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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27400/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 giugno 1978 Avverso l'ordinanza del 22 settembre 2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, sezione del riesame, ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa il 20 giugno 2022 dal GIP del Tribunale di Catania che ha disposto il sequestro preventivo di tutte le autovetture intestate alla [OSCURATO:PERSONA] autonoleggi srl con relative carte di circolazione, nonché della somma di 238.000 C circa, confermando il provvedimento impugnato.

Si contesta a [OSCURATO:PERSONA] il reato di truffa continuata e aggravata ai danni dell'Erario per avere, attraverso la costituzione della detta società puramente cartolare, in quanto priva di sede sociale, di personale e di utenza telefonica, cui venivano intestati centinaia di autoveicoli, 417 quelli risultanti alla data dell'emissione del provvedimento di sequestro, in realtà riconducibili a terzi, beneficiato di un indebito risparmio di imposta, omettendo di versare l'imposta di bollo regionale.

Il tribunale ha osservato che la predetta società, avente ad oggetto il commercio al dettaglio e all'ingrosso di autovetture, non svolgeva in realtà alcuna attività di impresa e il parco veicoli fittiziamente intestato alla detta società era in realtà di proprietà di terzi soggetti e in massima parte riconducibile alla Puglisi autosalone srl, amministrata da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura di prevenzione. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 violazione di legge in relazione alla mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione poiché il tribunale condividendo acriticamente le argomentazioni del GIP, senza valutare le considerazioni difensive, depositate anche con motivi nuovi all'udienza del 20 settembre 2022, ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti confermando il sequestro ex art. 640 quater codice penale, in forza di un iter motivazionale assolutamente illogico, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

La motivazione non tiene conto degli elementi offerti dalla difesa in ordine alla effettiva vendita di 180 autovetture tra quelle oggetto di sequestro.

Il tribunale del riesame discostandosi dalla ricostruzione del gip ha riconosciuto l'effettiva vendita delle autovetture a terzi, individuando nei reali proprietari coloro che hanno beneficiato del vantaggio patrimoniale, ma così facendo ha sviluppato una motivazione incoerente e illogica.

Inoltre non ha considerato che Puglisi dalla visura storica della società risulta coinvolto nella gestione come soggetto titolare del 40% nel 2015 e di un'ulteriore 20% nel 2016. 2.2 violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora con riferimento al disposto sequestro preventivo, poiché il tribunale non si è pronunciato in ordine alla sussistenza di tale presupposto necessario del sequestro e si è limitato ad affermare che il gip ha individuato l'esigenza cautelare nel pericolo che il profitto del reato potesse essere disperso od occultato.

Il ricorrente censura tale motivazione come assolutamente apparente e in contrasto con la decisione delle Sezioni unite n. 36959/2021, poiché il giudice del riesame non ha assolto all'onere motivazionale imposto e non ha fornito risposta alle doglianze difensive relative al sequestro anche per equivalente, in funzione della confisca della somma di euro

238.000. Con l'istanza di riesame si eccepiva la violazione degli articoli 322 ter e 321 comma due cod. pen. atteso che il provvedimento di sequestro non risulta preceduto da alcun tipo di accertamento in ordine all'inesistenza di beni confiscabili di proprietà o comunque nella disponibilità della società, alla quale sarebbe riferibile il profitto derivante dall'omesso versamento delle imposte relative alla tassa automobilistica regionale.

Inoltre la possibilità di procedere al sequestro per equivalente ai fini della confisca rimane subordinata alla verifica dell'impossibilità di procedere ad una confisca diretta del profitto.

Infine il ricorrente lamenta che non è stata espressa alcuna motivazione in ordine alla richiesta subordinata di limitare il provvedimento di sequestro alla quota di proprietà dell'indagato.[OSCURATO:PERSONA] 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 2.Alla stregua di questi principi , il primo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancanza del fumus commissi delicti è manifestamente infondato poiché il tribunale ha reso idonea motivazione in merito alla ipotizzabilità del reato di truffa aggravata in danno dell'Erario, sottolineando gli elementi sintomatici della fittizietà della società intestataria delle numerose autovetture e la strumentalizzazione della stessa allo scopo di beneficiare di un indebito risparmio di imposta.

Il tribunale ha preso atto che 180 autovetture risulterebbero vendute, ma ha sottolineato che tali atti non sono mai stati annotati al PRA e tale circostanza non smentisce l'assunto accusatorio ed anzi lo conferma, senza dire che i documenti di circolazione delle autovetture alienate a terzi sono stati rinvenuti nella sede della Puglisi autosalone, società del tutto estranea alla titolarità delle vetture.

In conclusione deve rilevarsi che il tribunale ha reso adeguata e congrua motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissí delicti e non ha omesso di confrontarsi con gli elementi essenziali del fatto e quelli proposti anche dalla difesa, sicché può escludersi la violazione di legge lamentata dal ricorrente.

Giova ribadire che non vi è spazio in questa sede per valutare eventuali vizi della motivazione dedotti dal ricorrente sotto il profilo della illogicità o della contraddittorietà. 3.Quanto al periculum in mora il tribunale ha affermato che l'importo è stato sottoposto a sequestro in ragione degli articoli 640 quater e 322 cod.pen. che prevedono la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o la confisca per equivalente.

Il tribunale ha condiviso le argomentazioni del gip e ha osservato che questi, sia pure implicitamente, ha valorizzato il pericolo che il profitto del reato potesse essere disperso ed occultato, attraverso i plurimi riferimenti al modus operandi degli indagati e che, in tal modo, ha assolto all'onere motivazionale minimo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

Non ricorre pertanto alcuna violazione di legge in ordine all'omesso rispetto dell'onere motivazionale a carico del tribunale.

Le censure mosse da parte del ricorrente appaiono del tutto generiche poiché, dopo avere richiamato i principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema, neppure esplicita su quali beni dell'indagato sia stato, a suo giudizio, indebitamente imposto il vincolo cautelare che si riferisce al profitto, calcolato sulla base del valore dell'imposta evasa e che risulta, pertanto, rispettoso dei criteri di legge.

Il tribunale ha risposto anche alla censura in ordine alla contitolarità da parte della moglie dell'imputato dell'immobile sottoposto a sequestro rilevando che secondo la giurisprudenza di legittimità la comproprietà del bene con il coniuge estraneo al reato non è di ostacolo alla confisca pro quota del bene e.qualora sia stato confiscato per intero, rimane comunque fermo il diritto del coniuge estraneo al recupero di una somma corrispondente alla metà del valore.

Va peraltro ricordato che sotto questo profilo il ricorso proposto dall'indagato è inammissibile perché privo di concreto interesse, essendo al più il terzo estraneo legittimato a opporsi ed impugnare il provvedimento cautelare.

7. Si impone pertanto Ra dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 8 febbraio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 giugno 1978 Avverso l'ordinanza del 22 settembre 2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, sezione del riesame, ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa il 20 giugno 2022 dal GIP del Tribunale di Catania che ha disposto il sequestro preventivo di tutte le autovetture intestate alla [OSCURATO:PERSONA] autonoleggi srl con relative carte di circolazione, nonché della somma di 238.000 C circa, confermando il provvedimento impugnato. Si contesta a [OSCURATO:PERSONA] il reato di truffa continuata e aggravata ai danni dell'Erario per avere, attraverso la costituzione della detta società puramente cartolare, in quanto priva di sede sociale, di personale e di utenza telefonica, cui venivano intestati centinaia di autoveicoli, 417 quelli risultanti alla data dell'emissione del provvedimento di sequestro, in realtà riconducibili a terzi, beneficiato di un indebito risparmio di imposta, omettendo di versare l'imposta di bollo regionale. Il tribunale ha osservato che la predetta società, avente ad oggetto il commercio al dettaglio e all'ingrosso di autovetture, non svolgeva in realtà alcuna attività di impresa e il parco veicoli fittiziamente intestato alla detta società era in realtà di proprietà di terzi soggetti e in massima parte riconducibile alla Puglisi autosalone srl, amministrata da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura di prevenzione. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 violazione di legge in relazione alla mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione poiché il tribunale condividendo acriticamente le argomentazioni del GIP, senza valutare le considerazioni difensive, depositate anche con motivi nuovi all'udienza del 20 settembre 2022, ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti confermando il sequestro ex art. 640 quater codice penale, in forza di un iter motivazionale assolutamente illogico, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La motivazione non tiene conto degli elementi offerti dalla difesa in ordine alla effettiva vendita di 180 autovetture tra quelle oggetto di sequestro. Il tribunale del riesame discostandosi dalla ricostruzione del gip ha riconosciuto l'effettiva vendita delle autovetture a terzi, individuando nei reali proprietari coloro che hanno beneficiato del vantaggio patrimoniale, ma così facendo ha sviluppato una motivazione incoerente e illogica. Inoltre non ha considerato che Puglisi dalla visura storica della società risulta coinvolto nella gestione come soggetto titolare del 40% nel 2015 e di un'ulteriore 20% nel 2016. 2.2 violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora con riferimento al disposto sequestro preventivo, poiché il tribunale non si è pronunciato in ordine alla sussistenza di tale presupposto necessario del sequestro e si è limitato ad affermare che il gip ha individuato l'esigenza cautelare nel pericolo che il profitto del reato potesse essere disperso od occultato. Il ricorrente censura tale motivazione come assolutamente apparente e in contrasto con la decisione delle Sezioni unite n. 36959/2021, poiché il giudice del riesame non ha assolto all'onere motivazionale imposto e non ha fornito risposta alle doglianze difensive relative al sequestro anche per equivalente, in funzione della confisca della somma di euro 238.000. Con l'istanza di riesame si eccepiva la violazione degli articoli 322 ter e 321 comma due cod. pen. atteso che il provvedimento di sequestro non risulta preceduto da alcun tipo di accertamento in ordine all'inesistenza di beni confiscabili di proprietà o comunque nella disponibilità della società, alla quale sarebbe riferibile il profitto derivante dall'omesso versamento delle imposte relative alla tassa automobilistica regionale. Inoltre la possibilità di procedere al sequestro per equivalente ai fini della confisca rimane subordinata alla verifica dell'impossibilità di procedere ad una confisca diretta del profitto. Infine il ricorrente lamenta che non è stata espressa alcuna motivazione in ordine alla richiesta subordinata di limitare il provvedimento di sequestro alla quota di proprietà dell'indagato.[OSCURATO:PERSONA] 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 2.Alla stregua di questi principi , il primo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancanza del fumus commissi delicti è manifestamente infondato poiché il tribunale ha reso idonea motivazione in merito alla ipotizzabilità del reato di truffa aggravata in danno dell'Erario, sottolineando gli elementi sintomatici della fittizietà della società intestataria delle numerose autovetture e la strumentalizzazione della stessa allo scopo di beneficiare di un indebito risparmio di imposta. Il tribunale ha preso atto che 180 autovetture risulterebbero vendute, ma ha sottolineato che tali atti non sono mai stati annotati al PRA e tale circostanza non smentisce l'assunto accusatorio ed anzi lo conferma, senza dire che i documenti di circolazione delle autovetture alienate a terzi sono stati rinvenuti nella sede della Puglisi autosalone, società del tutto estranea alla titolarità delle vetture. In conclusione deve rilevarsi che il tribunale ha reso adeguata e congrua motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissí delicti e non ha omesso di confrontarsi con gli elementi essenziali del fatto e quelli proposti anche dalla difesa, sicché può escludersi la violazione di legge lamentata dal ricorrente. Giova ribadire che non vi è spazio in questa sede per valutare eventuali vizi della motivazione dedotti dal ricorrente sotto il profilo della illogicità o della contraddittorietà. 3.Quanto al periculum in mora il tribunale ha affermato che l'importo è stato sottoposto a sequestro in ragione degli articoli 640 quater e 322 cod.pen. che prevedono la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato o la confisca per equivalente. Il tribunale ha condiviso le argomentazioni del gip e ha osservato che questi, sia pure implicitamente, ha valorizzato il pericolo che il profitto del reato potesse essere disperso ed occultato, attraverso i plurimi riferimenti al modus operandi degli indagati e che, in tal modo, ha assolto all'onere motivazionale minimo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Non ricorre pertanto alcuna violazione di legge in ordine all'omesso rispetto dell'onere motivazionale a carico del tribunale. Le censure mosse da parte del ricorrente appaiono del tutto generiche poiché, dopo avere richiamato i principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema, neppure esplicita su quali beni dell'indagato sia stato, a suo giudizio, indebitamente imposto il vincolo cautelare che si riferisce al profitto, calcolato sulla base del valore dell'imposta evasa e che risulta, pertanto, rispettoso dei criteri di legge. Il tribunale ha risposto anche alla censura in ordine alla contitolarità da parte della moglie dell'imputato dell'immobile sottoposto a sequestro rilevando che secondo la giurisprudenza di legittimità la comproprietà del bene con il coniuge estraneo al reato non è di ostacolo alla confisca pro quota del bene e.qualora sia stato confiscato per intero, rimane comunque fermo il diritto del coniuge estraneo al recupero di una somma corrispondente alla metà del valore. Va peraltro ricordato che sotto questo profilo il ricorso proposto dall'indagato è inammissibile perché privo di concreto interesse, essendo al più il terzo estraneo legittimato a opporsi ed impugnare il provvedimento cautelare. 7. Si impone pertanto Ra dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 8 febbraio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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