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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 05269/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto la Corte ha nitidamente spiegato le ragioni per cui l'originario appello avrebbe dovuto ritenersi tardivo, a fronte del fatto che la sentenza di primo gradoo era stata accompagnata da motivazione contestuale e dalla immediata lettura della stessa, come attestato nel verbale di udienza, dovendosi d'altro canto escludere che l'imputata, comparsa in talune udienze, potesse considerarsi assente; Ritenuto che il ricorso presentato nell'interesse di Levakovic è, da un lato manifestamente infondato, in quanto, a decorrere dalla data del 28 maggio 2017, pur volendo computare solo l'incontestato periodo di sospensione pari a giorni 60, il termine massimo sarebbe comunque scaduto il 28 gennaio 2025, dopo la sentenza impugnata, e, dall'altro, genericamente formulato sia in ordine all'acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni di Cordoni sia in ordine al riscontro, fornito dal teste Giusti, della presenza della ricorrente in [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili, conseguendone la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il reside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto la Corte ha nitidamente spiegato le ragioni per cui l'originario appello avrebbe dovuto ritenersi tardivo, a fronte del fatto che la sentenza di primo gradoo era stata accompagnata da motivazione contestuale e dalla immediata lettura della stessa, come attestato nel verbale di udienza, dovendosi d'altro canto escludere che l'imputata, comparsa in talune udienze, potesse considerarsi assente; Ritenuto che il ricorso presentato nell'interesse di Levakovic è, da un lato manifestamente infondato, in quanto, a decorrere dalla data del 28 maggio 2017, pur volendo computare solo l'incontestato periodo di sospensione pari a giorni 60, il termine massimo sarebbe comunque scaduto il 28 gennaio 2025, dopo la sentenza impugnata, e, dall'altro, genericamente formulato sia in ordine all'acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni di Cordoni sia in ordine al riscontro, fornito dal teste Giusti, della presenza della ricorrente in [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili, conseguendone la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il reside