CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 03578/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 24 settembre 2025 ex art. 599- bis cod. proc. pen. la Corte d’Appello di Napoli rideterminava in anni due e mesi undici di reclusione ed euro 1.300,00 di multa la pena inflitta all’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ascrittigli. 2. Avverso detta sentenza proponeva ri corso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva erronea qualificazione del fatto, assumendo in particolare che il reato di cui al capo 1) dell’imputazione, inquadrato nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 629 cod. pen. doveva essere più correttamente qualificato nel reato di violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico. Il ricorso, invero, si limita ad illustrare, in maniera del tutto astratta, le differenze strutturali che caratterizzano il reato di estorsione e quello di violenza privata e omette qualsivoglia deduzione o argomentazione, sia in fatto che in diritto, avente ad oggetto lo specifico fatto descritto nell’imputazione. Peraltro, si osserva che il ricorrente, nel richiedere la definizione del processo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha contestualmente rinunciato a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, che è stato oggetto di accordo fra le parti, con la conseguenza che l'accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza sulle questioni coinvolte nei motivi diversi da quello oggetto dell’accordo medesimo. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]