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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 36221/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cuneo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2-2 m e

1. Con ordinanza in data e apr I 2021 il Tribunale di Cuneo ha respinto l'istanza avanzata il 12 marzo 2021 dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la riunione dei procedimenti n. 2605/18 e n. 4117/20.

2. La difesa del ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Espone che il suo assistito era stato citato in giudizio in relazione al procedimento penale RG 2605/18 per la violazione dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 per il periodo d'imposta dell'anno 2017.

Il procedimento aveva visto una serie di rinvii preliminari volti a coltivare la possibilità di pagare il debito tributario e a richiedere al Tribunale la messa alla prova.

Precisa che il 23 novembre 2020, allorquando il Cerruti aveva chiesto di essere ammesso alla MAP non conosceva del parallelo procedimento n. 4117/20, relativo allo stesso reato per altra annualità.

Se ne avesse avuto contezza prima, avrebbe provveduto a richiedere il rinvio preliminare dell'udienza in attesa della fissazione del nuovo processo.

Tuttavia, per entrambi i processi non era stato aperto il dibattimento, pertanto poteva essere valutata favorevolmente la riunione.

Lamenta altresì l'omessa motivazione perché l'ordinanza non aveva considerato l'opportunità della riunione dei fascicoli relativi a due distinte annualità per ragioni di economia processuale.

Esclude il rischio di prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (Cass., Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Zahid, Rv. 262252-01 e Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265088-01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 9 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cuneo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2-2 m e 1. Con ordinanza in data e apr I 2021 il Tribunale di Cuneo ha respinto l'istanza avanzata il 12 marzo 2021 dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la riunione dei procedimenti n. 2605/18 e n. 4117/20. 2. La difesa del ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Espone che il suo assistito era stato citato in giudizio in relazione al procedimento penale RG 2605/18 per la violazione dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 per il periodo d'imposta dell'anno 2017. Il procedimento aveva visto una serie di rinvii preliminari volti a coltivare la possibilità di pagare il debito tributario e a richiedere al Tribunale la messa alla prova. Precisa che il 23 novembre 2020, allorquando il Cerruti aveva chiesto di essere ammesso alla MAP non conosceva del parallelo procedimento n. 4117/20, relativo allo stesso reato per altra annualità. Se ne avesse avuto contezza prima, avrebbe provveduto a richiedere il rinvio preliminare dell'udienza in attesa della fissazione del nuovo processo. Tuttavia, per entrambi i processi non era stato aperto il dibattimento, pertanto poteva essere valutata favorevolmente la riunione. Lamenta altresì l'omessa motivazione perché l'ordinanza non aveva considerato l'opportunità della riunione dei fascicoli relativi a due distinte annualità per ragioni di economia processuale. Esclude il rischio di prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (Cass., Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Zahid, Rv. 262252-01 e Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265088-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 9 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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