CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19207/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che dei quattro motivi di ricorso, il primo costituisce una rilettura del fatto, basata su una ricostruzione alternativa della vicenda, nella forma di un atto di appello, piuttosto che di un ricorso per cassazione, non venendo evocata alcuno dei vizi che, soli, possono dar sostanza ad una critica di legittimità del discorso giustificativo della decisione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione); rilevato che il secondo motivo, sullo standard dell'oltre il ragionevole dubbio, rappresenta mera elaborazione teorica, del tutto generica e scollegata dal caso concreto; considerato che il terzo motivo, sulla configurabilità del reato di estorsione, si basa sulla erronea premessa che sia rimesso alla discrezione di chi ritrovi la cosa smarrita, l'importo da corrispondere a titolo di premio; tanto più che a ritrovare quanto smarrito non era stato l'imputato (ma suoi dipendenti); osservato, infine, che il quarto motivo con cui si contesta l'eccessività della pena, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta in appello (come prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M