CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 1982
Cassazione n. 06428/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04LSFC0 ) nato il 05/02/1982 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in merito alla valutazione della prova quanto all'individuazione del prevenuto ed alla riconducibilità delle condotte a lui contestate, è generico e comunque manifestamente infondato, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla prova della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'azione criminosa, ravvisabile nel convergente riconoscimento da parte delle pp.00., la cui genuinità non è stata correttamente posta in essere dalla Corte territoriale, stante la spontaneità dello stesso e l'assenza di intenti calunniatori da parte dei denuncianti); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui censura l'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla assenza di elementi di segno positivo atti a sorreggerle); che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così