CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 02935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/03/ 990 -.55212(A 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] A:::101(-n avverso la sentenza de1111.709/2019}della Corte di appello di Messina letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la genericità delle censure che, in punto di responsabilità dell'imputato, non si collegano al ragionato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini del contributo concorsuale del ricorrente, ne ha richiamato il comportamento tenuto al momento del controllo di Polizia e logicamente apprezzato come rivelatore della consapevolezza della presenza della droga detenuta dallo Ianniello e contributo casualmente rilevante ai fini del concorso sotto il profilo del rafforzamento criminoso dei propositi del correo; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito sull'entità della pena in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/1990, così qualificato il fatto. Ed invero la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura certamente non prossima al minimo o alla media edittale (con riferimento alla pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R: 309/1990) ma tenuto conto dell'elevata quantità di droga sequestrata e corrispondente a quasi 500 gr. di hashish, destinati allo smercio. Considerato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere relatore