CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39426/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 giugno 2019, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per furto aggravato di energia elettrica. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo per violazione di legge quanto alla declaratoria di inammissibilità del gravame di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto portatore di una ricostruzione alternativa a quella della Corte di appello che — dopo un'ampia dissertazione sul dovere di specificità dell'appello — ha analizzato il gravame e rilevato che esso era generico quanto alla documentazione dello stato di assoluta indigenza propugnato, che avrebbe dovuto fondare la pretesa applicazione della scriminante dello stato di necessità, osservando altresì che era improponibile disattendere la giurisprudenza rigorista di questa Corte sul punto (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640; Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888). Di contro, il ricorrente non evidenzia effettivi vizi nella decisione, ma continua ad agitare lo stato di bisogno, reputando che esso fosse dimostrato semplicemente dalla giustificazione resa dall'imputato in sede di convalida dell'arresto e, comunque, non sviluppando argomenti tesi a smentire la ratio della giurisprudenza di legittimità sopra citata. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]