CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 agosto 2025
Cassazione n. 26022/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27315/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesada ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante in atti indicato e nella qualità specificata in controricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIANLUCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1384/2024depositata il 25/09/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 07/08/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla (al quale, per la peculiare natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto che sia la ricorrente principale che quella incidentale chiedono la cassazione della sentenza e sono, sul punto, pertanto soccombenti nei confronti della controricorrente, in base ad un comune interesse alla controversia; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido , al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co