CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17270/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20352/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –resistente – ADER-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2390/06/2022, depositata in data 8marzo 20 22 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Cartella di pagamento-Recupero credito di imposta - R ivalutazione di terreno edificabile - C ontrollo automatizzato art. 36bis d.P.R. 600/1973 - Omesso versamento imposta sostitutiva Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli la cartella di pagamento n. 07120190062473149000, emessa ai sensi dell’art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 per l’annod’imposta 20 1 4 (così nella sentenza della CTR) , per l’omesso versamento di due rate relative all’imposta sostitutiva di cui al quadro RM della dichiarazionedei redditi. La contribuente deducevadi aver aderito, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 282/2002, alla rivalutazione della quota di sua proprietà (1/6) di un terreno edificabile, optando per il pagamento in tre rate dell’impostasostitutiva dovuta e indicando i dati richiesti nel quadro RM, sez. X, del [OSCURATO:PERSONA] persone fisiche 2014 – redditi 2013. Affermava, quindi, di aver pagato le tre rate in date 28/06/2013 (Euro 2.819,67), 30/06/2014 (Euro 2.904,26) e 30/06/2015 (Euro 2.989,00). Si costituivano in giudizio sia l’ Agenzia d elle e ntrate - chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto che risultava versata, ad opera del contribuente, soltanto la prima rata dell’imposta per l’anno 2014, rilevato che le altre due indicavano come riferimento l’annualità 2013 - sia l’ADER, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. La CTP accoglieva il ricorso, statuendoche la ricorrente aveva datoprova dell’avvenuto pagamento delle imposte iscritte a ruolo, pur avendo indotto in errore l’ente impositore nell’indicazione dell’anno di riferimento. 2. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, deducendo l’insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza. La CTR accoglieva l’appellorilevando che la cartella impugnata si riferiva all’anno di imposta 2014 e, in relazione a detto anno era stato eseguito solo unpagamento (il 30.6.2014 per Euro 2.904,26); di contro, l’importo pagato in data 28.6.2013 si riferiva ad altra annualità (2013, quella precedente), così come il versamento eseguito il 30/06/2015. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l a contribuente , affidato ad un unico motivo . L’Agenzia delle entrate ha depositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione.L’ADER è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con il primo ( ed unico ) strumento di impugnazione , formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l a contribuentelamenta «la violazione de ll’art. 2, comma 2, del D.L. n. 282/2002, conv. nella L. n. 27/2003 e succ.va proroga disposta dall’art. 1, comma 473, numeri 1), 2) e 3), della L. 228/2012», atteso che la CTR avrebbe errato nell’applicazione della disciplina agevolativa, ritenendo che i pagamenti fossero stati effettuati dalla contribuente in relazione ad un’annualità diversa d a q uella per cui erano dovuti. Deduce, in particolare, di aver presentato la dichiarazione dei redditi [OSCURATO:PERSONA] 2014, per l’anno 2013, ivi indicando l’imposta sostitutiva conseguente alla rivalutazione di terreni edificabili, e di aver adempiuto , in conformità alle disposizioni richiamate, al versamento dell’imposta, dandone prova attraverso l’indicazionedei pagamenti, effettuati in tre rate(la prima nel 2013, la seconda nel 2014 e la terza nel 2015). Rappresenta che, a norma della Risoluzione n. 75 del 25/05/2006, è necessario indicare come anno di riferimento quello in cui è stata eseguita la rivalutazione, che, nel caso di specie, corrisponde al 2013. Erroneamente aveva indicato nel modello F24 pagato il 30/06/2014 l’anno di imposta 2014, in luogo del 2013, ma ciò non comporta alcun dubbio circa la destinazione di detto pagamento alla imposta sostitutiva de qua. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. In punto di fatto è opportuno premettere che appare incontestato tra le parti che l’odierna ricorrente aderì, nell’anno 2013, alla rivalutazione della quota (1/6) di sua proprietà di un terreno edificabile, compilando il quadro e la sezione del modello Unico 2014 (per l’anno di imposta 2013) ed optando per il pagamento in tre anni. Pertanto, l’anno di imposta di riferimento è il 2013 ed il pagamento dell’impostasostitutiva (per complessivi Euro 8.456,00 ) andava eseguito in 3 rate (una ogni anno a partire dal 2013). Risultano, quindi, effettuati 3 versamenti da parte della contribuente: il primo, il 28/06/2013, di Euro 2.820,00, il secondo, il 30/06/2014, di Euro 2.904,26, il terzo, il 30/06/2015, di Euro 2.989,00. In tutti i relativi modelli F24 la contribuente indicava come anno di imposta il 2013, ad eccezione del versamento eseguito il 30.6.2014, in cui veniva indicato come anno di imposta il 2014. 1.3. Ciò posto, osserva la Corte che erroneamente la CTR ha ritenuto che la cartella di pagamento impugnata si riferisse all’anno di imposta 2014, verosimilmente indotta in errore dal contenuto del ‘dettaglio degli importi dovuti’ contenuto nella cartella, il cui incipit reca la dicitura ‘Controllo modello Unico anno 2014’ e, nel rigo successivo, ‘Dichiarazione modello UNICO/2015 presentata per il periodo d’imposta 2014’. Il primo riferimento (‘Controllo modello Unico anno 2014’) deve ritenersi riferito al modello UNICO/2014 relativo, quindi, all’anno di imposta 2013, mentre il secondo indica che oggetto del controllo è stata la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2014 (modello UNICO/2015). A sua volta, l’operato dell’Ufficio può essere stato originato dall’errore della contribuente nella indicazione, dell’anno di imposta 2014 (in luogo del 2013), nel modello F24 del 30/06/2014.Infatti, l’Ufficio ha ritenuto, per l’anno di imposta 2014, versata solo una rata (quella del 30/06/2014), che però faceva riferimento all’anno 2013. Detta conclusione è avallata sia dalla circostanza che gli importi dei 3 versamenti corrispondono a quelli indicati nella dichiarazione [OSCURATO:PERSONA]/2014 (per l’anno di imposta 2013), sia dalla circostanza che in relazione all’anno di imposta 2014 non risulta presentata dalla contribuente alcuna adesione alla rivalutazione di immobili in sua proprietà. 2. Il ricorso va, quindi, accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell a Campania, in altra composizione, perché valuti se in relazione all’anno di imposta 2013 siano stati eseguiti i 3 versamenti e, quindi, l’imposta sostitutiva sia stata pagata nella sua totalità, e per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,