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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 184/1987

ECLI:IT:COST:1987:184
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1.1. - [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2 legge. 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), richiese al [OSCURATO:PERSONA] del Personale della [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio "[OSCURATO:PERSONA]" per le provincie siciliane la ricongiunzione, "ai fini del diritto e della misura di una unica pensione" presso il Fondo, dei contributi versati alla assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'INPS, in dipendenza dell'attività lavorativa espletata dal Termini anteriormente alla sua assunzione in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Personale - in applicazione del comma 3 ("La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente") dell'art. 2 - pose a carico del Termini la differenza determinata in lire

44.158.787. A seguito di che, il Termini propose ricorso al pretore di Agrigento in funzione di giudice del lavoro contro il Fondo pensioni, deducendo in via preliminare l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 2 legge. 7 febbraio 1979, n. 29.

1.2. - Con ordinanza emessa il 28 aprile 1982 (comunicata l'8 giugno e notificata il 16 settembre successivi; pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 149 del primo giugno 1983 e iscritta al n. 837 R.O. 1982), l'adìto pretore ha dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 7 febbraio 1979, n. 29 sul riflesso che dall'obbligo di effettuare il versamento suppletivo del 50% della riserva matematica di cui all'art. 13 legge 12 agosto 1962 n.1338, al quale sono tenuti i lavoratori che richiedono la ricongiunzione presso una gestione speciale diversa dall'INPS, deriva una diversità di trattamento in contrasto con l'art. 3 Cost.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Termini, giusta procura speciale 3 novembre 1982 per notar Scaglia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con deduzioni depositate il 15 novembre 1982, ha argomentato a sostegno della conclusione di accoglimento della proposta questione che la disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori implica violazione dei principi emanati nell'art. 38 Cost., che ascrive a compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese, II) per la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio V.E. per le [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale 27 febbraio 1982 per notar Coffari, (l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, con deduzioni depositate il 18 gennaio 1983, ha, a sostegno della conclusione di manifesta infondatezza della proposta questione, posto in rilievo che la diversità di situazioni, dichiarate e disciplinate negli artt. 1 e 2, non consente di assumere a parametro l'art. 3 Cost.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo, nell'atto depositato il 30 novembre 1982, per la infondatezza della proposta questione.

2.2. - Nella pubblica udienza del 6 maggio 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, le difese delle parti costituite non si sono presentate e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è rimesso allo scritto.

3. - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, l. 7 febbraio 1979, n. 9, sollevata dal pretore di Agrigento, perché le due disposizioni descrivono e disciplinano due diverse situazioni e, pertanto, non somministrano materie di scrutinio alla stregua dell'art. 3 Cost.: nella vicenda che ha fornito esca al giudizio di merito, veniva in considerazione l'art. 2 e, di conseguenza, non poteva l'assicurato lamentare che non gli si applicasse l'art. 1 per inferirne la violazione dell'art. 3 Cost.

Invero l'art. 1 concerne esclusivamente i lavoratori iscritti a forme assicurative sostitutive dell'assicurazione I.N.P.S. e consente la ricongiunzione presso l'I.N.P.S. di assicurazioni né in tutto né in parte gestite dall'Istituto, laddove l'art. 2 ha per destinatari i lavoratori che possono far valere periodi di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, che è gestita dall'I.N.P.S.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 l. 7 febbraio 1979 n. 29 (Ricongiungimento dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Agrigento con ordinanza 28 aprile 1982 (n. 837/1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 20 maggio 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1.1. - [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2 legge. 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), richiese al [OSCURATO:PERSONA] del Personale della [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio "[OSCURATO:PERSONA]" per le provincie siciliane la ricongiunzione, "ai fini del diritto e della misura di una unica pensione" presso il Fondo, dei contributi versati alla assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'INPS, in dipendenza dell'attività lavorativa espletata dal Termini anteriormente alla sua assunzione in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Personale - in applicazione del comma 3 ("La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente") dell'art. 2 - pose a carico del Termini la differenza determinata in lire 44.158.787. A seguito di che, il Termini propose ricorso al pretore di Agrigento in funzione di giudice del lavoro contro il Fondo pensioni, deducendo in via preliminare l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 2 legge. 7 febbraio 1979, n. 29. 1.2. - Con ordinanza emessa il 28 aprile 1982 (comunicata l'8 giugno e notificata il 16 settembre successivi; pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 149 del primo giugno 1983 e iscritta al n. 837 R.O. 1982), l'adìto pretore ha dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 7 febbraio 1979, n. 29 sul riflesso che dall'obbligo di effettuare il versamento suppletivo del 50% della riserva matematica di cui all'art. 13 legge 12 agosto 1962 n.1338, al quale sono tenuti i lavoratori che richiedono la ricongiunzione presso una gestione speciale diversa dall'INPS, deriva una diversità di trattamento in contrasto con l'art. 3 Cost. 2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Termini, giusta procura speciale 3 novembre 1982 per notar Scaglia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con deduzioni depositate il 15 novembre 1982, ha argomentato a sostegno della conclusione di accoglimento della proposta questione che la disparità di trattamento tra le due categorie di lavoratori implica violazione dei principi emanati nell'art. 38 Cost., che ascrive a compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese, II) per la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio V.E. per le [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale 27 febbraio 1982 per notar Coffari, (l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, con deduzioni depositate il 18 gennaio 1983, ha, a sostegno della conclusione di manifesta infondatezza della proposta questione, posto in rilievo che la diversità di situazioni, dichiarate e disciplinate negli artt. 1 e 2, non consente di assumere a parametro l'art. 3 Cost. Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo, nell'atto depositato il 30 novembre 1982, per la infondatezza della proposta questione. 2.2. - Nella pubblica udienza del 6 maggio 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, le difese delle parti costituite non si sono presentate e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è rimesso allo scritto. 3. - Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, l. 7 febbraio 1979, n. 9, sollevata dal pretore di Agrigento, perché le due disposizioni descrivono e disciplinano due diverse situazioni e, pertanto, non somministrano materie di scrutinio alla stregua dell'art. 3 Cost.: nella vicenda che ha fornito esca al giudizio di merito, veniva in considerazione l'art. 2 e, di conseguenza, non poteva l'assicurato lamentare che non gli si applicasse l'art. 1 per inferirne la violazione dell'art. 3 Cost. Invero l'art. 1 concerne esclusivamente i lavoratori iscritti a forme assicurative sostitutive dell'assicurazione I.N.P.S. e consente la ricongiunzione presso l'I.N.P.S. di assicurazioni né in tutto né in parte gestite dall'Istituto, laddove l'art. 2 ha per destinatari i lavoratori che possono far valere periodi di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, che è gestita dall'I.N.P.S. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 l. 7 febbraio 1979 n. 29 (Ricongiungimento dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Agrigento con ordinanza 28 aprile 1982 (n. 837/1982). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 20 maggio 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE
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