Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 184/1987
ECLI:IT:COST:1987:184
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1.1. - [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della facoltà prevista
dall'art. 2 legge. 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), richiese al [OSCURATO:PERSONA] del Personale della [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio "[OSCURATO:PERSONA]" per le provincie siciliane
la ricongiunzione, "ai fini del diritto e della misura
di una unica pensione" presso il Fondo, dei contributi versati alla
assicurazione generale obbligatoria per la invalidità,
vecchiaia e superstiti gestita dall'INPS, in dipendenza
dell'attività lavorativa espletata dal Termini anteriormente alla
sua assunzione in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Personale - in applicazione del comma 3
("La gestione assicurativa presso la quale si effettua la
ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del
richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla
differenza tra la riserva matematica determinata in base ai criteri e
alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo
utile considerato e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni
assicurative a norma del comma precedente") dell'art. 2 - pose a
carico del Termini la differenza determinata in lire 44.158.787.
A seguito di che, il Termini propose ricorso al pretore di
Agrigento in funzione di giudice del lavoro contro il Fondo pensioni,
deducendo in via preliminare l'incostituzionalità, per contrasto con
l'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 2 legge. 7 febbraio 1979, n. 29.
1.2. - Con ordinanza emessa il 28 aprile 1982 (comunicata l'8
giugno e notificata il 16 settembre successivi; pubblicata nella
[OSCURATO:PERSONA] n. 149 del primo giugno 1983 e iscritta al n. 837
R.O. 1982), l'adìto pretore ha dichiarato non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 7 febbraio 1979,
n. 29 sul riflesso che dall'obbligo di effettuare il versamento
suppletivo del 50% della riserva matematica di cui all'art. 13 legge
12 agosto 1962 n.1338, al quale sono tenuti i lavoratori che
richiedono la ricongiunzione presso una gestione speciale diversa
dall'INPS, deriva una diversità di trattamento in contrasto con
l'art. 3 Cost.
2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Termini,
giusta procura speciale 3 novembre 1982 per notar Scaglia, l'avv.
[OSCURATO:PERSONA], che, con deduzioni depositate il 15 novembre 1982,
ha argomentato a sostegno della conclusione di accoglimento della
proposta questione che la disparità di trattamento tra le due
categorie di lavoratori implica violazione dei principi emanati
nell'art. 38 Cost., che ascrive a compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del
Paese, II) per la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio V.E. per le [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale 27 febbraio 1982 per notar
Coffari, (l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il
quale, con deduzioni depositate il 18 gennaio 1983, ha, a sostegno
della conclusione di manifesta infondatezza della proposta questione,
posto in rilievo che la diversità di situazioni, dichiarate e
disciplinate negli artt. 1 e 2, non consente di assumere a parametro
l'art. 3 Cost.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo,
nell'atto depositato il 30 novembre 1982, per la infondatezza della
proposta questione.
2.2. - Nella pubblica udienza del 6 maggio 1987, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, le difese delle parti
costituite non si sono presentate e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è
rimesso allo scritto.
3. - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2, l. 7 febbraio 1979, n. 9, sollevata dal pretore di
Agrigento, perché le due disposizioni descrivono e disciplinano due
diverse situazioni e, pertanto, non somministrano materie di
scrutinio alla stregua dell'art. 3 Cost.: nella vicenda che ha
fornito esca al giudizio di merito, veniva in considerazione l'art. 2
e, di conseguenza, non poteva l'assicurato lamentare che non gli si
applicasse l'art. 1 per inferirne la violazione dell'art. 3 Cost.
Invero l'art. 1 concerne esclusivamente i lavoratori iscritti a
forme assicurative sostitutive dell'assicurazione I.N.P.S. e consente
la ricongiunzione presso l'I.N.P.S. di assicurazioni né in tutto né
in parte gestite dall'Istituto, laddove l'art. 2 ha per destinatari i
lavoratori che possono far valere periodi di assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti, che è gestita dall'I.N.P.S.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 l. 7 febbraio 1979 n. 29 (Ricongiungimento dei
periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali),
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Agrigento
con ordinanza 28 aprile 1982 (n. 837/1982).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 20 maggio 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE