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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 21694/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23556/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 100 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Alise; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12; - controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: Equa riparazione –quantum indennizzo -prova avverso il decreto della Corte di appello di Napoli n. 720/2021 depositato il 12 febbraio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appello di Napoli, con decreto n. 720 del 2021, rigettando il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 della L. 89/200, pur riconoscendo l’avvenuto deposito degli atti del giudizio presupposto (ricorso in primo grado, verbali del giudizio di appello, sentenza di appello), mancavano però dell’ulteriore attestazione da parte del difensore della ricorrente della conformità degli atti depositati telematicamente alle predette copie conformi cartacee rilasciate dal Cancelliere e/o estratte dal sistema informatico, colmate solo in parte con l’atto di opposizione, con la conseguenza che non erano utilizzabili gli atti e i verbali mancanti di detta attestazione.

Aggiungeva che,avendo avuto il giudizio presupposto una durata in primo grado di 5 mesi e 19 giorni, mentre del giudizio di appello non si conosceva la data di deposito del ricorso in appello, e non essendo stati prodotti gli atti sino al verbale di udienza del 13.10.2014, era solo da siffatto momento che poteva ritenersi essere iniziato il giudizio poi conclusosi il 03.07.2019, durato quindi per 4 anni e 9 mesi; inoltre, la mancanza dei primi verbali impediva il necessario controllo in ordine ai motivi dei rinvii e il giudizio della loro attribuibilità a disfunzioni dell’ufficio giudiziario oppure a comportamenti dilatori della parte; -avverso il citato decreto n. 720/2021 della Corte di appello di Napoli, la medesima istante propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, cui resiste il Ministero intimato con controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Atteso che: - è pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale, poiché con esso il Ministero della giustizia, con i tre motivi, sotto diverse prospettazioni, deduce l'inammissibilità del ricorso per equa riparazione per essere stato depositato oltre il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 legge n. 89/01, cui — sostiene la difesa erariale — non si applicherebbe la sospensione feriale dei termini, questione su cui il decreto impugnato non pare aver deciso neppure implicitamente.

I motivi sono inammissibili.

Il Ministero ricorrente incidentale in sostanza chiede alla Corte di rivedere la propria giurisprudenza nella consapevolezza dell’orientamento consolidato che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine di 6 mesi previsto dell’art. 4 della l. n. 89 del 2001.

In primo luogo, la questione non risulta posta nel giudizio di merito.

Inoltre, l'esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass., Sez.

Un., 21 marzo 2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (ex plurimis, Cass. n. 14493 del 2018; Cass. n. 5423 del 2016; Cass. n. 2153 del 2010; Cass. n. 5895 del 2009).

In tali casi, quando il ricorso per cassazione non offra elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1 c.p.c..

La norma da ultimo citata, infatti, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto.

È stato inoltre chiarito, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., introdotta dall'art. 47 della legge 69 del 2009, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (v.

Cass. n. 3142 del 2011).

Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non siano tali da determinare un superamento dell’orientamento consolidato.

La funzione di filtro, infatti, consiste in ciò, che la Corte è esonerata - ex art. 360 bis - dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente si tratta infatti di una "inammissibilità di merito” (v.

Cass., Sez.

Un., n. 7155 del 2017).

Nella concreta fattispecie non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato circa l’applicabilità della sospensione feriale al termine per proporre il giudizio di equa riparazione ex art. 4 l. n. 89 del 2001, pertanto, il ricorso incidentale del Ministero della giustizia deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.; -passando al ricorso principale, con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 2 e 3 legge n. 89/2001 e degli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa offrendo del terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 89/2001 un'interpretazione non costituzionalmente orientata, oltre ad essere illogica laddove il ricorrente dovrebbe ottenere dalla cancelleria del giudice davanti al quale si è celebrato il giudizio presupposto copia autentica di tutti gli atti prodotti dalla controparte in tale giudizio, si tratta comunque di atti che seppure in copia recano tutti i dati necessari, per cui non poteva ritenere che, con riferimento agli atti del giudizio presupposto, il ricorrente potesse assolvere all'onere di produzione documentale di cui all'articolo 3, terzo comma, l. 89/2001 solo mediante la produzione di copie di detti atti estratte dal fascicolo d'ufficio dal cancelliere e non anche mediante la produzione delle copie di cui il medesimo ricorrente era in possesso.

La censura è fondata.

Infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v.

Cass. n. 22704 del 2017; Cass. n. 3335 del 2018; Cass. n. 24181 del 2019), orientamento a cui si intende dare continuità, il rigetto della domanda di equa riparazione per l'irritualità delle copie di alcuni atti del giudizio presupposto viola il terzo comma dell'articolo 3 della legge 89/2001, perché postula una interpretazione di quella d isposizione nel senso che il mancato assolvimento dell'onere di produzione documentale ivi contemplato possa costituire autonoma e sufficiente ragione di rigetto della domanda di equa riparazione.

Al contrario, il terzo comma dell'articolo 3 della legge 89/2001 non tende all'introduzione di un requisito di carattere formale della domanda di equa riparazione di cui alla legge n. 89/2001, incidente sulla relativa procedibilità o ammissibilità, ma si limita a specificare il contenuto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente nella fase monitoria del giudizio di equa riparazione (onere, va altresì precisato, a fronte del cui mancato adempimento il giudice della fase monitoria non può rigettare la domanda ma deve invitare la parte, tramite il cancelliere, a rimediare all'insufficienza della prova, giusta il disposto del primo comma dell'articolo 640 c.p.c., espressamente richiamato nel terzo comma dell'art. 3 della legge 89/2001).

Conseguentemente, la corte territoriale ha errato nel rigettare la domanda del ricorrente in base alla mera considerazione che alcuni degli atti del giudizio presupposto non erano stati prodotti in copia conforme, ma avrebbe dovuto verificare se gli atti del giudizio presupposto ritualmente prodotti fossero sufficienti ad accertare la durata del giudizio presupposto, le modalità del relativo svolgimento, le caratteristiche della controversia che ne formava oggetto e, conseguentemente, indicare quali fossero gli elementi – presumibilmente desumibili dagli atti del giudizio presupposto ritenuti inutilizzabili perché non prodotti in copia autentica - la cui mancata conoscenza impediva di accertare se in tale giudizio si fosse verificata una violazione del principio di ragionevole durata del processo.

In conclusione, va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale.

Il decreto gravato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che si atterrà al principio sopra enunciato.

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P .

Q .

M .

La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato quello incidentale; cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23556/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 100 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Alise; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12; - controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: Equa riparazione –quantum indennizzo -prova avverso il decreto della Corte di appello di Napoli n. 720/2021 depositato il 12 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appello di Napoli, con decreto n. 720 del 2021, rigettando il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 della L. 89/200, pur riconoscendo l’avvenuto deposito degli atti del giudizio presupposto (ricorso in primo grado, verbali del giudizio di appello, sentenza di appello), mancavano però dell’ulteriore attestazione da parte del difensore della ricorrente della conformità degli atti depositati telematicamente alle predette copie conformi cartacee rilasciate dal Cancelliere e/o estratte dal sistema informatico, colmate solo in parte con l’atto di opposizione, con la conseguenza che non erano utilizzabili gli atti e i verbali mancanti di detta attestazione. Aggiungeva che,avendo avuto il giudizio presupposto una durata in primo grado di 5 mesi e 19 giorni, mentre del giudizio di appello non si conosceva la data di deposito del ricorso in appello, e non essendo stati prodotti gli atti sino al verbale di udienza del 13.10.2014, era solo da siffatto momento che poteva ritenersi essere iniziato il giudizio poi conclusosi il 03.07.2019, durato quindi per 4 anni e 9 mesi; inoltre, la mancanza dei primi verbali impediva il necessario controllo in ordine ai motivi dei rinvii e il giudizio della loro attribuibilità a disfunzioni dell’ufficio giudiziario oppure a comportamenti dilatori della parte; -avverso il citato decreto n. 720/2021 della Corte di appello di Napoli, la medesima istante propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, cui resiste il Ministero intimato con controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato a tre motivi. Atteso che: - è pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale, poiché con esso il Ministero della giustizia, con i tre motivi, sotto diverse prospettazioni, deduce l'inammissibilità del ricorso per equa riparazione per essere stato depositato oltre il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 legge n. 89/01, cui — sostiene la difesa erariale — non si applicherebbe la sospensione feriale dei termini, questione su cui il decreto impugnato non pare aver deciso neppure implicitamente. I motivi sono inammissibili. Il Ministero ricorrente incidentale in sostanza chiede alla Corte di rivedere la propria giurisprudenza nella consapevolezza dell’orientamento consolidato che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine di 6 mesi previsto dell’art. 4 della l. n. 89 del 2001. In primo luogo, la questione non risulta posta nel giudizio di merito. Inoltre, l'esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass., Sez. Un., 21 marzo 2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 legge n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (ex plurimis, Cass. n. 14493 del 2018; Cass. n. 5423 del 2016; Cass. n. 2153 del 2010; Cass. n. 5895 del 2009). In tali casi, quando il ricorso per cassazione non offra elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1 c.p.c.. La norma da ultimo citata, infatti, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto. È stato inoltre chiarito, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., introdotta dall'art. 47 della legge 69 del 2009, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (v. Cass. n. 3142 del 2011). Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non siano tali da determinare un superamento dell’orientamento consolidato. La funzione di filtro, infatti, consiste in ciò, che la Corte è esonerata - ex art. 360 bis - dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente si tratta infatti di una "inammissibilità di merito” (v. Cass., Sez. Un., n. 7155 del 2017). Nella concreta fattispecie non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato circa l’applicabilità della sospensione feriale al termine per proporre il giudizio di equa riparazione ex art. 4 l. n. 89 del 2001, pertanto, il ricorso incidentale del Ministero della giustizia deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.; -passando al ricorso principale, con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 2 e 3 legge n. 89/2001 e degli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa offrendo del terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 89/2001 un'interpretazione non costituzionalmente orientata, oltre ad essere illogica laddove il ricorrente dovrebbe ottenere dalla cancelleria del giudice davanti al quale si è celebrato il giudizio presupposto copia autentica di tutti gli atti prodotti dalla controparte in tale giudizio, si tratta comunque di atti che seppure in copia recano tutti i dati necessari, per cui non poteva ritenere che, con riferimento agli atti del giudizio presupposto, il ricorrente potesse assolvere all'onere di produzione documentale di cui all'articolo 3, terzo comma, l. 89/2001 solo mediante la produzione di copie di detti atti estratte dal fascicolo d'ufficio dal cancelliere e non anche mediante la produzione delle copie di cui il medesimo ricorrente era in possesso. La censura è fondata. Infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v. Cass. n. 22704 del 2017; Cass. n. 3335 del 2018; Cass. n. 24181 del 2019), orientamento a cui si intende dare continuità, il rigetto della domanda di equa riparazione per l'irritualità delle copie di alcuni atti del giudizio presupposto viola il terzo comma dell'articolo 3 della legge 89/2001, perché postula una interpretazione di quella d isposizione nel senso che il mancato assolvimento dell'onere di produzione documentale ivi contemplato possa costituire autonoma e sufficiente ragione di rigetto della domanda di equa riparazione. Al contrario, il terzo comma dell'articolo 3 della legge 89/2001 non tende all'introduzione di un requisito di carattere formale della domanda di equa riparazione di cui alla legge n. 89/2001, incidente sulla relativa procedibilità o ammissibilità, ma si limita a specificare il contenuto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente nella fase monitoria del giudizio di equa riparazione (onere, va altresì precisato, a fronte del cui mancato adempimento il giudice della fase monitoria non può rigettare la domanda ma deve invitare la parte, tramite il cancelliere, a rimediare all'insufficienza della prova, giusta il disposto del primo comma dell'articolo 640 c.p.c., espressamente richiamato nel terzo comma dell'art. 3 della legge 89/2001). Conseguentemente, la corte territoriale ha errato nel rigettare la domanda del ricorrente in base alla mera considerazione che alcuni degli atti del giudizio presupposto non erano stati prodotti in copia conforme, ma avrebbe dovuto verificare se gli atti del giudizio presupposto ritualmente prodotti fossero sufficienti ad accertare la durata del giudizio presupposto, le modalità del relativo svolgimento, le caratteristiche della controversia che ne formava oggetto e, conseguentemente, indicare quali fossero gli elementi – presumibilmente desumibili dagli atti del giudizio presupposto ritenuti inutilizzabili perché non prodotti in copia autentica - la cui mancata conoscenza impediva di accertare se in tale giudizio si fosse verificata una violazione del principio di ragionevole durata del processo. In conclusione, va accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. Il decreto gravato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che si atterrà al principio sopra enunciato. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P . Q . M . La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato quello incidentale; cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di N
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