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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 14376/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7880/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4933/2015 depositata il22/12/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:SOCIETA]., assuntore del concordato fallimentare nel [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, ricorre per nove mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], già Cassa di Risparmio di Lucca, [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 22 dicembre 2015, con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della domanda di revoca, proposta dal Fallimento e proseguita dall’assuntore, ai sensi del secondo comma dell’articolo 67 della legge fallimentare, di versamenti extra-fido affluiti sul conto corrente numero 22000240 aperto presso la banca dalla società poi fallita.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi. i) il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2558 e 2560 c.c.; ii) il secondo motivo, in collegamento col primo, denuncia omesso esame della circostanza secondo cui la cessione di Panda, Trada e Vernea aveva avuto ad oggetto proprio i rami di aziende che avevano cagionato il dissesto delle precedenti; iii) il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 67 della legge fallimentare; iv) il quarto motivo denuncia omesso esame dei plurimi elementi di fatto dedotti da Mael per escludere la natura di start up di [OSCURATO:SOCIETA] e comunque violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 della legge fallimentare v) il quinto motivo denuncia omesso esame del fatto dedotto dall’esponente circa l’erogazione del mutuo in pool da 50 milioni di euro; vi) il sesto motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi al fine di riconoscere portata presuntiva alla riduzione della linea di credito da 300 milioni di lire a 150 milioni di lire; vii) il settimo motivo denuncia omesso esame del risultato complessivo della movimentazione del conto corrente; viii) l’ottavo motivo denuncia omesso esame della revoca del finanziamento da parte di [OSCURATO:PERSONA]; ix) il nono motivo denuncia nuovamente violazione dell’articolo 67 della legge fallimentare. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1.― Per l’intelligenza della vicenda, ai fini della comprens ione dei motivi, è sufficiente rammentare che la Corte territoriale ha respinto, per mancanza del requisito soggettivo della scientia decoctionis in capo alla Banca, la domanda di revoca dei versamenti in conto inizialmente proposta dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione.

Nel replicare ai motivi di appello proposti dinanzi ad essa, la Corte d’appello ha osservato che: -) non era condivisibile la tesi secondo cui non vi sarebbe stata soluzione di continuità tra l’attività di Panda, Trada e Vernea, società in crisi poiché operanti nella produzione di pannelli di legno con macchinari divenuti nel tempo obsoleti, e l’attività di [OSCURATO:SOCIETA]., dal momento che quest’ultima società non era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] altre tre; -) i rami di azienda ceduti a [OSCURATO:SOCIETA]. erano del tutto autonomi dalla gestione sociale riflessa nei bilanci delle medesime società; -) correttamente il primo giudice aveva affermato che, a fronte di debiti per 99 miliardi di lire, dette società avevano ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. beni patrimoniali di valore di molto superiore; -) nessun rilievo poteva riconoscersi al bilancio 1999 di [OSCURATO:SOCIETA]. poiché relativo ad un brevissimo periodo iniziale di attività della società; -) non costituiva indizio di una situazione di insolvenza l’erogazione a [OSCURATO:SOCIETA]. di un mutuo per 50 miliardi di lire, ma di fatto erogato per 35 miliardi, non essendo stati corrisposti ulteriori 15 miliardi perché condizionati all’immissione, da parte della società, di mezzi propri per non meno di 25 miliardi di lire, né la concessione di ipoteca sugli immobili e il privilegio sui macchinari e sugli impianti; -) la mancata integrale erogazione del mutuo non assumeva rilievo poiché non era provato che la banca ne fosse a conoscenza; -) non risultava provato che la riduzione del fido da 300 milioni di lire a 150 milioni di lire fosse stata un’iniziativa della banca, tanto più che in caso di insolvenza del cliente le banche non si limitano alla riduzione del fido, ma lo revocano integralmente; -) la banca aveva sempre consentito alla società la gestione del conto corrente secondo un andamento altalenante e non diretto al rientro; -) le notizie di stampa indicate dall’appellante concernevano problemi di impatto ambientale dell’attività ed erano addirittura antecedenti alla costituzione di [OSCURATO:SOCIETA].

4.2. ― Ciò detto i cinque motivi proposti dalla ricorrente ai sensi del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. possono essere simultaneamente trattati poiché tutti inammissibili per analoghe ragioni.

Tale disposizione, valevole per i ricorsi contro sentenze depositate dall’11 settembre 2012, introduce nell’ordinamento il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Le Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053) hanno chiarito la portata della nuova disposizione, affermando, in particolare, che: a) il ricorrente ha l’onere di indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato» da cui ne risulti l’esistenza, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, la decisività del fatto stesso; b) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio, ove il fatto sia stato comunque preso in considerazione.

Nel caso in esame i fatti, tutti secondari, poiché diretti a comprovare la scientia decoctionis della banca, che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare sono: -) nel secondo motivo la circostanza secondo cui la cessione di Panda, Trada e Vernea aveva avuto ad oggetto proprio i rami di aziende cheavevano cagionato il dissesto di tali società; -) nel quarto motivo plurimi elementi di fatto tali da escludere la natura di start up di [OSCURATO:SOCIETA]; -) nel quinto motivo il fatto dedotto dall’esponente circa l’erogazione del mutuo in pool da 50 milioni di euro; -) nel sesto motivo fatti decisivi al fine di riconoscere portata presuntiva alla riduzione della linea di credito da 300 milioni di lire a 150 milioni di lire; -) nel settimo motivo il risultato complessivo della movimentazione del conto corrente; -) nell’ottavo motivo la revoca del finanziamento da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Le censure, dunque, attengono a due aspetti della vicenda: da un lato la nascita di [OSCURATO:SOCIETA]. già, secondo la tesi della ricorrente, con il fardello dei debiti di Panda, Trada e Vernea; dall’altro lato l’andamento della situazione finanziaria di [OSCURATO:SOCIETA]..

Così stando le cose, è di tutta evidenza che le censure in discorso sono state spiegate ben al di fuori dei limiti entro i quali il vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. consente alla Corte di cassazione il sindacato di legittimità: difatti le circostanze dette sono state debitamente esaminate dalla Corte d’appello, la quale, sulla base di una motivazione eccedente il «minimo costituzionale», ha ritenuto per un verso cheVerpan S.p.A. fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alle tre precedenti società di cui si è detto e, per altro verso, che le vicende del mutuo da 50 miliardi di lire e l’andamento del conto corrente non deponessero nel senso della scientia decoctionisin capo alla banca.

Val quanto dire che le censure in discorso non hanno effettivamente di mira fatti, sia pur secondari, decisivi e controversi, che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare, bensì fatti che sono stati esaminati, con conseguente inammissibilità del motivo su di cui al numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., fermo restando, beninteso, che il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, non è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri eventuali elementi probatori non considerati, anche se allegati dalle parti (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662).

Quest’ultima scontata affermazione viene richiamata perché, in effetti, il ricorso indica una circostanza cui la sentenza impugnata non fa alcun riferimento, e cioè la revoca di affidamenti già concessi a [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:PERSONA]: ma è la stessa ricorrente a riconoscere che l’elemento rileva nel numero «degli indici presuntivi che avrebbero dovuto essere presi congiuntamente in considerazione» (pagina 32 del ricorso), e che dunque è ben lungi dal possedere un carattere di decisività, sicché neppure il giudice di merito era tenuto ad un’esplicita confutazione dell’attitudine dimostrativa della scientia decoctionisdi siffatta circostanza.

4.3. ― Anche ai motivi di violazione di legge può essere riservata una trattazione congiunta.

Nessuna delle censure spiegate mette difatti in discussione il significato e la portata applicativa degli articoli 2558 e 2560 c.c. nonché degli articoli 5 e 67 della legge fallimentare, ma soltanto la concreta applicazione fattane dal giudice di merito in dipendenza delle risultanze probatorie acquisite al giudizio (Cass.

S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016).

Gli articoli 2558 e 2560 c.c. sono ricordati al fine di contrastare l’accertamento di fatto operato dalla Corte d’appello in ordine alla circostanza secondo cui [OSCURATO:SOCIETA]. costituiva soggetto nuovo rispetto a Panda, Trada e Vernea.

L’articolo 67 della legge fallimentare è richiamato in ordine al requisito della scientia decoctionis, che la sentenza impugnata ha escluso sulla base dell’insindacabile accertamento di fatto operato.

L’articolo 5 della legge fallimentare, infine, è richiamato allo scopo di sostenere che il giudice di merito avrebbe tenuto presente una nozione errata di insolvenza, laddove aveva messo a paragone l’entità dei debiti confluiti in [OSCURATO:SOCIETA]. con il valore dei beni patrimoniali ad essa conferiti: ma la considerazione svolta dal giudice di merito non ha nulla che vedere con la nozione di stato di insolvenza, ma è stata svolta al mero scopo di evidenziare come la circostanza di debiti per 99 miliardi di lire non fosse di per sé risolutiva al fine della dimostrazione della scientia decoctionis (non al fine della verifica della sussistenza dello stato di insolvenza tale da giustificare la dichiarazionedi fallimento), in presenza di una patrimonializzazione ben maggiore.

5. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7880/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4933/2015 depositata il22/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]., assuntore del concordato fallimentare nel [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, ricorre per nove mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], già Cassa di Risparmio di Lucca, [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 22 dicembre 2015, con cui la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della domanda di revoca, proposta dal Fallimento e proseguita dall’assuntore, ai sensi del secondo comma dell’articolo 67 della legge fallimentare, di versamenti extra-fido affluiti sul conto corrente numero 22000240 aperto presso la banca dalla società poi fallita. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi. i) il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2558 e 2560 c.c.; ii) il secondo motivo, in collegamento col primo, denuncia omesso esame della circostanza secondo cui la cessione di Panda, Trada e Vernea aveva avuto ad oggetto proprio i rami di aziende che avevano cagionato il dissesto delle precedenti; iii) il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 67 della legge fallimentare; iv) il quarto motivo denuncia omesso esame dei plurimi elementi di fatto dedotti da Mael per escludere la natura di start up di [OSCURATO:SOCIETA] e comunque violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 della legge fallimentare v) il quinto motivo denuncia omesso esame del fatto dedotto dall’esponente circa l’erogazione del mutuo in pool da 50 milioni di euro; vi) il sesto motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi al fine di riconoscere portata presuntiva alla riduzione della linea di credito da 300 milioni di lire a 150 milioni di lire; vii) il settimo motivo denuncia omesso esame del risultato complessivo della movimentazione del conto corrente; viii) l’ottavo motivo denuncia omesso esame della revoca del finanziamento da parte di [OSCURATO:PERSONA]; ix) il nono motivo denuncia nuovamente violazione dell’articolo 67 della legge fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1.― Per l’intelligenza della vicenda, ai fini della comprens ione dei motivi, è sufficiente rammentare che la Corte territoriale ha respinto, per mancanza del requisito soggettivo della scientia decoctionis in capo alla Banca, la domanda di revoca dei versamenti in conto inizialmente proposta dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione. Nel replicare ai motivi di appello proposti dinanzi ad essa, la Corte d’appello ha osservato che: -) non era condivisibile la tesi secondo cui non vi sarebbe stata soluzione di continuità tra l’attività di Panda, Trada e Vernea, società in crisi poiché operanti nella produzione di pannelli di legno con macchinari divenuti nel tempo obsoleti, e l’attività di [OSCURATO:SOCIETA]., dal momento che quest’ultima società non era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] altre tre; -) i rami di azienda ceduti a [OSCURATO:SOCIETA]. erano del tutto autonomi dalla gestione sociale riflessa nei bilanci delle medesime società; -) correttamente il primo giudice aveva affermato che, a fronte di debiti per 99 miliardi di lire, dette società avevano ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. beni patrimoniali di valore di molto superiore; -) nessun rilievo poteva riconoscersi al bilancio 1999 di [OSCURATO:SOCIETA]. poiché relativo ad un brevissimo periodo iniziale di attività della società; -) non costituiva indizio di una situazione di insolvenza l’erogazione a [OSCURATO:SOCIETA]. di un mutuo per 50 miliardi di lire, ma di fatto erogato per 35 miliardi, non essendo stati corrisposti ulteriori 15 miliardi perché condizionati all’immissione, da parte della società, di mezzi propri per non meno di 25 miliardi di lire, né la concessione di ipoteca sugli immobili e il privilegio sui macchinari e sugli impianti; -) la mancata integrale erogazione del mutuo non assumeva rilievo poiché non era provato che la banca ne fosse a conoscenza; -) non risultava provato che la riduzione del fido da 300 milioni di lire a 150 milioni di lire fosse stata un’iniziativa della banca, tanto più che in caso di insolvenza del cliente le banche non si limitano alla riduzione del fido, ma lo revocano integralmente; -) la banca aveva sempre consentito alla società la gestione del conto corrente secondo un andamento altalenante e non diretto al rientro; -) le notizie di stampa indicate dall’appellante concernevano problemi di impatto ambientale dell’attività ed erano addirittura antecedenti alla costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. 4.2. ― Ciò detto i cinque motivi proposti dalla ricorrente ai sensi del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. possono essere simultaneamente trattati poiché tutti inammissibili per analoghe ragioni. Tale disposizione, valevole per i ricorsi contro sentenze depositate dall’11 settembre 2012, introduce nell’ordinamento il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) hanno chiarito la portata della nuova disposizione, affermando, in particolare, che: a) il ricorrente ha l’onere di indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato» da cui ne risulti l’esistenza, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, la decisività del fatto stesso; b) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio, ove il fatto sia stato comunque preso in considerazione. Nel caso in esame i fatti, tutti secondari, poiché diretti a comprovare la scientia decoctionis della banca, che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare sono: -) nel secondo motivo la circostanza secondo cui la cessione di Panda, Trada e Vernea aveva avuto ad oggetto proprio i rami di aziende cheavevano cagionato il dissesto di tali società; -) nel quarto motivo plurimi elementi di fatto tali da escludere la natura di start up di [OSCURATO:SOCIETA]; -) nel quinto motivo il fatto dedotto dall’esponente circa l’erogazione del mutuo in pool da 50 milioni di euro; -) nel sesto motivo fatti decisivi al fine di riconoscere portata presuntiva alla riduzione della linea di credito da 300 milioni di lire a 150 milioni di lire; -) nel settimo motivo il risultato complessivo della movimentazione del conto corrente; -) nell’ottavo motivo la revoca del finanziamento da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Le censure, dunque, attengono a due aspetti della vicenda: da un lato la nascita di [OSCURATO:SOCIETA]. già, secondo la tesi della ricorrente, con il fardello dei debiti di Panda, Trada e Vernea; dall’altro lato l’andamento della situazione finanziaria di [OSCURATO:SOCIETA].. Così stando le cose, è di tutta evidenza che le censure in discorso sono state spiegate ben al di fuori dei limiti entro i quali il vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. consente alla Corte di cassazione il sindacato di legittimità: difatti le circostanze dette sono state debitamente esaminate dalla Corte d’appello, la quale, sulla base di una motivazione eccedente il «minimo costituzionale», ha ritenuto per un verso cheVerpan S.p.A. fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alle tre precedenti società di cui si è detto e, per altro verso, che le vicende del mutuo da 50 miliardi di lire e l’andamento del conto corrente non deponessero nel senso della scientia decoctionisin capo alla banca. Val quanto dire che le censure in discorso non hanno effettivamente di mira fatti, sia pur secondari, decisivi e controversi, che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare, bensì fatti che sono stati esaminati, con conseguente inammissibilità del motivo su di cui al numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., fermo restando, beninteso, che il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, non è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri eventuali elementi probatori non considerati, anche se allegati dalle parti (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662). Quest’ultima scontata affermazione viene richiamata perché, in effetti, il ricorso indica una circostanza cui la sentenza impugnata non fa alcun riferimento, e cioè la revoca di affidamenti già concessi a [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:PERSONA]: ma è la stessa ricorrente a riconoscere che l’elemento rileva nel numero «degli indici presuntivi che avrebbero dovuto essere presi congiuntamente in considerazione» (pagina 32 del ricorso), e che dunque è ben lungi dal possedere un carattere di decisività, sicché neppure il giudice di merito era tenuto ad un’esplicita confutazione dell’attitudine dimostrativa della scientia decoctionisdi siffatta circostanza. 4.3. ― Anche ai motivi di violazione di legge può essere riservata una trattazione congiunta. Nessuna delle censure spiegate mette difatti in discussione il significato e la portata applicativa degli articoli 2558 e 2560 c.c. nonché degli articoli 5 e 67 della legge fallimentare, ma soltanto la concreta applicazione fattane dal giudice di merito in dipendenza delle risultanze probatorie acquisite al giudizio (Cass. S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016). Gli articoli 2558 e 2560 c.c. sono ricordati al fine di contrastare l’accertamento di fatto operato dalla Corte d’appello in ordine alla circostanza secondo cui [OSCURATO:SOCIETA]. costituiva soggetto nuovo rispetto a Panda, Trada e Vernea. L’articolo 67 della legge fallimentare è richiamato in ordine al requisito della scientia decoctionis, che la sentenza impugnata ha escluso sulla base dell’insindacabile accertamento di fatto operato. L’articolo 5 della legge fallimentare, infine, è richiamato allo scopo di sostenere che il giudice di merito avrebbe tenuto presente una nozione errata di insolvenza, laddove aveva messo a paragone l’entità dei debiti confluiti in [OSCURATO:SOCIETA]. con il valore dei beni patrimoniali ad essa conferiti: ma la considerazione svolta dal giudice di merito non ha nulla che vedere con la nozione di stato di insolvenza, ma è stata svolta al mero scopo di evidenziare come la circostanza di debiti per 99 miliardi di lire non fosse di per sé risolutiva al fine della dimostrazione della scientia decoctionis (non al fine della verifica della sussistenza dello stato di insolvenza tale da giustificare la dichiarazionedi fallimento), in presenza di una patrimonializzazione ben maggiore. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che su
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