CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 40546/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 maggio 2020 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicati), dei reati di cui agli artt. 110, 624 bis, commi 1 e 2 cod. pen. ed agli artt. 337, comma 2 e 61 n. 2) cod. pen., avvinti dal vincolo della continuazione, per essersi impossessato, al fine di trarne profitto di alcuni elettrodomestici, sottraendoli dall'abitazione della persona offesa, per poi fuggire con i complici a bordo di un'automobile, ponendo in atto manovre di guida repentine e ad alta velocità, e successivamente abbandonando il veicolo, nonché per avere il medesimo [OSCURATO:PERSONA], una volta raggiunto dalla polizia giudiziaria, presso un bar, proferito minacce nei confronti degli operanti, dandosi nuovamente alla fuga e facendo perdere le proprie tracce. 2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi. 3. Con il primo denuncia la falsa applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo della mera apparenza, nella parte in cui denega l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta la mancata valorizzazione della confessione resa dall'imputato, nell'immediatezza dei fatti, essendosi egli spontaneamente recato dai Carabinieri di Caserta, davanti ai quali ammetteva la propria responsabilità e li informava sulle modalità della fuga, essendo in quell'occasione deceduto un militare intento nell'inseguimento. Osserva che la Corte territoriale omette di fornire adeguata motivazione, limitandosi a ritenere la confessione inespressiva di reale resipiscenza, per essersi Attanasio limitato ad anticipare l'esecuzione di un provvedimento che sarebbe stato comunque eseguito in tempi brevi, così assegnando al comportamento del ricorrente una connotazione opportunistica. E ciò, senza tenere in considerazione che, al contrario, Attanasio non solo ammise il proprio coinvolgimento, ma fornì particolari significativi sulle modalità di ideazione ed esecuzione del delitto, indicando i correi, i tempi e le modalità dell'azione, tanto che proprio su quella base il capo di imputazione veniva modificato, rispetto a quello formulato nell'ordinanza cautelare. Sottolinea il pregnante valore della condotta post factum, che viene sminuita dal giudice del merito perequando il trattamento con quello di chi non abbia tenuto un comportamento collaborativo, in violazione dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. e della lettura della giurisprudenza di legittimità sul valore della confessione, ai fini sanzionatorii e di concessione delle circostanze attenuanti, dovendo essa ritenersi un preciso indicatore di critica riconsiderazione di discontinuità del precedente modus agendi. 4. Con il secondo motivo si duole della violazione del disposto dell'art. 62 n. 6) cod. pen. e del vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno. Richiama gli arresti di legittimità sul punto e ricorda che l'imputato ha proceduto all'offerta reale depositato la somma di euro 2.100,00 affinché l'ufficiale giudiziario provvedesse a recapitarla alla persona offesa, che raggiunta, dopo un primo tentativo invano effettuato presso l'indirizzo indicato nella querela, aveva rifiutato l'offerta in attesa di consultarsi con il proprio legale. Risultando rispettate le forme di cui all'art. 1209 cod. civ. la Corte avrebbe dovuto valutare l'adeguatezza dell'offerta, al fine di verificarne la congruità rispetto al danno patito, di natura sostanzialmente morale, essendo stati restituiti tutti i beni sottratti. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. All'udienza odierna si è proceduto a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 7 comma 2, decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 entrato in vigore in pari data. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. 2. E' indubbio, invero, che l'art. 62 bis, comma 1^ cod. pen., nell'assegnare al giudice la facoltà di valorizzare circostanze diverse dalle attenuanti previste dall'art. 62 cod. pen., al fine di adeguare la pena al fatto, introduca una presunzione di non meritevolezza, che non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., ma solo delle ragioni della sua applicazione. Tuttavia, è chiaro che a fronte della richiesta dell'imputato, volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, che indichi specifiche ragioni di meritevolezza, il giudice sarà tenuto a rendere espliciti i motivi posti a sostegno del rigetto, ciò attenendo all'obbligo di risposta agli argomenti difensivi, ancorché siffatto obbligo non comporti la stretta necessità della contestazione o della invalidazione di tutti gli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (ex multis cfr. Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696). 3. La questione della replica alle sollecitazioni difensive sulla meritevolezza dell'adeguamento sanzionatorio si pone con particolare delicatezza nelle ipotesi di ammissione di colpevolezza, stante le caratteristiche che la confessione può assumere sia con riguardo al suo aspetto oggettivo di agevolazione nella ricostruzione del fatto, che al suo aspetto soggettivo di 'discontinuità' dall'agire criminale, quale riconsiderazione critica del proprio operato da parte del reo, che giustifica, in ambito rieducativo, una favorevole modulazione della risposta penale. 4. L'onere della risposta, dunque, consiste proprio nell'esame del significato che la confessione assume quale arricchimento processuale, da un lato, e quale indice di resipiscenza, dall'altro. 5. Nel caso di specie, la Corte territoriale compie siffatta valutazione attribuendo alla condotta processuale, consistita nel recarsi dai Carabinieri due giorni dopo il fatto, un valore neutro, ritenendo sostanzialmente opportunistica la scelta confessoria, avuto riguardo alla chiara attribuibilità del fatto al suo autore, ed alla mera anticipazione dell'esecuzione del provvedimento cautelare a suo carico. A ciò il ricorrente oppone che il contenuto delle dichiarazioni confessorie rese da Attanasio era ben più ampio della sola ammissione di responsabilità, estendendosi anche alla ricostruzione delle modalità di esecuzione del delitto ed all'indicazione dei complici. 6. Ora, deve osservarsi che la denunciata parzialità della risposta del giudice del merito, che pure astrattamente ricade nel vaglio sulla congruenza della motivazione rispetto al contenuto dei motivi proposti in sede di appello, non può dirsi sussistente in questo caso, posto che la Corte territoriale non si è limitata a non considerare positivamente la confessione dell'interessato, ma ha valutato quale elemento ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la negativa personalità dell'imputato, gravato di numerosi precedenti specifici (furti, rapina e violazioni in materia di stupefacenti ed altro), circostanza quest'ultima con la quale il ricorrente non si confronta e che pure concorre, insieme con il giudizio sull'inutilità processuale della confessione e sul mero utilitarismo della condotta post factum, a fondare le ragioni del diniego. 7. D'altro canto, il vaglio del significato della confessione non è omesso dalla Corte territoriale, che si limita a darne una lettura diversa da quella invocata, non rinvenendovi elementi positivi tali da superare il negativo quadro personalistico descritto. Si tratta di valutazioni che, proprio per la loro ampiezza ed esaustività non possono formare oggetto di sindacato in questa sede, posto che esse realizzano una corretta applicazione del disposto dell'art. 62 bis cod. pen. ed assolvono all'obbligo motivazionale prescritto al giudice (in ordine alla legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ipotesi di confessione dell'imputato cfr. ex multis: Sez. 6, Sentenza n. 11732 del 27/01/2012, Rv. 252229; Sez. 1, Sentenza n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454). 8. Il secondo motivo, con cui ci si duole della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6) cod. pen., non è fondato. 9. E' pur vero -e la Corte lo riconosce- che l'imputato ha attivato la procedura di offerta reale, attraverso l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 1209, comma 11 cod. civ., con le modalità previste dagli artt. 73 e 74 disp. att. cod. civ., e che è seguito il rifiuto del creditore (parte offesa), ritualmente verbalizzato, ai sensi dell'art. 75, comma 2^1 disp. att. cod. civ. E, tuttavia, il ricorrente non ha dato prova di avere eseguito il deposito della somma offerta presso la Cassa depositi e prestiti o presso un Istituto di credito, come previsto dagli artt. 1210 cod. civ. e 76 disp. att. cod. civ.. E', infatti, solo con il deposito che si valida l'offerta reale (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 16962 del 17/08/2005, Rv. 584405), essendo il deposito l'atto con il quale la somma offerta esce dalla disponibilità del debitore -purché egli non lo ritiri prima dell'accettazione del creditore- consentendo la libera accettazione dell'offerta da parte del creditore, in qualsiasi momento. 10. Ora, ancorché l'art. 62 n. 6) cod. pen. non richiami direttamente le disposizioni civilistiche sull'offerta reale, diversamente dall'art. 162 ter cod. pen., per il caso di mancata accettazione del risarcimento nei reati punibili a querela, vi è che la disposizione consente l'applicazione dell'attenuante solo allorquando l'imputato abbia, prima del giudizio, riparato integralmente il danno alla persona offesa. La valutazione dell'integralità non è rimessa alla parte, posto che essa si riflette sulla misura della pena, comportando un positivo giudizio di resipiscenza dell'autore. Sicché spetta al giudice, al di là delle pretese dell'offeso o sinanco della sua personale soddisfazione, verificarne la congruenza rispetto al danno prodotto dal reato. Ciò, implica, tuttavia, che l'offerta, laddove non accettata, sia definitiva e non revocabile, e le modalità ordinamentali per assicurare detta effettività, non possano che essere quelle dell'offerta reale. E' su questa base che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che "Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso" (Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273021; Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato ed altri, Rv. 271556; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/201„ Corsini ed altri Rv. 254880; Sez. 2, n. 36037 del 12 06/07/2011, Ruvolo, Rv. 251073). 11. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il