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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 08735/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1908/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso il domicilio digitale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA

V. DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Pubblico impiego – Dirigente - Risoluzione consensuale rapporto -Presupposti R.G.N. 1908/2017 Ud. 15/03/2023CC R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 2 di 12 –controricorrente – avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 199/2016 depositata il 02/11/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 2 novembre 2016, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 24 novembre 2014.

Quest’ultima, a propria volta,aveva accertato che, per effetto del contratto di risoluzione in data 21 novembre 2011, si era risolto il rapporto tra l’appellante e [OSCURATO:PERSONA], e conseguentemente aveva condannato l’Azienda alla corresponsione in favore del medesimo [OSCURATO:PERSONA] della somma prevista all’art. 3 di tale contratto.

2. La Corte territoriale ha richiamato la previsione di cui all’art. 22 del CCNL 8 giugno 2000 nonché il provvedimento n. 465/2010 con il quale l’Azienda aveva disciplinato criteri, condizioni e limiti delle risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, evidenziando che tale disciplina prevedeva che, a fronte della domanda irrevocabile del dipendente di risolvere il rapporto, l’Azienda aveva la facoltà o di non accettare la risoluzione o di differirne gli effetti , mentre la stessa disciplinanon prevedeva in alcun modo che il contratto di risoluzione, una volta sottoscritto dalle parti, necessitasse di ulterior e approvazione o ratificada parte dagli organi direttivi dell’Azienda.

R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 3 di 12 Alla luce di tale premessa, la Corte, rilevato che nella specie il contratto di risoluzione era stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e dal Direttore generale dell’Azienda, senza che quest’ultima si fosse avvalsa della facoltà di opporre diniego alla risoluzione o di differirne gli effetti, ha disatteso la tesi dell’appellante - la quale invece sosteneva che il contratto in questione, per dispiegare pienamente i propri effetti, necessitasse di una ulteriore ratifica da parte del Direttore Generale, del [OSCURATO:PERSONA] o del [OSCURATO:PERSONA] - evidenzia ndo, peraltro, che il Direttore Generale aveva già sottoscritto il contratto e che il requisito della ratifica degli altri due costituiva profilo dedotto solo in appello e quindi contrastante col divieto di nova.

Conseguentemente, la Corte ha disatteso la tesi dell’appellante, che giustificava la mancata esecuzione del contratto in virtù del sopravvenire di una delibera del Direttore Generale del 4 ottobre 2012 che aveva revocato il Provvedimento n. 465/2010, rimarcando che con la stipula del contratto di risoluzione la ASREM – [OSCURATO:PERSONA] aveva ormai esaurito i propri poteri discrezionali.

La Corte, infine, ha escluso che assumesse rilievo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a svolgere le mansioni anche in epoca successiva alla data di decorrenza della risoluzione– e per l’esattezza dal 1° settembre al 21 dicembre 2012 - ritenendo di richiamare e condividere le considerazioni svolte sul punto dal giudice di prime cure.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Campobasso ricorre ora ASREM – [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 4 di 12

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

5. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a quattromotivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., “la nullità della sentenza e del procedimento”, “per omesso esame dei motivi di diritto prospettati dall’Asrem in ordine al procedimento di formazione ed espressione della volontà dell’ASREM, alla rilevanza dei provvedimenti amministrativi emessi dal Direttore Generale dell’ASREM, con la collaborazione dei Direttori sanitario ed amministrativo in ordine alla rilevanza normativa e probatoria dei detti atti e provvedimenti, indicanti mediante richiami a norme, disposizioni regionali, vincoli di spesa e di bilancio, di CCNL, del piano di rientro dal deficit della sanità”.

Si deduce in ricorso che il meccanismo di risoluzione consensuale di cui all’art. 22 del CCNL 8 giugno 2000 era comunque espressamente subordinato alla facoltà dell’Amministrazione di non accettare o di differire la risoluzione del rapporto di lavoro.

Nella specie, si argomenta in ricorso, il provvedimento n. 1068 del 4 ottobre 2012 che av eva revocato i precedenti provvedimenti dell’Azienda relativi all’applicazione della risoluzione consensuale verrebbe ad integrare, appunto, l’ipotesi di diniego alla risoluzione contemplata dalla previsionedel CCNL.

Conseguentemente, non essendo intervenuta la ratifica da parte dell’Azienda e non essendo parimenti avvenuta la quantificazione delle indennità spettanti al dipendente, la risoluzione consensuale del rapporto dovrebbe ritenersi inefficace.

R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 5 di 12

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce : a) in relaz ione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione degli artt. 132, n. 4,e 156 c.p.c., nonché 111 Cost . ; b) in relazione all’art. 360, n n . 3 e 4 , c.p.c., la “nullità della sentenza e del procedimento”. c) in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., “omesso esame ed omessa motivazione circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti”.

La ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia adottato una motivazione consistente nel mero rinvio generico alla motivazione della decisione di primo grado, in tal modo incorrendo in un vizio della motivazione medesima.

1.3. Con terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 1, 3 e 4 , c.p.c. , testualmente: “[OSCURATO:PERSONA]: D.L.vo n. 502/1992, in specie art. 2-3.

Violazione dei principi di diritto che disciplinano l’organizzazione dell’Asrem, i poteri del Direttore Generale e quelli del [OSCURATO:PERSONA] e Sanitario.

Violazione di norme processuali sulle prove e sulla gerarchia delle fonti di prova.

Violazione dei vincoli e limiti derivanti dal Piano di Rientro del Deficit della sanità”.

Alla luce della ricostruzione complessiva del quadro normativo delle Aziende sanitarie sulla scorta del D. Lgs. n. 502/1992 nonché della disciplina degli atti tipici della Direzione generale di cui all’art. 3 dello stesso D. Lgs. n. 502/1992 , la ricorrente imputa alla sentenza impugnata la violazione di tale disciplina, avendo la Corte territoriale omesso di considerare che la ricorrente avrebbe dovuto procedere preliminarmente alla determinazione dell’importo dell’indennità supplementare spettante a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 6 di 12 dell’art. 22 del CCNL 8 giugno 2000, previa acquisizione delle relative risorse finanziarie.

1.4. C on il quarto motivo il ricorso deduce “omesso esame ed omessa motivazione circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe omesso di valutare una serie di circostanze che evidenzierebbero che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era consapevole dell’inefficacia dell’accordo di risoluzione, in quanto: − il controricorrente aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa anche dopo la data del 1° settembre 2012, indicata nell’accordo di risoluzione come data di decorrenza degli effetti del contratto medesimo; − il controricorrente non avrebbe in alcun modo chiesto di dare esecuzione all’accordo, continuando a prestare la propria attività e cessandola solo dopo aver ricevuto la nota del 21 dicembre 2012, con la quale l’Azienda dichiarava di ritenere inefficace il contratto di risoluzione.

Il comportamento del controricorrente, conclude la ricorrente, verrebbe ad integrare gli estremi di una revoca implicita o di una rinuncia tacita alla risoluzione.

2. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inesistenza della procura speciale posta in calce al ricorso, sottoscritta dal Direttore Generale della ricorrente, sollevata dal controricorrente in relazione all’assenza di previa delibera della stessa Azienda.

L’eccezione è da ritenersi infondata in quanto, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, il Direttore Generale, in assenza di specifiche e contrarie disposizioni, non ha necessità di una preventiva deliberazione autorizzativa per la proposizione di azioni R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 7 di 12 giudiziarie o per la resistenza in giudizio ed h a quindi l’autonomo potere di deliberare la partecipazione al giudizio e la nomina del difensore ( Cass. Sez.

L, Sentenza n. 14951 del 01/07/2 014 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7941 del 29/03/2013; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 15301 del 21/07/2005).

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Deve essere, in primo luogo, esclusa la sussistenza di qualsivoglia error in procedendo ex art. 360, n. 4), c.p.c., peraltro neppure concretamente argomentato nel motivo di ricorso.

Quanto all’ipotetico vizio di “omesso esame dei motivi di diritto”, la deduzione – che costituisce una sorta di contaminazione tra le ipotesi di cui ai nn. 3) e 5) dell’art. 360 c.p.c. – si pone in primo luogo al di fuori d e ll’ambito dell’art. 360, n. 5) , il quale non ricomprende questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 -Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 -Rv. 644485 - 01).

Con riferimento all’ipotesi di cu all’art. 360, n. 3), il motivo risulta assolutamente non perspicuo nell’individuare anche solo la norma di legge di cui si assume la violazione o falsa applicazione, trasgredendo, in tal modo, il canone più volte stabilito da questa Corte, a mente del quale il viziodella sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 8 di 12 modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 -Rv. 658610 – 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 -Rv. 642805 - 02).

Nel merito, poi, risulta del tutto infondata l’unica doglianza che appare concretamente estrapolabile dal coacervo di argomentazioni del motivo di ricorso, e cioè la violazione o falsa applicazione dell’art.22 del CCNL 8 giugno 2000, per non aver la Corte territoriale ritenuto che il Provvedimento n. 1068 del 4 ottobre 2012 venisse a costituire una delle ipotesi di diniego alla risoluzione di al già citato art. 22.

Al riguardo, invero, è sufficiente osservare non solo che il Provvedimento è stato adottato quando l’intesa tra l’Azienda ed il controricorrente era ormai conclusa e produttiva di effetti –dovendosi escludere che una determinazione unilaterale dell’Azienda valesse a privare a posteriori di efficacial’intesa medesima – ma anche che è la stessa ricorrente ad affermare a più riprese in ricorso ch e il provvedimento n. 1068 del 4 ottobre 2012 revocava i precedenti provvedimenti ex nunc , quindi senza valenza retroattiva - quand’anche quest’ultima fosse stata in astratto ipotizzabile - con la conseguenza che deve escludersi che il Provvedimento fosse in ogni caso in grado di incidere su una fattispecie già formatasi in precedenza.

4. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Va, in primo luogo, esclusala fondatezza delle deduzioni riferite al disposto di cui all’art. 360, n. 5), dal momento che quest’ ultimo , R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 9 di 12 come già evidenziato,non è riferito – come pare opinare la ricorrente – all’omesso esame di argomentazioni giuridiche, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017).

Quanto alle deduzioni in ordine al carattere meramente apparente della motivazione, in quanto formulata per relationem, questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem presuppone che la motivazione stessa resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 459 del 10/01/2022).

Se, infatti, al giudice di appello non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive - sicché lo stess o ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri- è tuttavia vero che la condivisione della motivazione deve comunque essere raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 10 di 12 (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018; Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017; Sez. 6 - 5 Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018), mentre risulta viziata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. Sez.L - Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016).

Nel caso in esamenon può ritenersi che la motivazione della Corte territoriale si sia limitata ad un mero richiamo acritico per relationem alle valutazioni del giudice di prime cure in quanto, nell’operare detto richiamo, la Corte non ha espresso una supina ed immotivata adesione, ma ha proceduto ad un autonomo vaglio della decisione di primo grado, operando altresì una distinta individuazione e valutazione dei motivi di gravame, singolarmente e dettagliatamente esaminati nel corpo della motivazione.

5. Il terzo motivo di ricorso è, parimenti infondato.

In primo luogo, si deve ribadire che la fattispecie di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c. concerne la violazione o falsa applicazione di norme di diritto o di contratti e accordi collettivi nazionali, e non può quindi essere riferita – come opinare la ricorrente – alla non meglio specificata “violazione dei principi di diritto che disciplinano l’organizzazione dell’Asrem, i poteri del Direttore Generale e quelli del [OSCURATO:PERSONA] e Sanitario”.

Parimenti palesemente infondate, se non inammissibili –in quanto sostanzialmente apodittiche e non argomentate – risultano le doglianze in ordine alla “v iolazione di norme processuali sulle prove e sulla gerarchia delle fonti di prova”.

R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 11 di 12 Il residuo argomentare della ricorrente si riduce ad invocare la necessità, ai fini del perfezionamento della risoluzione consensuale del rapporto, della previa determinazione dell’indennità spettante al controricorrente.

Tali deduzioni, tuttavia, non valgono ad intaccare il profilo fondamentale, e cioè l’efficacia della risoluzione consensuale del rapporto una volta che le parti hanno provveduto a formalizzare l’intesa medesima.

La disciplina invocata dalla ricorrente, invero, concerne il procedimento di formazione della volontà dell’Azienda prima della conclusione dell’accordo di risoluzione, ed avrebbe potuto assumere rilevanza solo qualora fosse stato dedotto – cosa che non risulta essere avvenutanon solo nel presente grado di legittimità ma anche nei gradi precedenti – che il suo mancato rispetto era in grado di riverberarsi in un vizio del contratto con il quale è stato risolto il rapporto di lavoro.

Assente qualsivoglia deduzione sul punto, allora, si deve concludere che correttamente la Corte territoriale è giunta alla conclusione per cui l’accordo di risoluzione del rapporto era da considerarsi valido ed immediatamente efficace.

6. Infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso.

Al riguardo, invero, è sufficiente osservare che la circostanza della permanenza in servizio del ricorrente anche in epoca successiva all’efficacia dell’accordo di risoluzione è stata espressamente esaminata – in quanto motivo di appello – dalla Corte territoriale che tuttavia ha escluso che una mera condotta potesse essere interpretata quale, non meg lio precisata , “revoca implicita” della risoluzione o sua “rinuncia tacita”.

R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 12 di 12

7. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1908/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso il domicilio digitale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA V. DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Pubblico impiego – Dirigente - Risoluzione consensuale rapporto -Presupposti R.G.N. 1908/2017 Ud. 15/03/2023CC R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 2 di 12 –controricorrente – avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 199/2016 depositata il 02/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 2 novembre 2016, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 24 novembre 2014. Quest’ultima, a propria volta,aveva accertato che, per effetto del contratto di risoluzione in data 21 novembre 2011, si era risolto il rapporto tra l’appellante e [OSCURATO:PERSONA], e conseguentemente aveva condannato l’Azienda alla corresponsione in favore del medesimo [OSCURATO:PERSONA] della somma prevista all’art. 3 di tale contratto. 2. La Corte territoriale ha richiamato la previsione di cui all’art. 22 del CCNL 8 giugno 2000 nonché il provvedimento n. 465/2010 con il quale l’Azienda aveva disciplinato criteri, condizioni e limiti delle risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, evidenziando che tale disciplina prevedeva che, a fronte della domanda irrevocabile del dipendente di risolvere il rapporto, l’Azienda aveva la facoltà o di non accettare la risoluzione o di differirne gli effetti , mentre la stessa disciplinanon prevedeva in alcun modo che il contratto di risoluzione, una volta sottoscritto dalle parti, necessitasse di ulterior e approvazione o ratificada parte dagli organi direttivi dell’Azienda. R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 3 di 12 Alla luce di tale premessa, la Corte, rilevato che nella specie il contratto di risoluzione era stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e dal Direttore generale dell’Azienda, senza che quest’ultima si fosse avvalsa della facoltà di opporre diniego alla risoluzione o di differirne gli effetti, ha disatteso la tesi dell’appellante - la quale invece sosteneva che il contratto in questione, per dispiegare pienamente i propri effetti, necessitasse di una ulteriore ratifica da parte del Direttore Generale, del [OSCURATO:PERSONA] o del [OSCURATO:PERSONA] - evidenzia ndo, peraltro, che il Direttore Generale aveva già sottoscritto il contratto e che il requisito della ratifica degli altri due costituiva profilo dedotto solo in appello e quindi contrastante col divieto di nova. Conseguentemente, la Corte ha disatteso la tesi dell’appellante, che giustificava la mancata esecuzione del contratto in virtù del sopravvenire di una delibera del Direttore Generale del 4 ottobre 2012 che aveva revocato il Provvedimento n. 465/2010, rimarcando che con la stipula del contratto di risoluzione la ASREM – [OSCURATO:PERSONA] aveva ormai esaurito i propri poteri discrezionali. La Corte, infine, ha escluso che assumesse rilievo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a svolgere le mansioni anche in epoca successiva alla data di decorrenza della risoluzione– e per l’esattezza dal 1° settembre al 21 dicembre 2012 - ritenendo di richiamare e condividere le considerazioni svolte sul punto dal giudice di prime cure. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Campobasso ricorre ora ASREM – [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 4 di 12 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattromotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., “la nullità della sentenza e del procedimento”, “per omesso esame dei motivi di diritto prospettati dall’Asrem in ordine al procedimento di formazione ed espressione della volontà dell’ASREM, alla rilevanza dei provvedimenti amministrativi emessi dal Direttore Generale dell’ASREM, con la collaborazione dei Direttori sanitario ed amministrativo in ordine alla rilevanza normativa e probatoria dei detti atti e provvedimenti, indicanti mediante richiami a norme, disposizioni regionali, vincoli di spesa e di bilancio, di CCNL, del piano di rientro dal deficit della sanità”. Si deduce in ricorso che il meccanismo di risoluzione consensuale di cui all’art. 22 del CCNL 8 giugno 2000 era comunque espressamente subordinato alla facoltà dell’Amministrazione di non accettare o di differire la risoluzione del rapporto di lavoro. Nella specie, si argomenta in ricorso, il provvedimento n. 1068 del 4 ottobre 2012 che av eva revocato i precedenti provvedimenti dell’Azienda relativi all’applicazione della risoluzione consensuale verrebbe ad integrare, appunto, l’ipotesi di diniego alla risoluzione contemplata dalla previsionedel CCNL. Conseguentemente, non essendo intervenuta la ratifica da parte dell’Azienda e non essendo parimenti avvenuta la quantificazione delle indennità spettanti al dipendente, la risoluzione consensuale del rapporto dovrebbe ritenersi inefficace. R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 5 di 12 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce : a) in relaz ione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione degli artt. 132, n. 4,e 156 c.p.c., nonché 111 Cost . ; b) in relazione all’art. 360, n n . 3 e 4 , c.p.c., la “nullità della sentenza e del procedimento”. c) in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., “omesso esame ed omessa motivazione circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti”. La ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia adottato una motivazione consistente nel mero rinvio generico alla motivazione della decisione di primo grado, in tal modo incorrendo in un vizio della motivazione medesima. 1.3. Con terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, nn. 1, 3 e 4 , c.p.c. , testualmente: “[OSCURATO:PERSONA]: D.L.vo n. 502/1992, in specie art. 2-3. Violazione dei principi di diritto che disciplinano l’organizzazione dell’Asrem, i poteri del Direttore Generale e quelli del [OSCURATO:PERSONA] e Sanitario. Violazione di norme processuali sulle prove e sulla gerarchia delle fonti di prova. Violazione dei vincoli e limiti derivanti dal Piano di Rientro del Deficit della sanità”. Alla luce della ricostruzione complessiva del quadro normativo delle Aziende sanitarie sulla scorta del D. Lgs. n. 502/1992 nonché della disciplina degli atti tipici della Direzione generale di cui all’art. 3 dello stesso D. Lgs. n. 502/1992 , la ricorrente imputa alla sentenza impugnata la violazione di tale disciplina, avendo la Corte territoriale omesso di considerare che la ricorrente avrebbe dovuto procedere preliminarmente alla determinazione dell’importo dell’indennità supplementare spettante a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 6 di 12 dell’art. 22 del CCNL 8 giugno 2000, previa acquisizione delle relative risorse finanziarie. 1.4. C on il quarto motivo il ricorso deduce “omesso esame ed omessa motivazione circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe omesso di valutare una serie di circostanze che evidenzierebbero che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era consapevole dell’inefficacia dell’accordo di risoluzione, in quanto: − il controricorrente aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa anche dopo la data del 1° settembre 2012, indicata nell’accordo di risoluzione come data di decorrenza degli effetti del contratto medesimo; − il controricorrente non avrebbe in alcun modo chiesto di dare esecuzione all’accordo, continuando a prestare la propria attività e cessandola solo dopo aver ricevuto la nota del 21 dicembre 2012, con la quale l’Azienda dichiarava di ritenere inefficace il contratto di risoluzione. Il comportamento del controricorrente, conclude la ricorrente, verrebbe ad integrare gli estremi di una revoca implicita o di una rinuncia tacita alla risoluzione. 2. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inesistenza della procura speciale posta in calce al ricorso, sottoscritta dal Direttore Generale della ricorrente, sollevata dal controricorrente in relazione all’assenza di previa delibera della stessa Azienda. L’eccezione è da ritenersi infondata in quanto, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, il Direttore Generale, in assenza di specifiche e contrarie disposizioni, non ha necessità di una preventiva deliberazione autorizzativa per la proposizione di azioni R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 7 di 12 giudiziarie o per la resistenza in giudizio ed h a quindi l’autonomo potere di deliberare la partecipazione al giudizio e la nomina del difensore ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 14951 del 01/07/2 014 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7941 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15301 del 21/07/2005). 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Deve essere, in primo luogo, esclusa la sussistenza di qualsivoglia error in procedendo ex art. 360, n. 4), c.p.c., peraltro neppure concretamente argomentato nel motivo di ricorso. Quanto all’ipotetico vizio di “omesso esame dei motivi di diritto”, la deduzione – che costituisce una sorta di contaminazione tra le ipotesi di cui ai nn. 3) e 5) dell’art. 360 c.p.c. – si pone in primo luogo al di fuori d e ll’ambito dell’art. 360, n. 5) , il quale non ricomprende questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 -Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 -Rv. 644485 - 01). Con riferimento all’ipotesi di cu all’art. 360, n. 3), il motivo risulta assolutamente non perspicuo nell’individuare anche solo la norma di legge di cui si assume la violazione o falsa applicazione, trasgredendo, in tal modo, il canone più volte stabilito da questa Corte, a mente del quale il viziodella sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 8 di 12 modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 -Rv. 658610 – 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 -Rv. 642805 - 02). Nel merito, poi, risulta del tutto infondata l’unica doglianza che appare concretamente estrapolabile dal coacervo di argomentazioni del motivo di ricorso, e cioè la violazione o falsa applicazione dell’art.22 del CCNL 8 giugno 2000, per non aver la Corte territoriale ritenuto che il Provvedimento n. 1068 del 4 ottobre 2012 venisse a costituire una delle ipotesi di diniego alla risoluzione di al già citato art. 22. Al riguardo, invero, è sufficiente osservare non solo che il Provvedimento è stato adottato quando l’intesa tra l’Azienda ed il controricorrente era ormai conclusa e produttiva di effetti –dovendosi escludere che una determinazione unilaterale dell’Azienda valesse a privare a posteriori di efficacial’intesa medesima – ma anche che è la stessa ricorrente ad affermare a più riprese in ricorso ch e il provvedimento n. 1068 del 4 ottobre 2012 revocava i precedenti provvedimenti ex nunc , quindi senza valenza retroattiva - quand’anche quest’ultima fosse stata in astratto ipotizzabile - con la conseguenza che deve escludersi che il Provvedimento fosse in ogni caso in grado di incidere su una fattispecie già formatasi in precedenza. 4. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Va, in primo luogo, esclusala fondatezza delle deduzioni riferite al disposto di cui all’art. 360, n. 5), dal momento che quest’ ultimo , R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 9 di 12 come già evidenziato,non è riferito – come pare opinare la ricorrente – all’omesso esame di argomentazioni giuridiche, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017). Quanto alle deduzioni in ordine al carattere meramente apparente della motivazione, in quanto formulata per relationem, questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem presuppone che la motivazione stessa resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 459 del 10/01/2022). Se, infatti, al giudice di appello non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive - sicché lo stess o ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri- è tuttavia vero che la condivisione della motivazione deve comunque essere raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 10 di 12 (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018; Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017; Sez. 6 - 5 Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018), mentre risulta viziata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. Sez.L - Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016). Nel caso in esamenon può ritenersi che la motivazione della Corte territoriale si sia limitata ad un mero richiamo acritico per relationem alle valutazioni del giudice di prime cure in quanto, nell’operare detto richiamo, la Corte non ha espresso una supina ed immotivata adesione, ma ha proceduto ad un autonomo vaglio della decisione di primo grado, operando altresì una distinta individuazione e valutazione dei motivi di gravame, singolarmente e dettagliatamente esaminati nel corpo della motivazione. 5. Il terzo motivo di ricorso è, parimenti infondato. In primo luogo, si deve ribadire che la fattispecie di cui all’art. 360, n. 3), c.p.c. concerne la violazione o falsa applicazione di norme di diritto o di contratti e accordi collettivi nazionali, e non può quindi essere riferita – come opinare la ricorrente – alla non meglio specificata “violazione dei principi di diritto che disciplinano l’organizzazione dell’Asrem, i poteri del Direttore Generale e quelli del [OSCURATO:PERSONA] e Sanitario”. Parimenti palesemente infondate, se non inammissibili –in quanto sostanzialmente apodittiche e non argomentate – risultano le doglianze in ordine alla “v iolazione di norme processuali sulle prove e sulla gerarchia delle fonti di prova”. R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 11 di 12 Il residuo argomentare della ricorrente si riduce ad invocare la necessità, ai fini del perfezionamento della risoluzione consensuale del rapporto, della previa determinazione dell’indennità spettante al controricorrente. Tali deduzioni, tuttavia, non valgono ad intaccare il profilo fondamentale, e cioè l’efficacia della risoluzione consensuale del rapporto una volta che le parti hanno provveduto a formalizzare l’intesa medesima. La disciplina invocata dalla ricorrente, invero, concerne il procedimento di formazione della volontà dell’Azienda prima della conclusione dell’accordo di risoluzione, ed avrebbe potuto assumere rilevanza solo qualora fosse stato dedotto – cosa che non risulta essere avvenutanon solo nel presente grado di legittimità ma anche nei gradi precedenti – che il suo mancato rispetto era in grado di riverberarsi in un vizio del contratto con il quale è stato risolto il rapporto di lavoro. Assente qualsivoglia deduzione sul punto, allora, si deve concludere che correttamente la Corte territoriale è giunta alla conclusione per cui l’accordo di risoluzione del rapporto era da considerarsi valido ed immediatamente efficace. 6. Infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso. Al riguardo, invero, è sufficiente osservare che la circostanza della permanenza in servizio del ricorrente anche in epoca successiva all’efficacia dell’accordo di risoluzione è stata espressamente esaminata – in quanto motivo di appello – dalla Corte territoriale che tuttavia ha escluso che una mera condotta potesse essere interpretata quale, non meg lio precisata , “revoca implicita” della risoluzione o sua “rinuncia tacita”. R.G. 1908/2017 - Pagina nr. 12 di 12 7. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà
Sentenza Cassazione n. 08735/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris