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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 agosto 1997

Cassazione n. 05931/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/03/2023 del GIP TRIBUNALE diCALTANISSETTA Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27 novembre 2024, il GIP del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza n. 97 del 2023 emessa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta, irrevocabile in data 11 settembre 2023, relativa al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990; 2) sentenza n. 84 del 2022 emessa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta, irrevocabile il 24 novembre 2023, concernente il reato di cui all'articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

La pena complessiva è stata così rideterminata: sulla pena base per il reato di cui alla sentenza 84/22 veniva operato l’aumento per la continuazione per i reati satellite di cui alla sentenza n. 97/23 in complessivi anni due ed euro 6.000, ridotti per il rito ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa, ulteriormente diminuita per la rinuncia all’appello alla pena di anni uno, mesi uno e giorni 10 di reclusione ed euro 3333 di multa.

1.1. La Corte di cassazione, con sentenza n. 11.950 del 2025, annullava tale ordinanza limitatamente alla determinazione della misura della pena complessiva, sul rilievo che il giudice dell'esecuzione aveva applicato per gli 11 episodi di cessione di stupefacente giudicati con la sentenza n. 97/23, un aumento superiore a quello inflitto con la sentenza definitiva emessa dal giudice della cognizione.

1.2. Con ordinanza in data 8 luglio 2025, il GUP del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio, ha quantificato la pena complessiva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nella misura complessiva finale di anni tree mesi uno di reclusione ed euro 11.477 di multa, applicando per i reati satellite di cui alla sentenza n. 97/2023 l’aumento di cinque mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa, così determinati: mesi nove di reclusione ed euro 900,00 di multa, ridotti per il rito a mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa, ulteriormente ridotti di un sesto, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] impugnato la sentenza suddetta.

La pena complessiva veniva quindi quantificata in anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 11.977,00 di multa.

2. Avverso tale ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi di censura.

Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'articolo 627 comma 3, cod. proc pen in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe espressamente disatteso i principi affermati dalla sentenza rescindente.

La Corte di cassazione, annullando la precedente ordinanza, aveva evidenziato che il giudice dell'esecuzione aveva applicato un aumento di gran lunga superiore a quello stabilito dal giudice della cognizione in relazione a 11 episodi di cessione di stupefacente e pari a quattro mesi di reclusione ed euro 667 di multa da ridursi per il rito di un ulteriore terzo.

L'ordinanza impugnata non uniformandosi a tale decisione, aveva rideterminato l'aumento per la continuazione in relazione alle condotte giudicate con la sentenza n. 97/2023 in complessivi 9mesi di reclusione ed euro 900 di multa.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge per violazione del divieto di reformatio in peius, atteso che il giudice dell'esecuzione avrebbe rideterminato l'aumento di pena per le singole cessioni di stupefacente oggetto della sentenza n. 97/23 in misura nettamente superiore all'aumento in precedenza applicato dal giudice della cognizione.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L’ordinanza impugnata è stata emessa all’esito del giudizio di rinvio, dopo che la Prima Sezione di questa Corte, ritenendo sussistente la violazione di legge denunciata dal ricorrente, aveva annullato l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze sopra indicate, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di annullamento per violazione od erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Rv. 283440 –01; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Rv. 252333 - 01).

3. Nel caso in esame, la sentenza rescindente aveva espressamente demandato al giudice di merito –con statuizione vincolante in punto di diritto – di rideterminare il trattamento sanzionatorio nel rispetto del principio secondo cui, nel quantificare gli aumenti per i reati satellite, il giudice non può eccedere la misura fissata nella sentenza irrevocabile di condanna, che nel caso in esame, con riguardo agli undici episodi di cessione giudicati con la sentenza n. 97/2023, era pari a complessivi quattro mesi ed euro 667 di multa.

Il GIP, in sede di rinvio, nel rideterminare gli aumenti per i reati satellite, ha quantificato complessivamente tali aumenti in mesi nove di reclusione ed euro 900,00 di multa, ridotti per il rito a mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa, ulteriormente ridotti di un sesto, a cinque mesi di reclusione ed euro 500 di multa.

In tal modo il giudice ha disatteso il mandato della sentenza rescindente, incorrendo nella violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

Ne segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta.

P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è decisoil 06/11/2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 29/03/2023 del GIP TRIBUNALE diCALTANISSETTA Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27 novembre 2024, il GIP del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza n. 97 del 2023 emessa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta, irrevocabile in data 11 settembre 2023, relativa al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990; 2) sentenza n. 84 del 2022 emessa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta, irrevocabile il 24 novembre 2023, concernente il reato di cui all'articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La pena complessiva è stata così rideterminata: sulla pena base per il reato di cui alla sentenza 84/22 veniva operato l’aumento per la continuazione per i reati satellite di cui alla sentenza n. 97/23 in complessivi anni due ed euro 6.000, ridotti per il rito ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa, ulteriormente diminuita per la rinuncia all’appello alla pena di anni uno, mesi uno e giorni 10 di reclusione ed euro 3333 di multa. 1.1. La Corte di cassazione, con sentenza n. 11.950 del 2025, annullava tale ordinanza limitatamente alla determinazione della misura della pena complessiva, sul rilievo che il giudice dell'esecuzione aveva applicato per gli 11 episodi di cessione di stupefacente giudicati con la sentenza n. 97/23, un aumento superiore a quello inflitto con la sentenza definitiva emessa dal giudice della cognizione. 1.2. Con ordinanza in data 8 luglio 2025, il GUP del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio, ha quantificato la pena complessiva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nella misura complessiva finale di anni tree mesi uno di reclusione ed euro 11.477 di multa, applicando per i reati satellite di cui alla sentenza n. 97/2023 l’aumento di cinque mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa, così determinati: mesi nove di reclusione ed euro 900,00 di multa, ridotti per il rito a mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa, ulteriormente ridotti di un sesto, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] impugnato la sentenza suddetta. La pena complessiva veniva quindi quantificata in anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 11.977,00 di multa. 2. Avverso tale ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi di censura. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'articolo 627 comma 3, cod. proc pen in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe espressamente disatteso i principi affermati dalla sentenza rescindente. La Corte di cassazione, annullando la precedente ordinanza, aveva evidenziato che il giudice dell'esecuzione aveva applicato un aumento di gran lunga superiore a quello stabilito dal giudice della cognizione in relazione a 11 episodi di cessione di stupefacente e pari a quattro mesi di reclusione ed euro 667 di multa da ridursi per il rito di un ulteriore terzo. L'ordinanza impugnata non uniformandosi a tale decisione, aveva rideterminato l'aumento per la continuazione in relazione alle condotte giudicate con la sentenza n. 97/2023 in complessivi 9mesi di reclusione ed euro 900 di multa. Il secondo motivo denuncia violazione di legge per violazione del divieto di reformatio in peius, atteso che il giudice dell'esecuzione avrebbe rideterminato l'aumento di pena per le singole cessioni di stupefacente oggetto della sentenza n. 97/23 in misura nettamente superiore all'aumento in precedenza applicato dal giudice della cognizione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L’ordinanza impugnata è stata emessa all’esito del giudizio di rinvio, dopo che la Prima Sezione di questa Corte, ritenendo sussistente la violazione di legge denunciata dal ricorrente, aveva annullato l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze sopra indicate, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di annullamento per violazione od erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Rv. 283440 –01; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Rv. 252333 - 01). 3. Nel caso in esame, la sentenza rescindente aveva espressamente demandato al giudice di merito –con statuizione vincolante in punto di diritto – di rideterminare il trattamento sanzionatorio nel rispetto del principio secondo cui, nel quantificare gli aumenti per i reati satellite, il giudice non può eccedere la misura fissata nella sentenza irrevocabile di condanna, che nel caso in esame, con riguardo agli undici episodi di cessione giudicati con la sentenza n. 97/2023, era pari a complessivi quattro mesi ed euro 667 di multa. Il GIP, in sede di rinvio, nel rideterminare gli aumenti per i reati satellite, ha quantificato complessivamente tali aumenti in mesi nove di reclusione ed euro 900,00 di multa, ridotti per il rito a mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa, ulteriormente ridotti di un sesto, a cinque mesi di reclusione ed euro 500 di multa. In tal modo il giudice ha disatteso il mandato della sentenza rescindente, incorrendo nella violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Ne segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è decisoil 06/11/2025 Il Consigliere
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