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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 22275/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha valutato il ruolo associativo solo gregario del condannato, né l'assenza di dati riferibili all'attualità; rilevato che il provvedimento impugnato ha evidenziato la lunga e stabile appartenenza associativa, che aveva consentito una latitanza durata dal 1993 al 2011; l'attuale operatività dell'organizzazione criminosa di riferimento; l'assenza di dissociazione o distacco dal gruppo di sodali; ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità e a quelli che riguardano l'impugnazione in tema di provvedimenti che concernono il regime differenziato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 11 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha valutato il ruolo associativo solo gregario del condannato, né l'assenza di dati riferibili all'attualità; rilevato che il provvedimento impugnato ha evidenziato la lunga e stabile appartenenza associativa, che aveva consentito una latitanza durata dal 1993 al 2011; l'attuale operatività dell'organizzazione criminosa di riferimento; l'assenza di dissociazione o distacco dal gruppo di sodali; ritenuto che il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità e a quelli che riguardano l'impugnazione in tema di provvedimenti che concernono il regime differenziato; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11 maggi
Decreto Cassazione n. 22275/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris