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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 1974

Cassazione n. 49178/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/03/1974 [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/04/1993 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; - che avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 4 e 5 della motivazione della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/03/1974 [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/04/1993 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; - che avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha risposto ai motivi di appello con esauriente e logica motivazione (cfr. pagine 4 e 5 della motivazione della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 49178/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris