CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16810/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 612 cod. pen., al mancato riconoscimento del minimo della pena, al diniego della concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata esclusione della recidiva, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine tre, quattro e cinque della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichia P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppina [OSCURATO:PERSONA] Giorgi r DtPOSITATA vN AN .\!,I.q!..1\P- ¦ 1 6 stauis 2