all’ente da cui dipendono sono ordinari lavoratori subordinati, rispetto ai quali vale lo ius communead essi applicabile. 8.2. Già in base a questi primi piani rilievi, allora, appare priva di fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente che violazioni di determinate regole di uno statuto, che certamente non integrano “norme imperative” ex art. 1418, comma primo, c.c., possano indurre “nullità di protezione” rispetto ai dipendenti dell’ente. 9. Ineccepibile, comunque, è l’interpretazione, da parte della Corte distrettuale, delle norme statutarie rispetto alle quali il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1363 e 1366 c.c. Più in particolare, l’art. 11 dello Statuto, sotto la rubrica “Consiglio di amministrazione”, sub lett. c) che regola le “Attribuzioni del Consiglio di amministrazione”, al punto “c9)” prevede: “Stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l’organigramma e l’organico del personale; assumere e licenziare il personale dell’Ente”. Ebbene, oltre al punto e virgola che separa la prima ipotesi e le due successive accomunate tra loro, sul piano sintattico- grammaticale e logico appare dirimente il rilievo che la prescrizione “su proposta del Comitato di Presidenza” non precede o chiude tutte e tre le ipotesi previste, bensì è interposta nell’ambito solo della prima, in quanto segue il verbo “stabilire” e precede le parole seguenti ”l’organigramma e l’organico del personale”. 9.1. Dunque, la prescrizione circa la “proposta del Comitato di Presidenza” afferisce esclusivamente all’attribuzione costituita dallo “stabilire … l’organigramma e l’organico del personale”, e non riguarda le ulteriori due ipotesi, ed i contrari rilievi del ricorrente (alla pag. 11 del ricorso) a riguardo sono anzitutto antiletterali. E per ulteriore conseguenza detta proposta non può rappresentare, o essere intesa, per quanto qui interessa, quale prescrizione di maggior garanzia per i dipendenti dell’ente in caso di licenziamento. Peraltro, di una tale ipotetica garanzia a “protezione” dei dipendenti dell’ente non si afferrerebbe il senso, visto che il Consiglio di amministrazione definito “paritetico” nel medesimo Statuto è composto effettivamente in chiave rigorosamente paritetica (vale a dire, n. 6 membri nominati “dall’Associazione imprese edili ed affini della provincia di Caserta” e n. 6 membri nominati “dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Caserta di cui all’art. 1) (cfr. lett. a) dell’art. 11cit.); mentre il Comitato di presidenza è costituito solo dal Presidente e dal Vicepresidente, che in sintesi sono espressione, il primo, dell’ “Organizzazione dei datori di lavoro di cui all’art. 1” e, il secondo, delle “Organizzazioni dei lavoratori stipulanti” (v. in extensoart. 12 dello Statuto). 9.2. Esattamente, a conferma di quanto sopra, la Corte d’appello ha evidenziato che “nella norma statutaria che disciplina le attribuzioni del Comitato di presidenza (art. 12) non è previsto alcun potere di iniziativa di tale organo in ipotesi di licenziamento del personale”. A proposito di quest’ultima affermazione il ricorrente si limita ad osservare che: Né sono dirimenti le attribuzioni al Comitato di Presidenza di cui all’art. 12 dello Statuto, atteso che tra le medesime non è neanche annoverato lo stabilire “l’organigramma e l’organico del personale” di cui, invece, al citato articolo 11 . Si tratta, però, di rilievo impreciso, ininfluente e neppure pertinente alla motivazione, invece puntuale, della Corte d’appello. Il ricorrente, infatti, non pone in dubbio che l’art. 12 dello Statuto, laddove disciplina le attribuzioni del Comitato di presidenza, non preveda “alcun potere di iniziativa di tale organo in ipotesi di licenziamento del personale”, vale a dire, nemmeno di “proporlo”. Piuttosto, asserisce che tra tali attribuzioni neanche è annoverato lo stabilire “l’organigramma e l’organico del personale” ; ma la Corte ha espresso un diverso rilievo interpretativo nel senso che, come si è visto, da un lato, ha constatato che la “proposta del Consiglio di Presidenza” era prevista solo per lo “stabilire … l’organigramma e l’organico del personale”, non già che a quel Comitato spettasse direttamente “stabilire” detti aspetti; dall’altro lato, ha tratto conferma a riguardo dal dato letterale inconfutabile (cfr. in particolare i commi sesto e settimo dell’art. 12) che tra le attribuzioni dello stesso Comitato non era previsto analogo “potere di iniziativa”, cioè sia pure di proposta, “in ipotesi di licenziamento del personale”. 10. La Corte d’appello, ancora, ha argomentato: “Parimenti deve escludersi un potere di iniziativa del Segretario, come adombrato dal procuratore di parte reclamante nella discussione orale. L’art. 14 dello Statuto, che disciplina le attribuzioni del Segretario, alla lettera d) dispone: “adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Comitato di Presidenza o al Consiglio di Amministrazione”, chiaramente riferendosi all’irrogazione di sanzioni conservative e non ha quella del licenziamento, stante la riserva di competenza attribuita al Consiglio di Amministrazione dall’art. 11 dello Statuto”. 10.1. Rispetto a queste ulteriori osservazioni della Corte d’appello che risultano aderenti al canone ermeneutico legale dell’ “Interpretazione complessiva delle clausole” ex art. 1363 c.c., il ricorrente non svolge alcun rilievo specifico, sembrando piuttosto ignorarle. 10.2. In ogni caso, rientrando l’art. 14 dello Statuto tra le previsioni delle quali il ricorrente lamenta una difettosa interpretazione, il Collegio a conferma dell’esatta linea esegetica dei giudici di secondo grado osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] dell’ente neppure è menzionato tra gli “Organi amministrativi e di controllo” (cfr. art. 9 dello Statuto), e, pur a fronte delle rilevanti responsabilità gestionali assegnategli, essenzialmente ma non solo in relazione al “personale dell’Ente” (v. nella sua interezza l’art. 14 dello Statuto), appare del tutto plausibile la lettura dell’art. d) dell’art. 14 fornita dalla Corte distrettuale nel senso di ritenere attribuita a tale figura solo l’adozione dei “provvedimenti disciplinari relativi al personale” di natura conservativa, salvo doverne riferire ad organi di vertice quali il Comitato di Presidenza o il Consiglio di amministrazione. Ed infatti l’art. 12 lett. c9), come si è già visto, riserva al Consiglio di amministrazione, quale organo appunto amministrativo di vertice e paritetico, nel senso sopra visto, tra i numerosi e rilevanti “compiti” propri, anche quello di “assumere e licenziare il personale dell’Ente”, senza previa proposta del Comitato di Presidenza; attribuzione, questa, per quanto qui interessa, che riguarda qualsivoglia genere di licenziamento, disciplinare e no, in difetto di specificazioni. 11. Alla luce dei rilievi preliminari e di quelli ulteriori sin qui svolti, va condivisa la prima conclusione tratta dalla Corte di merito, e cioè “che la peculiare composizione del Consiglio di Amministrazione (6 membri nominati dall’Associazione imprese edili e affini della provincia di Caserta e 6 membri delle Organizzazioni dei lavoratori edili e affini della provincia di Caserta) sia unicamente finalizzata a garantire la rappresentanza di entrambe le categorie che compongono l’ente e non certo a tutelare gli interessi dei lavoratori licenziandi”. 12. Le contrarie considerazioni del ricorrente si fondano su rilievi di ordine “storico” su come sarebbe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (v. pagg. 9-10 del ricorso), che, per un verso, non trovano il benché minimo riscontro nelle norme statutarie tutte e comunque nell’incarto processuale e, per altro verso, sono ininfluenti sul terreno interpretativo. In sintesi, a detta del ricorrente, lo Statuto “regolamenta i rapporti tra le parti, i poteri attribuiti ai singoli organi statutari e, attraverso questi, tutela anche gli interessi rappresentati dai lavoratori in un equilibrio (certamente precario) dei rispettivi interessi (datori di lavoro – rappresentati da Ance e Confindustria -e lavoratori – rappresentati da CGIL - CISL - UIL)”. Ed in tale prospettiva il ricorrente assume che “il CdA, per espressa previsione statutaria, è stato formalmente investito della competenza disciplinare e al medesimo è stata riconosciuta la natura di organo gestionale affidandogli le competenze circa i licenziamenti, da intimarsi, evidentemente, con delibera, a conclusione di un procedimento all’uopo previsto”. 12.1. Tali assunti sono, però, privi di fondamento. Una volta escluso che il Consiglio di amministrazione possa licenziare il personale dell’ente solo “su proposta del Comitato di Presidenza” e ritenuto, invece, che sia titolare esclusivo del potere di licenziare (non essendo munito, invece, detto organo dicompetenza disciplinare in generale, come sembra asserire il ricorrente), il procedimento da seguire nella specie era solo quello “comune” disciplinato dalle norme di legge generali di cui all’art. 7 l. n. 300/1970, trattandosi di licenziamento disciplinare. Ma da questo diverso punto di vista il ricorrente neppure si duole della violazione di tali previsioni legali (o collettive sancite nel CCNL applicato al rapporto). 13. La Corte territoriale ha, poi, definitivamente concluso che: “Nessuna norma statutaria risulta specificamente dettata a tutela dei lavoratori licenziandi, per cui correttamente il primo giudice ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 1399 c.c., l’intervenuta ratifica del licenziamento da parte del Consiglio di amministrazione abbia sanato il vizio di competenza del Presidente nell’irrogazione del licenziamento oggetto di giudizio”. 13.1. Questa conclusione è specificamente investita dal secondo motivo di ricorso per cassazione, ma senza fondamento. 13.2. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, qualora il datore di lavoro sia soggetto munito di personalità giuridica di diritto privato, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro mediante il licenziamento (atto unilaterale recettizio), deve essere manifestato dalla persona o dall’organo abilitato a compiere atti dispositivi del relativo diritto, senza però che il procedimento interno di formazione di tale volontà possa essere sindacato da terzi estranei, come il lavoratore dipendente, alla struttura deliberativa dell’ente; pertanto, il licenziamento intimato da soggetto privo del potere di rappresentanza dell’ente o che abbia agito con eccesso di potere non è inficiato da nullità assoluta, ma è annullabile unicamente a istanza della società datrice di lavoro, che può ratificarlo a norma dell’art. 1399 cod. civ. (in tal senso tra le altre Cass. n. 9493/2003 e Cass. n. 17999/2019). E tale indirizzo di legittimità è stato di recente ribadito da questa Sezione. In particolare, nelle sentenze n. 4769/2023 e n. 4355/2023, è stato confermato il “principio di diritto, da tempo enunciato da questa Corte, secondo cui il licenziamento intimato da organo privo del potere di rappresentanza, appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro, non è nullo, né annullabile, bensì temporaneamente privo di effetti nei confronti dell’ente irregolarmente rappresentato, che è l’unico soggetto dal quale, finché non intervenga la ratifica, tale temporanea inefficacia può essere fatta valere (Cass. n., 17999 del 2019, ed i precedenti ivi richiamati in motivazione)”. Ed è stato nell’occasione ribadito “che la ratifica può avvenire anche per mezzo della costituzione in giudizio del datore, perché la manifestata volontà di resistere all’impugnazione del recesso implica l’accettazione degli effetti dell’atto impugnato posto in essere dal falsusprocurator”, e che, infine, “l’inefficacia retroattiva connaturata alla ratifica impedisce al lavoratore incolpato di opporre al datore preclusioni o decadenze verificatesi medio tempore in quanto il dipendente licenziato non può invocare l’art. 1399, comma 2, cod. civ., nella parte in cui fa salvi i diritti dei terzi, atteso che tali devono ritenersi solo i soggetti aventi causa dal dominusdi diritti incompatibili con quello oggetto del negozio ratificato”. Tutti tali principi di diritto sono stati da ultimo ribaditi in Cass. n. 22618/2024. 13.3. Ebbene, il ricorrente non pone in discussione il dato, accertato dalla Corte di merito, che sia intervenuta la ratifica del licenziamento da parte del Consiglio di amministrazione dell’ente, né deduce alcunché su tale ratifica come tale. Piuttosto, torna a sostenere in sintesi che detto recesso in quanto intimato dal Presidente e quindi, a suo dire, nullo non fosse suscettibile in sé di ratifica ex art. 1399 c.c. Per quanto già detto, la tesi è priva di fondamento perché all’inizio il licenziamento, a seguito di preventiva contestazione disciplinare, era stato intimato, non certamente da soggetto estraneo all’ente (a non domino, come suol dirsi), bensì dal Presidente del Consiglio di amministrazione di quest’ultimo che, in generale, ha la rappresentanza legale dell’ente (ex art. 2 dello Statuto), è uno degli organi amministrativi dello stesso (v. art. 9 dello Statuto), cui spettano le rilevanti attribuzioni di cui al comma 2 dell’art. 12 dello Statuto dell’ente, ed “ha la firma sociale”. L’operato del Presidente, pertanto, era senz’altro ratificabile da parte del Consiglio di amministrazione. 14. Anche il terzo motivo di ricorso è privo di fondamento. 15. Secondo il ricorrente l’eccezione della controparte circa la mancanza del requisito dimensionale ai fini della tutela ex art. 18 l. n. 300/1970, che era stata formulata solo nella memoria di costituzione dell’ente in sede d’opposizione, “era del tutto inammissibile, in quanto del tutto tardiva e comunque doveva (in caso di superamento di tale eccezione di tardività) essere eventualmente proposta con Ricorso in opposizione ex art. 1, co. 51, L. 92/12”. 16. Ebbene, anzitutto erroneamente il ricorrente assume non essere “dubbio che –avendo il ricorrente azionato il ricorso introduttivo secondo il rito previsto dalla L. 92/12 ai sensi dell’art. 18 L. 300/70 – tale eccezione, che comportava l’inammissibilità del rito stesso e la sua eventuale conversione in rito ordinario ex art. 414 e ss. c.p.c., doveva essere formulata tempestivamente, e cioè in sede di costituzione in giudizio nella fase c.d. sommaria”. 16.1. In punto di rito applicabile, infatti, è al contrario consolidato l’indirizzo di questa Corte per il quale, al fine dell’applicazione del c.d. rito Fornero è determinante l’istanza di applicazione delle tutele previste dall’art. 18 st. lav. a prescindere dalla fondatezza delle allegazioni che possono riguardare la effettiva titolarità del rapporto ovvero la sussistenza del requisito dimensionale (ex multis, Cass. n. 5340/2020). Pertanto, anche se il convenuto avesse subito allegato, sin dalla fase sommaria, l’assenza del requisito numerico dei lavoratori occupati per ottenere le tutele ex art. 18 l. n. 300/1970, avendo l’attore richiesto queste ultime tutele, al relativo procedimento doveva applicarsi il suddetto rito speciale, rilevando il difetto di quel requisito, ove provato, esclusivamente sul piano della concreta tutela da riconoscere. 17. Ciò chiarito, esattamente la Corte territoriale, richiamando pertinenti precedenti di legittimità (cfr. § 12. della sua motivazione), ha messo in luce che l’opposizione ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 non ha natura impugnatoria, essendo consolidato l’indirizzo di questa Corte, secondo il quale, nel rito cd. Fornero, la fase di opposizione, a seguito della fase sommaria, non è una revisio prioris instantiae , ma una prosecuzione del giudizio di primo grado (cfr. ex plurimisCass.n 5993/2019). 18. Ma, soprattutto, appare dirimente il rilievo che, secondo altro costante indirizzo di questa Corte, l’eccezione di difetto del requisito dimensionale in questione costituisce eccezione in senso lato e quindi proponibile per la prima volta anche in seconde cure (cfr., tra le più recenti, nella motivazione Cass. n. 27785/2021 ed ivi il richiamo ai precedenti in senso conforme) ed è nella facoltà del giudicante, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio ex art. 421 c.p.c., con riferimento ai fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio, ammettere la prova indispensabile per decidere la causa (v. nella motivazione Cass. n. 22371/2021 ed ivi il richiamo ad ulteriori precedenti); e la natura di eccezione in senso lato di tale allegazione del datore di lavoro è stata anche da ultimo confermata da questa Corte (cfr. nella motivazione Cass. n. 2486/2025 e n. 11030/2025). 18.1. Pertanto, l’ente convenuto ben poteva dedurre e far valere nel costituirsi nella fase di opposizione la mancanza in capo allo stesso del requisito dimensionale di cui all’art. 18, comma ottavo, l. n. 300/1970 novellato. 19. La reiezione dei motivi sin qui esaminati comporta il rigetto degli ulteriori due motivi. 20. Nota, infatti, il Collegio che sia il quarto che il quinto motivo sono tesi, sotto profili in parte diversi, ad ottenere la tutela c.d. reintegratoria di cui all’art. 18, comma quarto, l. n. 300/1970. 21. Ebbene, il primo giudice, superata la questione dell’eccezione dell’allora ente opposto circa l’insussistenza del requisito dimensionale, aveva altresì ritenuto che il C.F.S. avesse dimostrato tale insussistenza (cfr. penultima facciata della sua sentenza). Pertanto, pur confermando l’illegittimità del licenziamento già ritenuta dal giudice della fase sommaria sotto il profilo del non essere la condotta del lavoratore, come accertata, di gravità tale da comportare l’applicazione della sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, il giudice dell’opposizione aveva applicato in favore del lavoratore la tutela di cui all’art. 8 legge n. 604/1966, nei termini specificati nel dispositivo della sua sentenza (riportati in narrativa al § 2.). Come già rilevato, il lavoratore quale reclamante aveva formulato motivo nel quale tornava ad eccepire l’inammissibilità dell’eccezione avversa circa l’assenza del requisito dimensionale, ma non anche sull’accertamento fattuale in sé in ordine allo stesso aspetto, sicché correttamente la Corte territoriale a riguardo si è pronunciata sul motivo di reclamo così come (limitatamente) concepito. Del resto, tuttora in questa sede di legittimità, nessuno dei motivi di ricorso concerne detto accertamento di fatto in ordine all’insussistenza del ridetto requisito. 22. Per diretta conseguenza, allora, quand’anche fosse accertato, in sede di ipotetico rinvio, che non ricorrevano “gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato” (in chiave di antigiuridicità, come sostenuto nel quarto motivo), “ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili tra le condotte con una sanzione conservativa sulla base dei contratti collettivi” (secondo quanto dedotto nel quinto motivo di ricorso), giammai al lavoratore potrebbe competere l’invocata tutela reintegratoria ex art. 18, comma quarto, l. n. 300/1970. A termini, infatti, del cit. art. 18, comma ottavo, stessa legge, per quanto qui rileva, “Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori …”. Specularmente, la tutela c.d. obbligatoria ex art. 8 l. n. 604/1966 novellato trova applicazione in ogni caso in cui “risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo”. Pertanto, ove mai fosse ritenuta la fondatezza dell’una o dell’altra delle tesi perorate dal ricorrente nei due motivi in esame, sempre la medesima tutela obbligatoria già ottenuta allo stesso spetterebbe. 23. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimit