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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32722/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 22 novembre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Milano il 26 aprile 2021 alla pena di 8 mesi di reclusione, all'esito del giudizio abbreviato, per il reato ex art. 10-ter digs. n. 74 del 2000, quale legale rappresentante della 101 [OSCURATO:SOCIETA]. , in relazione al periodo di imposta 2015, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione per l'omessa indicazione delle fonti di prova e dei criteri di valutazione per giungere all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, come previsto dall'art.546 cod. proc. pen.

In particolare, non sarebbe comprensibile il ragionamento seguito dalla Corte territoriale nella parte in cui ha escluso la società si fosse trovata in una imprevista ed imprevedibile crisi di liquidità tale da impedire l'adempimento dei debiti tributari.

La Corte di appello avrebbe rigettato la tesi difensiva, fondata sulla consulenza tecnica di parte, limitandosi a ritenere che le argomentazioni del Tribunale non fossero state confutate.

Invece, dalla consulenza tecnica sarebbe «... palese che la società, malgrado gli impegni scaturenti dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, abbia prediletto il pagamento degli stipendi del personale rispetto ad altri, soddisfacendo, sul piano del grado del credito, quello in ordine prioritario che prevale rispetto agli altri privilegi, debito verso il fisco compresi ...».

Nel ricorso si richiamano le relazioni del rag.

Pavone e del dott. [OSCURATO:PERSONA]; la gestione avrebbe garantito comportamenti che non avrebbero alterato la par condicío creditorum.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la giurisprudenza mentre sarebbe stata dimostrata l'impossibilità di far fronte agli impegni con l'Erario, atteso il pagamento degli stipendi e dei fornitori per garantire il prosieguo dell'attività aziendale.

Non vi sarebbe la prova che il ricorrente avesse risorse, anche personali, per saldare il debito tributario né che il mancato pagamento sia frutto di una scelta volontaria.

2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di mancanza della motivazione sulla non ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva; si contesta l'eccessività della pena irrogata e l'erroneo riconoscimento della recidiva.

In particolare, poiché dal certificato penale non risulterebbe mai contestata la recidiva, non potrebbe riconoscersi sussistente la recidiva reiterata.

Inoltre, i precedenti sarebbero risalenti nel tempo, poiché l'ultima sentenza concernerebbe un patteggiamento del 2014, e ciò avrebbe imposto di escludere la recidiva.

Il ricorrente sarebbe gravato da un solo precedente penale perché le tre condanne sono state per reati ritenuti uniti fra loro dalla continuazione, come risulterebbe dall'allegato certificato penale.

La Corte territoriale avrebbe condiviso la sentenza di primo grado che, però, non avrebbe effettuato, quanto alla recidiva, alcuna valutazione sulla personalità ma ritenuto esistente la circostanza aggravante esclusivamente in base ai precedenti, senza però specificare se la recidiva sia effettivamente reiterata, specifica ed infraquinquennale.

Quanto al rigetto della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, la Corte di appello non avrebbe valutato che il ricorrente ha pagato, come provato documentalmente, dopo l'apertura del processo la somma di euro 54.000, quale comportamento di resipiscenza.

Tale condotta non sarebbe stata valutata neanche ai fini della concessione del minimo editare, applicabile anche per le motivazioni dell'omesso versamento.

Si richiama, infine, la questione sulla applicazione della recidiva rimessa alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione è manifestamente infondato.

1.1. Il primo motivo riproduce integralmente il testo dell'appello; in particolare, si ripropone la questione relativa al rapporto tra la motivazione e l'art.546 cod. proc. pen. senza alcun riferimento alla specificità dell'appello ed alla risposta ai motivi.

1.2. La Corte di appello ha correttamente rigettato l'appello perché le questioni dedotte dal ricorrente sono tutte contrarie ai principi della giurisprudenza, correttamente applicati dai giudici di merito.

1.2.1. L'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 (omesso versamento dell'imposta sul valore Aggiunto) punisce chi non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.Il delitto ex art. 10-ter, digs. n. 74 del 2000 è un reato omissivo ed istantaneo: si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo; ciò che rileva è, quindi, l'indicazione nella dichiarazione di un debito d'imposta e l'inadempimento alla conseguente e corrispondente obbligazione di pagamento.

Ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili (così Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017, dep. 2018, Strada, Rv. 272552 - 01).

1.2.2. Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede degli specifici obblighi per il contribuente (art. 21 e ss.) dai quali emerge, sia con riferimento all'emissione della fattura che agli obblighi di registrazione, che il soggetto obbligato già all'atto del compimento dell'operazione economica conosce quanto è poi dovuto a titolo di Iva, dovendo essere indicata l'aliquota, l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile.

Sono poi irrilevanti, ai fini della configurabilità del reato, sia l'effettiva riscossione delle somme - corrispettivo relative alle prestazioni effettuate (tranne i casi di applicabilità del regime di «Iva per cassa», cfr. Sez. 3, n. 6220 del 23/01/2018, Ventura, Rv. 272069) sia le condotte successive dell'obbligato, stante la natura del reato, che è omissivo proprio a consumazione istantanea.

1.2.3. La sussistenza dell'elemento oggettivo del reato non è stata contestata.

Va, però, ricordato che per la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato è sufficiente, stante l'evidenziata struttura della fattispecie, la consapevolezza di omettere il versamento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione annuale presentata dall'obbligato, a prescindere dagli intendimenti e dalle condotte successive del debitore, posto che ciò che determina la configurabilità del reato è quanto emergente dalla dichiarazione annuale e l'inadempimento alla scadenza della obbligazione tributaria dalla stessa risultante.

Il delitto è, dunque, punibile a titolo di dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di non versare all'Erario le somme dovute a titolo di Iva del periodo considerato.

1.2.4. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la prova del dolo è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto dalla legge.

Ciò deriva anche dai principi affermati da Sez.

U, n. 37424 del 28/03/2103, Romano, Rv. 255757, secondo cui il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili.

Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene r o del servizio) l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, otganizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere l'obbligazione tributaria.

1.2.5. Nel corso degli anni, in relazione alla natura giuridica delle prestazioni, la regola è divenuta quella della cd.

IVA per cassa; il pagamento è il criterio prevalente previsto dall'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per ritenere effettuata l'operazione relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a cui si applica l'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, proprio per le prestazioni di servizi, erogate dalla società di cui il ricorrente è legale rappresentante, come risulta dalla sentenza di primo grado, l'art. 6 prevede che tali prestazioni si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo e l'imposta relativa alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, cioè all'atto del pagamento.

Regole specifiche sono previste dall'art. 26 nel caso di inadempimento con il diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione.

1.3. Nel caso in esame non risulta neanche contestato che le somme relative all'IVA siano state effettivamente incassate e non siano state versate né nel termine ordinario né in quello «lungo», penalmente rilevante.

1.4. La giurisprudenza è costante nell'affermare, anche in conseguenza della riscossione delle somme, del tempo concesso per l'adempimento, della conoscenza pregressa del debito IVA, per i meccanismi descritti (e dell'obbligo di accantonamento secondo le Sezioni Unite), che la scelta di non pagare l'imposta dovuta prova il dolo: soprattutto quando risulti che al contempo si siano pagati altri debiti o che le somme, che avrebbero dovuto essere versate o accantonate, siano state impiegate per altro, come si sostiene nel ricorso.

La scelta imprenditoriale attiene ai motivi a delinquere e non può pertanto minimamente escludere la sussistenza del dolo (Sez. 3 n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262).

1.5. La tesi difensiva sulla rilevanza del pagamento degli stipendi è contraria ai principi espressi da Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018, Moffa, Rv. 274319 - 01, secondo cui, in tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'Iva cui all'art. 10- ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere giustificato, ai sensi dell'art.51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato.1.6.

Va ricordato che il valore delle somme non versate a titolo di IVA costituisce il profitto del reato del quale è prevista la confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, anche per equivalente; le somme non versate a titolo di IVA, pertanto, sono destinate in caso di condanna ad essere sottratte al patrimonio del reo, essendo già a monte, prima della commissione del reato, destinate alla collettività.

Non è possibile consentire che l'autore del reato possa autofinanziarsi con risorse non proprie, non versando le somme - né nel termine breve previsto dalle norme tributarie né nel termine lungo previsto dalla norma penale - con quelle destinate alla collettività percependo, così, il profitto illecito del reato e reimpiegandolo, sottraendolo in tal modo anche alla confisca obbligatoria (così Sez. 3, n. 50007 del 04/10/2019, Baracchi, in motivazione).

1.7. Orbene, in punto di fatto, risulta dalle sentenze di merito e dallo stesso ricorso che la società di cui il ricorrente era il legale rappresentante ha effettuato prestazioni di servizi: il che significa che le somme dovute a titolo di IVA, per la natura delle prestazioni economiche fornite, tenuto conto delle norme prima richiamate, sono state effettivamente incassate dalla società; o se non incassate, la società avrebbe potuto procedere all'abbattimento del debito IVA mediante le procedure di storno.

Nel ricorso le difficoltà economiche sono collegate ad una flessione di solvenza.

1.8. Ciò che è certo è che le somme dovute per l'Iva non sono state versate perché esplicitamente, con scelta consapevole e volontaria, come indicato anche nel ricorso a pag. 5, sono state destinate ad altro, al pagamento degli stipendi, pur sapendo che avrebbero dovuto essere versate.

Le somme riscosse a titolo Iva sono state impiegate per finanziare la società: l'impiego delle somme - che avrebbero dovute essere versate per pagare VIVA - per fini diversi prova il dolo, come affermato dalla sentenza Mondini.

Sez. 3, 13/11/2018, n.12906, Canella, ha affermato che il reato di omesso versamento IVA è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti, elemento che rientra nell'ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l'inadempimento dell'obbligazione fiscale contratta con l'erario.

1.9. Va poi rilevato che non esiste una causa di giustificazione o di esclusione della punibilità, tipizzata, costituita dalla «crisi di liquidità».

1.10. Esiste un orientamento della giurisprudenza per cui - quanto alla incidenza dello stato di difficoltà o di crisi finanziaria dell'impresa obbligata al pagamento dell'imposta, al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi - occorrono l'allegazione e la prova della non addebitabilità all'imputato della crisi economica che ha investito l'impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez.

3. N.16035 del 10/10/2018, dep. 2019, Schirosi, in motivazione).

1.10.1. Va, altresì, evidenziato che le sentenze che hanno ritenuto possibile la rilevanza della crisi di liquidità partono sempre dal presupposto che per escludere la volontarietà della condotta è necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell'inadempimento all'obbligazione verso l'Erario a fatti non imputabili all'imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez.

3. N.16035 del 10/10/2018, dep. 2019, Schirosi, in motivazione).

Occorre la prova che il contribuente non sia stato in grado, per cause indipendenti dalla sua volontà, di reperire le necessarie risorse per l'adempimento dell'obbligo tributario (nonostante abbia posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, le somme necessarie; Sez. 3, n. 5905 del 9 ottobre 2013, Maffei, non massimata; Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, dep. 2014, Mercutello, Rv. 258055).

1.10.2. Nel caso in esame, il contribuente ha effettuato una libera scelta, avendo incassato le somme, e non si è trovato in una situazione indipendente dalla sua volontà, ma ha preferito l'inadempimento dell'obbligo tributario, penalmente sanzionato, rispetto a scelte gestionali.

1.10.3. Altre sentenze, esplicitamente, hanno affermato che ciò che può escludere la responsabilità è solo la forza maggiore.

Però, l'esimente della forza maggiore, di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica (Sez. 5, n. 23026 del 03/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145 - 01).

La forza maggiore si riferisce ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, impedendo di configurare un'azione penalmente rilevante per difetto del generale requisito della coscienza e volontarietà della condotta previsto dal primo comma dell'art. 42 cod. pen.

Come affermato dalla sentenza Mastrolia, in motivazione, tale interpretazione dell'esimente in oggetto è quella che meglio si sposa non solo con il significato fatto proprio dall'espressione, la quale prefigura la situazione di un soggetto assolutamente privo della possibilità di sottrarsi a una forza per lui irresistibile (in proposito si dice che il soggetto non agit, sed agitur), ma anche con il dato normativo, giacché, da una parte, l'art. 46 cod. pen. enuclea un'ipotesi speciale di forza maggiore disciplinando il costringimento fisico, peraltro esplicitandone i caratteri e, dall'altra, l'art. 54 cod. pen. regola l'ipotesi diversa in cui la volontà dell'autore sia coartata in modo non assoluto bensì relativo, residuando in capo al soggetto un margine di scelta.

Proprio perché la forza maggiore postula l'individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, la Corte di Cassazione ha sempre escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986).

Nello stesso solco si pone la sentenza di Sez. 3 del 13 novembre 2018, n.12906, Canella, che ha affermato che il reato di omesso versamento IVA è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti, elemento che rientra nell'ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l'inadempimento dell'obbligazione fiscale contratta con l'erario.

1.11. Può dunque affermarsi il principio per cui quando, come nel caso in esame, risulti che VIVA sia stata effettivamente incassata, le relative somme non siano state accantonate ma impiegate per autofinanziamento, per altri scopi imprenditoriali, oltre ad essere provato il dolo, l'autore dell'omesso versamento si pone volontariamente nelle condizioni di non uniformarsi alla legge, con la conseguenza che non è invocabile la forza maggiore.

Le sentenze che richiamano la possibilità di invocare la forza maggiore, come la sentenza Canella in motivazione, presuppongono sempre che l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica; ciò non si verifica quando la condotta antigiuridica è il frutto di una scelta imprenditoriale consapevole e volontaria.

2. Il secondo motivo è infondato.

2.1. Con l'appello si contestò la sussistenza della recidiva reiterata perché in precedenza non contestata né riconosciuta, e perché i precedenti penali sarebbero risalenti nel tempo, risalendo l'ultima condanna al 2014.Non risulta essere stata oggetto dell'appello la mancanza di motivazione sul giudizio di pericolosità sociale: effettivamente, il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente la recidiva sulla sola esistenza dei precedenti penali.

Però, per quanto la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto di dover condividere un giudizio negativo sulla personalità, non esplicitato dal Tribunale, ha indicato, oltre alla presenza delle precedenti condanne, gli elementi di valutazione della pericolosità sociale, collegando la condotta ai precedenti penali che concernono sempre reati tributari, quale l'omesso versamento dell'IVA e l'infedele dichiarazione annuale di imposta (cfr. sul punto pag. 4 e 5 della sentenza impugnata).

2.2. È infondato anche il motivo sul bilanciamento.

2.2.1. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101).

In motivazione le Sezioni Unite hanno affermato che a giustificare la soluzione della equivalenza deve ritenersi sufficiente l'implicito riferimento ad una valutazione complessiva dell'episodio criminoso e della personalità dell'imputato, che si traduce in sostanza in un giudizio di non meritevolezza di un trattamento sanzionatorio ancor più mite.

Nello stesso senso Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450, che ha affermato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

Uno dei parametri normativi per effettuare il giudizio di bilanciamento è l'art.133 cod. pen.; cfr. Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02, per cui, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto.2.2.2.

La Corte di appello ha esplicitamente rigettato la richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva in base alla presenza dei precedenti penali, quindi sulla negativa valutazione della personalità dell'imputato, ed alla gravità del reato, poiché ha preso in esame l'entità dell'IVA non versata, pari a due volte la soglia di punibilità.

Pertanto, il giudizio si fonda sugli elementi ex art. 133 cod. pen.; deve ritenersi implicitamente disatteso il motivo di appello sul comportamento post delictum.

2.3. La tesi difensiva sulla recidiva reiterata è, poi, contraria ai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza del 30 marzo 2023, Sabbatini, di cui si conosce l'informazione provvisoria.

Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto sul «Se, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale», hanno affermato il seguente principio: « Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione».

2.3. La tesi difensiva sul rapporto tra recidiva e continuazione è manifestamente infondata perché contraria alla costante giurisprudenza (cfr. Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01) secondo cui non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la continuazione).

Cfr. nello stesso senso Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01, secondo cui non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale.

Infine, il motivo è generico laddove contesta, nella sola intestazione del motivo, l'eccessività della pena, senza indicare specificamente quali vizi sarebbero

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 22 novembre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Milano il 26 aprile 2021 alla pena di 8 mesi di reclusione, all'esito del giudizio abbreviato, per il reato ex art. 10-ter digs. n. 74 del 2000, quale legale rappresentante della 101 [OSCURATO:SOCIETA]. , in relazione al periodo di imposta 2015, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione per l'omessa indicazione delle fonti di prova e dei criteri di valutazione per giungere all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, come previsto dall'art.546 cod. proc. pen. In particolare, non sarebbe comprensibile il ragionamento seguito dalla Corte territoriale nella parte in cui ha escluso la società si fosse trovata in una imprevista ed imprevedibile crisi di liquidità tale da impedire l'adempimento dei debiti tributari. La Corte di appello avrebbe rigettato la tesi difensiva, fondata sulla consulenza tecnica di parte, limitandosi a ritenere che le argomentazioni del Tribunale non fossero state confutate. Invece, dalla consulenza tecnica sarebbe «... palese che la società, malgrado gli impegni scaturenti dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, abbia prediletto il pagamento degli stipendi del personale rispetto ad altri, soddisfacendo, sul piano del grado del credito, quello in ordine prioritario che prevale rispetto agli altri privilegi, debito verso il fisco compresi ...». Nel ricorso si richiamano le relazioni del rag. Pavone e del dott. [OSCURATO:PERSONA]; la gestione avrebbe garantito comportamenti che non avrebbero alterato la par condicío creditorum. La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la giurisprudenza mentre sarebbe stata dimostrata l'impossibilità di far fronte agli impegni con l'Erario, atteso il pagamento degli stipendi e dei fornitori per garantire il prosieguo dell'attività aziendale. Non vi sarebbe la prova che il ricorrente avesse risorse, anche personali, per saldare il debito tributario né che il mancato pagamento sia frutto di una scelta volontaria. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di mancanza della motivazione sulla non ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva; si contesta l'eccessività della pena irrogata e l'erroneo riconoscimento della recidiva. In particolare, poiché dal certificato penale non risulterebbe mai contestata la recidiva, non potrebbe riconoscersi sussistente la recidiva reiterata. Inoltre, i precedenti sarebbero risalenti nel tempo, poiché l'ultima sentenza concernerebbe un patteggiamento del 2014, e ciò avrebbe imposto di escludere la recidiva. Il ricorrente sarebbe gravato da un solo precedente penale perché le tre condanne sono state per reati ritenuti uniti fra loro dalla continuazione, come risulterebbe dall'allegato certificato penale. La Corte territoriale avrebbe condiviso la sentenza di primo grado che, però, non avrebbe effettuato, quanto alla recidiva, alcuna valutazione sulla personalità ma ritenuto esistente la circostanza aggravante esclusivamente in base ai precedenti, senza però specificare se la recidiva sia effettivamente reiterata, specifica ed infraquinquennale. Quanto al rigetto della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, la Corte di appello non avrebbe valutato che il ricorrente ha pagato, come provato documentalmente, dopo l'apertura del processo la somma di euro 54.000, quale comportamento di resipiscenza. Tale condotta non sarebbe stata valutata neanche ai fini della concessione del minimo editare, applicabile anche per le motivazioni dell'omesso versamento. Si richiama, infine, la questione sulla applicazione della recidiva rimessa alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione è manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo riproduce integralmente il testo dell'appello; in particolare, si ripropone la questione relativa al rapporto tra la motivazione e l'art.546 cod. proc. pen. senza alcun riferimento alla specificità dell'appello ed alla risposta ai motivi. 1.2. La Corte di appello ha correttamente rigettato l'appello perché le questioni dedotte dal ricorrente sono tutte contrarie ai principi della giurisprudenza, correttamente applicati dai giudici di merito. 1.2.1. L'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 (omesso versamento dell'imposta sul valore Aggiunto) punisce chi non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.Il delitto ex art. 10-ter, digs. n. 74 del 2000 è un reato omissivo ed istantaneo: si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo; ciò che rileva è, quindi, l'indicazione nella dichiarazione di un debito d'imposta e l'inadempimento alla conseguente e corrispondente obbligazione di pagamento. Ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili (così Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017, dep. 2018, Strada, Rv. 272552 - 01). 1.2.2. Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede degli specifici obblighi per il contribuente (art. 21 e ss.) dai quali emerge, sia con riferimento all'emissione della fattura che agli obblighi di registrazione, che il soggetto obbligato già all'atto del compimento dell'operazione economica conosce quanto è poi dovuto a titolo di Iva, dovendo essere indicata l'aliquota, l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile. Sono poi irrilevanti, ai fini della configurabilità del reato, sia l'effettiva riscossione delle somme - corrispettivo relative alle prestazioni effettuate (tranne i casi di applicabilità del regime di «Iva per cassa», cfr. Sez. 3, n. 6220 del 23/01/2018, Ventura, Rv. 272069) sia le condotte successive dell'obbligato, stante la natura del reato, che è omissivo proprio a consumazione istantanea. 1.2.3. La sussistenza dell'elemento oggettivo del reato non è stata contestata. Va, però, ricordato che per la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato è sufficiente, stante l'evidenziata struttura della fattispecie, la consapevolezza di omettere il versamento dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione annuale presentata dall'obbligato, a prescindere dagli intendimenti e dalle condotte successive del debitore, posto che ciò che determina la configurabilità del reato è quanto emergente dalla dichiarazione annuale e l'inadempimento alla scadenza della obbligazione tributaria dalla stessa risultante. Il delitto è, dunque, punibile a titolo di dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di non versare all'Erario le somme dovute a titolo di Iva del periodo considerato. 1.2.4. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la prova del dolo è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto dalla legge. Ciò deriva anche dai principi affermati da Sez. U, n. 37424 del 28/03/2103, Romano, Rv. 255757, secondo cui il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene r o del servizio) l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, otganizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere l'obbligazione tributaria. 1.2.5. Nel corso degli anni, in relazione alla natura giuridica delle prestazioni, la regola è divenuta quella della cd. IVA per cassa; il pagamento è il criterio prevalente previsto dall'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per ritenere effettuata l'operazione relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a cui si applica l'imposta sul valore aggiunto. In particolare, proprio per le prestazioni di servizi, erogate dalla società di cui il ricorrente è legale rappresentante, come risulta dalla sentenza di primo grado, l'art. 6 prevede che tali prestazioni si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo e l'imposta relativa alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, cioè all'atto del pagamento. Regole specifiche sono previste dall'art. 26 nel caso di inadempimento con il diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. 1.3. Nel caso in esame non risulta neanche contestato che le somme relative all'IVA siano state effettivamente incassate e non siano state versate né nel termine ordinario né in quello «lungo», penalmente rilevante. 1.4. La giurisprudenza è costante nell'affermare, anche in conseguenza della riscossione delle somme, del tempo concesso per l'adempimento, della conoscenza pregressa del debito IVA, per i meccanismi descritti (e dell'obbligo di accantonamento secondo le Sezioni Unite), che la scelta di non pagare l'imposta dovuta prova il dolo: soprattutto quando risulti che al contempo si siano pagati altri debiti o che le somme, che avrebbero dovuto essere versate o accantonate, siano state impiegate per altro, come si sostiene nel ricorso. La scelta imprenditoriale attiene ai motivi a delinquere e non può pertanto minimamente escludere la sussistenza del dolo (Sez. 3 n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262). 1.5. La tesi difensiva sulla rilevanza del pagamento degli stipendi è contraria ai principi espressi da Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018, Moffa, Rv. 274319 - 01, secondo cui, in tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'Iva cui all'art. 10- ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere giustificato, ai sensi dell'art.51 cod. pen., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 cod. civ.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 cod civ.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato.1.6. Va ricordato che il valore delle somme non versate a titolo di IVA costituisce il profitto del reato del quale è prevista la confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, anche per equivalente; le somme non versate a titolo di IVA, pertanto, sono destinate in caso di condanna ad essere sottratte al patrimonio del reo, essendo già a monte, prima della commissione del reato, destinate alla collettività. Non è possibile consentire che l'autore del reato possa autofinanziarsi con risorse non proprie, non versando le somme - né nel termine breve previsto dalle norme tributarie né nel termine lungo previsto dalla norma penale - con quelle destinate alla collettività percependo, così, il profitto illecito del reato e reimpiegandolo, sottraendolo in tal modo anche alla confisca obbligatoria (così Sez. 3, n. 50007 del 04/10/2019, Baracchi, in motivazione). 1.7. Orbene, in punto di fatto, risulta dalle sentenze di merito e dallo stesso ricorso che la società di cui il ricorrente era il legale rappresentante ha effettuato prestazioni di servizi: il che significa che le somme dovute a titolo di IVA, per la natura delle prestazioni economiche fornite, tenuto conto delle norme prima richiamate, sono state effettivamente incassate dalla società; o se non incassate, la società avrebbe potuto procedere all'abbattimento del debito IVA mediante le procedure di storno. Nel ricorso le difficoltà economiche sono collegate ad una flessione di solvenza. 1.8. Ciò che è certo è che le somme dovute per l'Iva non sono state versate perché esplicitamente, con scelta consapevole e volontaria, come indicato anche nel ricorso a pag. 5, sono state destinate ad altro, al pagamento degli stipendi, pur sapendo che avrebbero dovuto essere versate. Le somme riscosse a titolo Iva sono state impiegate per finanziare la società: l'impiego delle somme - che avrebbero dovute essere versate per pagare VIVA - per fini diversi prova il dolo, come affermato dalla sentenza Mondini. Sez. 3, 13/11/2018, n.12906, Canella, ha affermato che il reato di omesso versamento IVA è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti, elemento che rientra nell'ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l'inadempimento dell'obbligazione fiscale contratta con l'erario. 1.9. Va poi rilevato che non esiste una causa di giustificazione o di esclusione della punibilità, tipizzata, costituita dalla «crisi di liquidità». 1.10. Esiste un orientamento della giurisprudenza per cui - quanto alla incidenza dello stato di difficoltà o di crisi finanziaria dell'impresa obbligata al pagamento dell'imposta, al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi - occorrono l'allegazione e la prova della non addebitabilità all'imputato della crisi economica che ha investito l'impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3. N.16035 del 10/10/2018, dep. 2019, Schirosi, in motivazione). 1.10.1. Va, altresì, evidenziato che le sentenze che hanno ritenuto possibile la rilevanza della crisi di liquidità partono sempre dal presupposto che per escludere la volontarietà della condotta è necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell'inadempimento all'obbligazione verso l'Erario a fatti non imputabili all'imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3. N.16035 del 10/10/2018, dep. 2019, Schirosi, in motivazione). Occorre la prova che il contribuente non sia stato in grado, per cause indipendenti dalla sua volontà, di reperire le necessarie risorse per l'adempimento dell'obbligo tributario (nonostante abbia posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, le somme necessarie; Sez. 3, n. 5905 del 9 ottobre 2013, Maffei, non massimata; Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, dep. 2014, Mercutello, Rv. 258055). 1.10.2. Nel caso in esame, il contribuente ha effettuato una libera scelta, avendo incassato le somme, e non si è trovato in una situazione indipendente dalla sua volontà, ma ha preferito l'inadempimento dell'obbligo tributario, penalmente sanzionato, rispetto a scelte gestionali. 1.10.3. Altre sentenze, esplicitamente, hanno affermato che ciò che può escludere la responsabilità è solo la forza maggiore. Però, l'esimente della forza maggiore, di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica (Sez. 5, n. 23026 del 03/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145 - 01). La forza maggiore si riferisce ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, impedendo di configurare un'azione penalmente rilevante per difetto del generale requisito della coscienza e volontarietà della condotta previsto dal primo comma dell'art. 42 cod. pen. Come affermato dalla sentenza Mastrolia, in motivazione, tale interpretazione dell'esimente in oggetto è quella che meglio si sposa non solo con il significato fatto proprio dall'espressione, la quale prefigura la situazione di un soggetto assolutamente privo della possibilità di sottrarsi a una forza per lui irresistibile (in proposito si dice che il soggetto non agit, sed agitur), ma anche con il dato normativo, giacché, da una parte, l'art. 46 cod. pen. enuclea un'ipotesi speciale di forza maggiore disciplinando il costringimento fisico, peraltro esplicitandone i caratteri e, dall'altra, l'art. 54 cod. pen. regola l'ipotesi diversa in cui la volontà dell'autore sia coartata in modo non assoluto bensì relativo, residuando in capo al soggetto un margine di scelta. Proprio perché la forza maggiore postula l'individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, la Corte di Cassazione ha sempre escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986). Nello stesso solco si pone la sentenza di Sez. 3 del 13 novembre 2018, n.12906, Canella, che ha affermato che il reato di omesso versamento IVA è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti, elemento che rientra nell'ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l'inadempimento dell'obbligazione fiscale contratta con l'erario. 1.11. Può dunque affermarsi il principio per cui quando, come nel caso in esame, risulti che VIVA sia stata effettivamente incassata, le relative somme non siano state accantonate ma impiegate per autofinanziamento, per altri scopi imprenditoriali, oltre ad essere provato il dolo, l'autore dell'omesso versamento si pone volontariamente nelle condizioni di non uniformarsi alla legge, con la conseguenza che non è invocabile la forza maggiore. Le sentenze che richiamano la possibilità di invocare la forza maggiore, come la sentenza Canella in motivazione, presuppongono sempre che l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica; ciò non si verifica quando la condotta antigiuridica è il frutto di una scelta imprenditoriale consapevole e volontaria. 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1. Con l'appello si contestò la sussistenza della recidiva reiterata perché in precedenza non contestata né riconosciuta, e perché i precedenti penali sarebbero risalenti nel tempo, risalendo l'ultima condanna al 2014.Non risulta essere stata oggetto dell'appello la mancanza di motivazione sul giudizio di pericolosità sociale: effettivamente, il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente la recidiva sulla sola esistenza dei precedenti penali. Però, per quanto la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto di dover condividere un giudizio negativo sulla personalità, non esplicitato dal Tribunale, ha indicato, oltre alla presenza delle precedenti condanne, gli elementi di valutazione della pericolosità sociale, collegando la condotta ai precedenti penali che concernono sempre reati tributari, quale l'omesso versamento dell'IVA e l'infedele dichiarazione annuale di imposta (cfr. sul punto pag. 4 e 5 della sentenza impugnata). 2.2. È infondato anche il motivo sul bilanciamento. 2.2.1. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101). In motivazione le Sezioni Unite hanno affermato che a giustificare la soluzione della equivalenza deve ritenersi sufficiente l'implicito riferimento ad una valutazione complessiva dell'episodio criminoso e della personalità dell'imputato, che si traduce in sostanza in un giudizio di non meritevolezza di un trattamento sanzionatorio ancor più mite. Nello stesso senso Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450, che ha affermato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Uno dei parametri normativi per effettuare il giudizio di bilanciamento è l'art.133 cod. pen.; cfr. Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02, per cui, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto.2.2.2. La Corte di appello ha esplicitamente rigettato la richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva in base alla presenza dei precedenti penali, quindi sulla negativa valutazione della personalità dell'imputato, ed alla gravità del reato, poiché ha preso in esame l'entità dell'IVA non versata, pari a due volte la soglia di punibilità. Pertanto, il giudizio si fonda sugli elementi ex art. 133 cod. pen.; deve ritenersi implicitamente disatteso il motivo di appello sul comportamento post delictum. 2.3. La tesi difensiva sulla recidiva reiterata è, poi, contraria ai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza del 30 marzo 2023, Sabbatini, di cui si conosce l'informazione provvisoria. Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto sul «Se, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale», hanno affermato il seguente principio: « Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione». 2.3. La tesi difensiva sul rapporto tra recidiva e continuazione è manifestamente infondata perché contraria alla costante giurisprudenza (cfr. Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 - 01) secondo cui non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la continuazione). Cfr. nello stesso senso Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01, secondo cui non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale. Infine, il motivo è generico laddove contesta, nella sola intestazione del motivo, l'eccessività della pena, senza indicare specificamente quali vizi sarebbero
Sentenza Cassazione n. 32722/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris