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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22808/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 88-40652/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza e la assoluta genericità dei motivi, peraltro meramente ripetitivi dei motivi di gravame spesi nel merito, che non si confrontano con le argomentazioni spese in motivazione dalla Corte territoriale.

1.1. Gli argomenti trattati dal ricorso speso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] insistono nel denunziare violazione di legge e vizio di motivazione nell'affermazione di responsabilità per la condotta tenuta in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (volontà concorsuale di resistere e di ricevere la res provento di delitto).

Si chiede dunque alla Corte di legittimità un rinnovato e difforme apprezzamento del fatto, laddove nel doppio giudizio conforme di merito il fatto (fuga in auto con modalità tali da mettere concretamente in pericolo la vita degli utenti della strada, oltre che degli inseguitori, sicuro compossesso della res furtiva peraltro funzionale alo scopo ulteriore comune testimoniato dagli oggetti in sequestro) è stato descritto e giuridicamente qualificato con puntuali e diffuse argomentazioni, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta.

La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che, rispetto alle evidenze obiettive raccolte, le argomentazioni di merito opposte alla Corte non riescono a superare l'amalgama coerente di elementi probatori già minuziosamente scrutinati in primo grado, conducendo alla conclusione, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 44860, del 17/10/2019, Rv. 277765, solo per citare il più recente precedente massimato di questa Sezione).

Il che consente di ritenere che la motivazione resa sui motivi di gravame dalla Corte territoriale rende piena contezza della divisata responsabilità per i fatti contestati.

2. Quanto ai motivi comuni (circostanze e misura della sanzione), la Corte di merito ha inteso valorizzare, con argomentazioni logiche e coerenti, la complessiva allarmante gravità della condotta, così esprimendo un giudizio che se logicamente argomentato non è censurabile nella sede di legittimità (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693 - 01).

3. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 88-40652/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza e la assoluta genericità dei motivi, peraltro meramente ripetitivi dei motivi di gravame spesi nel merito, che non si confrontano con le argomentazioni spese in motivazione dalla Corte territoriale. 1.1. Gli argomenti trattati dal ricorso speso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] insistono nel denunziare violazione di legge e vizio di motivazione nell'affermazione di responsabilità per la condotta tenuta in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (volontà concorsuale di resistere e di ricevere la res provento di delitto). Si chiede dunque alla Corte di legittimità un rinnovato e difforme apprezzamento del fatto, laddove nel doppio giudizio conforme di merito il fatto (fuga in auto con modalità tali da mettere concretamente in pericolo la vita degli utenti della strada, oltre che degli inseguitori, sicuro compossesso della res furtiva peraltro funzionale alo scopo ulteriore comune testimoniato dagli oggetti in sequestro) è stato descritto e giuridicamente qualificato con puntuali e diffuse argomentazioni, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che, rispetto alle evidenze obiettive raccolte, le argomentazioni di merito opposte alla Corte non riescono a superare l'amalgama coerente di elementi probatori già minuziosamente scrutinati in primo grado, conducendo alla conclusione, conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 44860, del 17/10/2019, Rv. 277765, solo per citare il più recente precedente massimato di questa Sezione). Il che consente di ritenere che la motivazione resa sui motivi di gravame dalla Corte territoriale rende piena contezza della divisata responsabilità per i fatti contestati. 2. Quanto ai motivi comuni (circostanze e misura della sanzione), la Corte di merito ha inteso valorizzare, con argomentazioni logiche e coerenti, la complessiva allarmante gravità della condotta, così esprimendo un giudizio che se logicamente argomentato non è censurabile nella sede di legittimità (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693 - 01). 3. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
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