CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 settembre 1994
Cassazione n. 25836/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; JL)\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18/2/2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 26/10/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione inflitta per i reati, unificati dalla continuazione, di cui all'art. 23, legge n. 110 del 1975, 697 cod. pen., per avere detenuto illegalmente, nella propria abitazione, una pistola a tamburo 44 magnum recante matricola abrasa e relativo munizionamento di 10 proiettili calibro 38 special, arma comune da sparo clandestina (capo a) nonché di cui all'art. 648 cod. pen., per avere, al fine di trarne profitto, acquistato, ricevuto o, comunque, occultato la predetta arma, di provenienza illecita a lui nota in quanto recante matricola abrasa (capo b ); reati accertati in Napoli il 1/7/2020. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Sarno, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen., in realtà assorbito nella fattispecie di cui all'art. 23, legge n. 110 del 1975, contestata al capo a). Quest'ultima, invero, sarebbe norma di carattere speciale, sia rispetto a quella del porto e della detenzione dell'arma, sia rispetto all'ipotesi di ricettazione realizzata mediante occultamento. Ciò in particolare quando la fattispecie ex art. 23 sia stata integrata sotto il profilo della "detenzione", comprendente di certo l'occultamento, sia come alterazione o elisione dei segni distintivi dell'arma, sia come semplice opera di nascondimento dell'oggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Pacifica e non controversa la responsabilità dell'imputato in relazione alla detenzione di un'arma con matricola abrasa e, dunque, di provenienza illecita, deve ritenersi configurabile anche il concorso tra tale reato e quello di ricettazione pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima. E ciò in quanto le due fattispecie hanno a oggetto beni e interessi diversi, secondo il non controverso orientamento di questa Corte (ex plurimis Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Iengo, Rv. 257387 .9)) - 01; Sez. 5, n. 40906 del 19/10/2010, Perre, Rv. 248605 - 01). La tesi difensiva è, pertanto, in aperta collisione con enunciati ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di legittimità, sicché deve ritenersi manifestamente infondata. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla ca