CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 giugno 1993
Cassazione n. 01204/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/06/1993 avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino dell'il novembre 2020, che lo aveva condannato per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.). 2. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale lo ha proposto personalmente, nella sua qualità di condannato, e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod, proc. pen.; e che, in ogni caso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., sollevata dal ricorrente in ordine a tale aspetto, è stata dichiarata manifestamente infondata da molteplici pronunce di questa Corte anche con riferimento all'art. 6 CEDU (per tutte, Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aielio, Rv. 272011). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i