Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 1996

Cassazione n. 26556/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to il 15/03/1996 avverso la sentenza del 03/03/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen..

Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica - e al conseguente difetto di motivazione - delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 15/03/1996 avverso la sentenza del 03/03/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica - e al conseguente difetto di motivazione - delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen.. Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26556/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris