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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11192/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, risultando assolutamente privo di specificità, non indicando i punti della sentenza che si asseriscono viziati né le ragioni di fatto o di diritto che sorreggono la generica censura; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, risultando assolutamente privo di specificità, non indicando i punti della sentenza che si asseriscono viziati né le ragioni di fatto o di diritto che sorreggono la generica censura; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/202
Sentenza Cassazione n. 11192/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris