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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25230/2023

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15199/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrenti e co ntroricorrenti al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente e ricorrent e incidental e – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Venezia n. 3690 / 201 9 , pubblicata in data17 settembre 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere acquistato, il primo,da [OSCURATO:SOCIETA]., il veicolo marca Hummer H2 al prezzo di euro 77.000,00, iva inclusa, di cui euro 62.000,00 versati a mezzo bonifico bancario ed euro 15.000,00 a mezzo trasferimento in permuta dell’autovettura Audi 6 tg. [OSCURATO:TARGA], di proprietà dell’attrice, e che la società convenuta aveva garantito che la massa del veicolo Hummer H2 non avrebbe superato la ‹‹ massa massima a carico ammissibile›› di 3500 kg, limite oltre il quale il conducente doveva dotarsi di patente di guida diversa dalla “B”, di cui l’attore disponeva, convenivano in giudizio la predetta società al fine di far accertare, in via principale, il grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita e dal collegato contratto di cessione avente ad oggetto l’Audi 6 ed al fine di far dichiarare la risoluzione dei contratti e, in via subordinata, al fine di far annullare per dolo o, comunque, per errore, i due contratti di compravendita e ancora per ottenere la condanna della società venditrice al risarcimento dei danni.

A sostegno delle domande esponevano che, al momento del ritiro del veicolo, era emerso che il mezzo era stato immatricolato in Germania e che, all’esito di una verifica eseguita dalla Motorizzazione civile di Trento, era stato rilevato che i dati riportati sulla carta di circolazione non corrispondevano a quelli reali del mezzo, tanto che ne era inibita la circolazione e, in ogni caso, la guida ad autista munito, come l’attore, di patente “B”.

Con separato atto di citazione [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che venisse accertato che il valore dell’AUDI 6, ceduta in permuta da [OSCURATO:PERSONA], era pari ad euro 10.000,00 e non ad euro 15.000,00 e che il veicolo Hummer H2 era conforme,per qualità e caratteristiche, a quello prom esso in vendita.

Riuniti i due giudizi, all’esito della istruttoria espletata, il Tribunale di Treviso accertava che il veicolo modello Hummer H2, venduto al Ress, corrispondeva a quello pattuito in sede di trattative e che per l’autovettura Audi 6, cedutain permuta, era stato pattuito il prezzo di euro 10.000,00.

2. Interposto gravame, in via principaledal Ress e dalla Spangaro e, in via incidentale,in punto di spese di lite e di domanda ex art. 96 cod. proc. civ. da [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Venezia ha rigettato entrambi gli appelli e compensato integralmente tra le parti le spese di lite.

Ha, in particolare, osservato che sulla carta di circolazione del veicolo risultava un peso complessivo corrispondente a quello pattuito (pari a 3500 kg), che la società [OSCURATO:SOCIETA] nulla aveva promesso con riguardo alla tara dell’autoveicolo e, in ogni caso, che il veicolo era autorizzato a circolare in Italia.

Rilevando, inoltre, che gli appellanti avevano lamentato l’esistenza di altri vizi, a loro dire accertati dalla Motorizzazione Civile di Trento, la Corte ha affermato che tali difformità, se esistenti, non potevano giustificare la risoluzione del contratto, considerato che il veicolo era comunque autorizzato a circolare in Italia, ed ha respinto la domanda di risarcimento dei danni per non avere gli appellanti quantificato l’eventuale danno derivante dalle asserite difformità.

Ha, infine, rilevato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con riguardo al capo concernente il valore dell’autovettura Audi 6, in difetto di specifica impugnazione sul punto.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della decisione d’appello, affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale,con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso al ricorso incidentale.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale si de duce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹ I – a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490 e 1497 c.c. in coordinato disposto con gli artt. 75, commi 1 e 2, 76, commi 1 e 2, 77, 78, commi 3 e 4, del d.lgs. 30.4.1992, n. 285, con l’art. 236 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 405 e con l’art. 4.2 della direttiva del Consiglio di data 31.3.1992 n. 92/21/CEE; b) (in via subordinata) Motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti››.

I ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cuiha rigettato la domanda di risoluzionedel contratto di compravendita del veicolo, ‹‹rinvenendo coincidenza tra quanto in esso indicato a proposito del “peso complessivo” (indicato in kg. 3500) e quanto riportato sulla carta di circolazione del veicolo medesimo››.

Sostengono di avere depositat o documenti (doc. 4/a all. 13, doc. 4/a all. 14, doc. 4/a all. 15, doc. 4/a all. 26) che, al contrario, comprovavano le difformità ed irregolarità riscontrate dalla Motorizzazione Civile della [OSCURATO:PERSONA] di Trento.

Evidenziano che, secondo quanto previsto dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli autoveicoli, per essere ammessi alla circolazione, devono superare il vaglio del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, ai sensi dell’art. 76, primo comma, del citato decreto legislativo deve rilasciare il certificato di approvazione, previa verifica del certificato di origine del veicolo, e che l’art. 236 d.P.R. 12 dicembre 1992, n. 405 stabilisce che ogni modifica riguardante la massa complessiva massima e le masse massime sugli assi deve essere sottoposta ad ‹‹apposito nulla osta›› della casa costruttrice, oppure ad una relazione tecnica a firma di persona a ciò abilitata; muovendo da tali premesse, contestano alla Corte territoriale di non avere rilevato che il mezzo è inidoneo all’uso contrattualmente convenuto, ricavandosi dal contratto di compravendita il richiamo espresso non solo alla ‹‹massa massima a pieno carico del mezzo››, ma anche alla ‹‹tara››, riconducibile alle ‹‹caratteristiche tecniche dell’Autoveicolo ….risultanti dal Certificato di Omologazione del Tipo dell’Autoveicolo››.

Facendo inoltre riferimento all’art. 4.2. della Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1992 n. 92/217CEE (recepita in Italia con d.m. 30 marzo 1994), aggiungono i ricorrenti che la ‹‹ massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa›› è determinata dal costruttore tenendo conto di una serie di parametri; il confronto tra i ‹‹numeri›› riportati nei documenti consegnati a corredo dell’autoveicolo (carta di circolazione e Certificato di omologazione) ed i dati provenienti dalla Motorizzazione Civile di Trento evidenzierebbe, a loro avviso, l’assenza di coincidenza, con conseguente inidoneità del veicolo all’uso cui era destinato.

Addebitano, altresì, ai giudici d’appello di essere incorsi in vizio motivazionale per avere omesso di prendere in considerazione la divergenza tra la ‹‹tara›› riportata su l libretto di circolazione del mezzo e quella accertata dall’Ufficio della Motorizzazione civile.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale, rubricato: ‹‹II- a) Motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., d a leggersi in correlazione con gli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 1223, 1225, 1226 e 2051 c.c.; b) (in via subordinata) Motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti››, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata su tutta la domanda e, comunque, che non è di ostacolo alla trattazione di una domanda risarcitoria la circostanza della mancata quantificazione del danno, né ancora il fatto che l’acquirente, anziché richiedere la riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 1492 cod. civ., abbia agito in giudizio per il risarcimento dei danni exart. 1494 cod. civ.

A sostegno della domanda di risarcimento dei danni precisano che: a) n el giudizio di merito era stato acquisito il libretto di circolazione del mezzo compravenduto, sul quale erano riportate le difformità accertate dalla Motorizzazione Civile di Trento, che incidevano sul valore di mercato del veicolo; b) la casa produttricedel veicolo aveva cessato ogni attività nel 2010, con conseguente maggiore incidenza economica dei difetti lamentati, stante la difficoltà, se non impossibilità, di rinvenire pezzi di ricambio; c) in atti vi era prova documentale di altri costi sostenuti per il bollo, la revisione straordinaria, per l’ uso del garage, per il mancato uso dell’autovettura e per la sostituzione di diversi componenti.3.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, denunciando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c od. proc. civ. in relazione all’art. 96 cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui, pur avendo rigettato in toto le domande delle controparti, aveva ritenuto di compensare, peraltro integralmente, le spese di lite, adducendo una ‹‹ reciproca soccombenza›› solo perché, con appello incidentale, aveva reiterato la domanda exart. 96 cod. proc. civ., che non era stata accolta.

4. Va, preliminarmente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], essendosi già formato in primo grado, come accertato dalla Corte d’appello, il giudicato in ordine alla domanda di rideterminazione del prezzo di acquisto dell’auto Audi 6 tg. [OSCURATO:TARGA], intestata alla ricorrente e data in permuta per il pagamento di parte del prezzo pattuito per l’acquisto del veicolo Hummer H2, acquistato soltanto dal Ress.

5. Il primomotivo del ricorso principale è inammissibile.

5.1. Sotto l’apparente denuncia di violazione delle norme di diritto evocate in rubrica il ricorrente tende, in realtà, a sollecitare una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, che non è consentita in sede di legittimità.

Invero, i motivi, formalmente declinati come violazioni di legge, censurano surrettiziamente la motivazione senza rispettare i canoni imposti dall'art. 360, primo comma , n. 5, c od. proc. civ., come novellato dall'art. 54, d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (Cass. , s ez.

U, 07/04/2014, n. 8053; conf. ex plurimis, Cass., sez. 6-3, 10/08/2017, n.19987).

Ébene rammentare che, in tema di attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie, occorre distinguere l'errore di percezione -che, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c od. proc. civ., per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (che in sintesi vietano al giudice, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, nonché di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) - dall'errore di valutazione, che invece, investendo l'apprezzamento dell'efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità (Cass., sez. 6 - 1, 17/01/ 2019, n. 1229; Cass., sez.

L, 24/10/ 2018, n. 27033 ; Cass., sez. 3, 12/04/2017, n. 9356; Cass., sez.

U, 27/12/2019, n. 34476).

Secondo il costante orientamento di questa Corte, «il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile ne ppure nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c od. proc. civ. - che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio - e ciò sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 , c.p.c., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis, Cass., sez. 6 - 5, 15/05/2018, n. 11863; Cass., sez. 6-5, 07/12/017, n. 29404 ; Cass., sez. 1, 02/08/2016, n. 16056 ; Cass., sez. 5, 03/10/ 2019, n. 24678 ).

Ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentireun inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., sez.

U, 06/11/2018, n. 28220).

5.2. Con specifico riguardo al mezzo in esame, il ricor rente sostanzialmente ripropone le questioni, già sottoposte al vaglio della Corte d’appello, concernenti il peso del veicolo riportato sulla carta circolazione e l’asserita difformità tra i dati indicati sulla documentazione consegnata dalla società venditrice al momento del ritiro del mezzo rispetto a quelli ritenuti ‹‹ reali ›› , basati sulla documentazione proveniente dalla Motorizzazione civile di Trento.

Ma, a ben vedere, tutti i document i richiamati a supporto della doglianza in esame sono già stati oggetto di esam e da parte d e i giudici d’appello, i quali, con accertamento di fatto adeguato ed esaustivo, hanno disatteso la tesi difensiva dell’odierno ricorrente, rilevando che l’oggetto dell’accordo contrattuale, quanto al peso, aveva riguardato unicamente il dato della ‹‹massa massima a (pieno carico) a carico ammissibile››, che risultava indicata sulla carta di circolazione, rilasciata dal competente ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e corrispondeva a quella pattuita di 3500 kg, ma non la ‹‹tara›› dell’autoveicolo, che pure il ricorrente ha sostenuto essere difforme, ed ha, conseguentemente, ritenuto che il veicolo fosse autorizzato a circolare in Italia e, dunque, idoneo all’uso al quale era destinato.

L‘apprezzamento svolto dalla Corte d’appello, in esito all’esame del corredo probatorio offerto dalle parti, non può essere rimesso in discussione in questa sede, in assenza della specifica indicazione di un ‹‹ fatto ›› , inteso in senso storico naturalistico , principale o secondario, che, pur essendo stato oggetto di discussione tra le parti, sia stato trascurato dal giudice di merito e che avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.

A conforto della censura il ricorrente si limita a ribadire che nella fattispecie in esame sarebbe ravvisabile una ipotesi di vendita di aliud pro alio, che legittimerebbe un’azione di risoluzione contrattuale, ma tale assunto si scontra con l’accertamento svolto dai giudici di merito, che sono pervenuti al convincimento che l’autoveicolo modello Hummer H2 non sia difforme rispetto a quello pattuito e possa assolvere alla sua funzione naturale.

Va, al riguardo, ribadito che si verte in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull’individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che esso appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (Cass., sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass., sez. 2, 14/10/2021, n. 28069), risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire l’utilità richiesta.

L’accertamento svolto dai giudici di merito esclude che l’autoveicolo compravenduto sia privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente o che abbia difetti che lo rendano inservibile e, pertanto, la sentenza qui impugnata si sottrae alle censure ad essa rivolte sotto entrambi i profili denunciati.

6. Il secondo motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile.

Va, anzitutto, escluso il vizio exart. 112 cod. proc. civ., essendosi la Corte d’appello espressamente pronunciata su tutta la domanda, e, in particolare, anche su quella di risarcimento dei danni avanzata dal Ress, disattendendola.

Sul punto, ha posto in rilievo, riferendosi agli altri vizi denunciati dall’acquirente, che, pur ammettendo la sussistenza delle difformità evidenziate, esse non erano di gravità tale da poter giustificare la domanda di risoluzione del contratto, proprio perché il veicolo era idoneo ad assolvere alla sua funzione, essendo abilitato a circolare in Italia, ed ha, conseguentemente, escluso che potessero essere derivati eventuali danni da lle asserite difformità.

Ciò impone di escludere la violazione delle disposizioni normative richiamate, in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass., sez. 2, 22/02/2018, n. 4310; Cass., sez. 3, 29/04/2022, n. 13515).

Nel caso in esame, i giudici di appello hanno affermato che gli appellanti avevano soltanto‹‹allegato›› l’esistenza di altri vizi, a loro dire, accertati dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Trento, ma, non avendoravvisato, in difetto di prova, una condotta inadempiente imputabile alla società venditrice, derivante dalla presunta esistenza di ulteriori difformità diverse dal peso del veicolo, d el tutto correttamente non hanno riconosciut o l’esistenza di un danno risarcibile.

7. Anche il ricorso incidentale deve essere rigettato.

Ritiene il Collegio di dover dare continuità ai principi espressi di recente da questa Corte con la sentenza n. 15102 del 2021.

Ponendo una distinzione tra l’ipotesi in cui la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. sia meramente accessoria, perché si colloca ‹‹all'esterno, per così dire, della regiudicanda, venendonea costituire solo una conseguenza, al pari della condanna alle spese di lite, e non, quindi, compartecipando direttamente ad essa››, e quella in cui la questione relativa alla condanna per lite temeraria riguardi una condanna effettuata nella pronuncia conclusiva del grado precedente e quindi sia correttamente veicolata nel devolutum come oggetto di censura nella species di impugnazione proponibile (appello o ricorso per cassazione), questa Corte ha affermato che nessuna soccombenza in riferimento alla decisione sulla lite temeraria sussiste nel caso di diniego della condanna ex art . 96, primo comma, c od. proc. civ. pronunciato nello stesso grado in cui la condanna viene richiesta e che, viceversa, sussiste soccombenza nel caso in cui la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. venga reiterata in grado di appello e costituisca motivo di censura sul quale il giudice dell’impugnazione è chiamato a pronunciarsi.

Facendo applicazione di siffatto principio, è evidente che, nel caso de quo, in cui la domanda di condanna per lite temeraria è stata oggetto di specifico motivo di impugnazione introdotto con l’appello incidentale, la corte territoriale ha legittimamente compensato le spese, in quanto vi si è verificata una soccombenza reciproca, che ha generato il potere discrezionale di compensazione, anche integrale , di cui all'articolo 92, secondo comma, cod. proc. civ.

8. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rigettail ricorso principale e il ricorso incidentale .

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15199/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrenti e co ntroricorrenti al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente e ricorrent e incidental e – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Venezia n. 3690 / 201 9 , pubblicata in data17 settembre 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere acquistato, il primo,da [OSCURATO:SOCIETA]., il veicolo marca Hummer H2 al prezzo di euro 77.000,00, iva inclusa, di cui euro 62.000,00 versati a mezzo bonifico bancario ed euro 15.000,00 a mezzo trasferimento in permuta dell’autovettura Audi 6 tg. [OSCURATO:TARGA], di proprietà dell’attrice, e che la società convenuta aveva garantito che la massa del veicolo Hummer H2 non avrebbe superato la ‹‹ massa massima a carico ammissibile›› di 3500 kg, limite oltre il quale il conducente doveva dotarsi di patente di guida diversa dalla “B”, di cui l’attore disponeva, convenivano in giudizio la predetta società al fine di far accertare, in via principale, il grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita e dal collegato contratto di cessione avente ad oggetto l’Audi 6 ed al fine di far dichiarare la risoluzione dei contratti e, in via subordinata, al fine di far annullare per dolo o, comunque, per errore, i due contratti di compravendita e ancora per ottenere la condanna della società venditrice al risarcimento dei danni. A sostegno delle domande esponevano che, al momento del ritiro del veicolo, era emerso che il mezzo era stato immatricolato in Germania e che, all’esito di una verifica eseguita dalla Motorizzazione civile di Trento, era stato rilevato che i dati riportati sulla carta di circolazione non corrispondevano a quelli reali del mezzo, tanto che ne era inibita la circolazione e, in ogni caso, la guida ad autista munito, come l’attore, di patente “B”. Con separato atto di citazione [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che venisse accertato che il valore dell’AUDI 6, ceduta in permuta da [OSCURATO:PERSONA], era pari ad euro 10.000,00 e non ad euro 15.000,00 e che il veicolo Hummer H2 era conforme,per qualità e caratteristiche, a quello prom esso in vendita. Riuniti i due giudizi, all’esito della istruttoria espletata, il Tribunale di Treviso accertava che il veicolo modello Hummer H2, venduto al Ress, corrispondeva a quello pattuito in sede di trattative e che per l’autovettura Audi 6, cedutain permuta, era stato pattuito il prezzo di euro 10.000,00. 2. Interposto gravame, in via principaledal Ress e dalla Spangaro e, in via incidentale,in punto di spese di lite e di domanda ex art. 96 cod. proc. civ. da [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Venezia ha rigettato entrambi gli appelli e compensato integralmente tra le parti le spese di lite. Ha, in particolare, osservato che sulla carta di circolazione del veicolo risultava un peso complessivo corrispondente a quello pattuito (pari a 3500 kg), che la società [OSCURATO:SOCIETA] nulla aveva promesso con riguardo alla tara dell’autoveicolo e, in ogni caso, che il veicolo era autorizzato a circolare in Italia. Rilevando, inoltre, che gli appellanti avevano lamentato l’esistenza di altri vizi, a loro dire accertati dalla Motorizzazione Civile di Trento, la Corte ha affermato che tali difformità, se esistenti, non potevano giustificare la risoluzione del contratto, considerato che il veicolo era comunque autorizzato a circolare in Italia, ed ha respinto la domanda di risarcimento dei danni per non avere gli appellanti quantificato l’eventuale danno derivante dalle asserite difformità. Ha, infine, rilevato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con riguardo al capo concernente il valore dell’autovettura Audi 6, in difetto di specifica impugnazione sul punto. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della decisione d’appello, affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale,con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso al ricorso incidentale. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si de duce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹ I – a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490 e 1497 c.c. in coordinato disposto con gli artt. 75, commi 1 e 2, 76, commi 1 e 2, 77, 78, commi 3 e 4, del d.lgs. 30.4.1992, n. 285, con l’art. 236 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 405 e con l’art. 4.2 della direttiva del Consiglio di data 31.3.1992 n. 92/21/CEE; b) (in via subordinata) Motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti››. I ricorrenti censurano la decisione impugnata nella parte in cuiha rigettato la domanda di risoluzionedel contratto di compravendita del veicolo, ‹‹rinvenendo coincidenza tra quanto in esso indicato a proposito del “peso complessivo” (indicato in kg. 3500) e quanto riportato sulla carta di circolazione del veicolo medesimo››. Sostengono di avere depositat o documenti (doc. 4/a all. 13, doc. 4/a all. 14, doc. 4/a all. 15, doc. 4/a all. 26) che, al contrario, comprovavano le difformità ed irregolarità riscontrate dalla Motorizzazione Civile della [OSCURATO:PERSONA] di Trento. Evidenziano che, secondo quanto previsto dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli autoveicoli, per essere ammessi alla circolazione, devono superare il vaglio del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, ai sensi dell’art. 76, primo comma, del citato decreto legislativo deve rilasciare il certificato di approvazione, previa verifica del certificato di origine del veicolo, e che l’art. 236 d.P.R. 12 dicembre 1992, n. 405 stabilisce che ogni modifica riguardante la massa complessiva massima e le masse massime sugli assi deve essere sottoposta ad ‹‹apposito nulla osta›› della casa costruttrice, oppure ad una relazione tecnica a firma di persona a ciò abilitata; muovendo da tali premesse, contestano alla Corte territoriale di non avere rilevato che il mezzo è inidoneo all’uso contrattualmente convenuto, ricavandosi dal contratto di compravendita il richiamo espresso non solo alla ‹‹massa massima a pieno carico del mezzo››, ma anche alla ‹‹tara››, riconducibile alle ‹‹caratteristiche tecniche dell’Autoveicolo ….risultanti dal Certificato di Omologazione del Tipo dell’Autoveicolo››. Facendo inoltre riferimento all’art. 4.2. della Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1992 n. 92/217CEE (recepita in Italia con d.m. 30 marzo 1994), aggiungono i ricorrenti che la ‹‹ massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa›› è determinata dal costruttore tenendo conto di una serie di parametri; il confronto tra i ‹‹numeri›› riportati nei documenti consegnati a corredo dell’autoveicolo (carta di circolazione e Certificato di omologazione) ed i dati provenienti dalla Motorizzazione Civile di Trento evidenzierebbe, a loro avviso, l’assenza di coincidenza, con conseguente inidoneità del veicolo all’uso cui era destinato. Addebitano, altresì, ai giudici d’appello di essere incorsi in vizio motivazionale per avere omesso di prendere in considerazione la divergenza tra la ‹‹tara›› riportata su l libretto di circolazione del mezzo e quella accertata dall’Ufficio della Motorizzazione civile. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale, rubricato: ‹‹II- a) Motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., d a leggersi in correlazione con gli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 1223, 1225, 1226 e 2051 c.c.; b) (in via subordinata) Motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti››, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata su tutta la domanda e, comunque, che non è di ostacolo alla trattazione di una domanda risarcitoria la circostanza della mancata quantificazione del danno, né ancora il fatto che l’acquirente, anziché richiedere la riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 1492 cod. civ., abbia agito in giudizio per il risarcimento dei danni exart. 1494 cod. civ. A sostegno della domanda di risarcimento dei danni precisano che: a) n el giudizio di merito era stato acquisito il libretto di circolazione del mezzo compravenduto, sul quale erano riportate le difformità accertate dalla Motorizzazione Civile di Trento, che incidevano sul valore di mercato del veicolo; b) la casa produttricedel veicolo aveva cessato ogni attività nel 2010, con conseguente maggiore incidenza economica dei difetti lamentati, stante la difficoltà, se non impossibilità, di rinvenire pezzi di ricambio; c) in atti vi era prova documentale di altri costi sostenuti per il bollo, la revisione straordinaria, per l’ uso del garage, per il mancato uso dell’autovettura e per la sostituzione di diversi componenti.3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, denunciando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c od. proc. civ. in relazione all’art. 96 cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui, pur avendo rigettato in toto le domande delle controparti, aveva ritenuto di compensare, peraltro integralmente, le spese di lite, adducendo una ‹‹ reciproca soccombenza›› solo perché, con appello incidentale, aveva reiterato la domanda exart. 96 cod. proc. civ., che non era stata accolta. 4. Va, preliminarmente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], essendosi già formato in primo grado, come accertato dalla Corte d’appello, il giudicato in ordine alla domanda di rideterminazione del prezzo di acquisto dell’auto Audi 6 tg. [OSCURATO:TARGA], intestata alla ricorrente e data in permuta per il pagamento di parte del prezzo pattuito per l’acquisto del veicolo Hummer H2, acquistato soltanto dal Ress. 5. Il primomotivo del ricorso principale è inammissibile. 5.1. Sotto l’apparente denuncia di violazione delle norme di diritto evocate in rubrica il ricorrente tende, in realtà, a sollecitare una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, che non è consentita in sede di legittimità. Invero, i motivi, formalmente declinati come violazioni di legge, censurano surrettiziamente la motivazione senza rispettare i canoni imposti dall'art. 360, primo comma , n. 5, c od. proc. civ., come novellato dall'art. 54, d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (Cass. , s ez. U, 07/04/2014, n. 8053; conf. ex plurimis, Cass., sez. 6-3, 10/08/2017, n.19987). Ébene rammentare che, in tema di attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie, occorre distinguere l'errore di percezione -che, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c od. proc. civ., per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (che in sintesi vietano al giudice, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, nonché di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) - dall'errore di valutazione, che invece, investendo l'apprezzamento dell'efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità (Cass., sez. 6 - 1, 17/01/ 2019, n. 1229; Cass., sez. L, 24/10/ 2018, n. 27033 ; Cass., sez. 3, 12/04/2017, n. 9356; Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34476). Secondo il costante orientamento di questa Corte, «il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile ne ppure nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c od. proc. civ. - che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio - e ciò sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 , c.p.c., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis, Cass., sez. 6 - 5, 15/05/2018, n. 11863; Cass., sez. 6-5, 07/12/017, n. 29404 ; Cass., sez. 1, 02/08/2016, n. 16056 ; Cass., sez. 5, 03/10/ 2019, n. 24678 ). Ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentireun inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass., sez. U, 06/11/2018, n. 28220). 5.2. Con specifico riguardo al mezzo in esame, il ricor rente sostanzialmente ripropone le questioni, già sottoposte al vaglio della Corte d’appello, concernenti il peso del veicolo riportato sulla carta circolazione e l’asserita difformità tra i dati indicati sulla documentazione consegnata dalla società venditrice al momento del ritiro del mezzo rispetto a quelli ritenuti ‹‹ reali ›› , basati sulla documentazione proveniente dalla Motorizzazione civile di Trento. Ma, a ben vedere, tutti i document i richiamati a supporto della doglianza in esame sono già stati oggetto di esam e da parte d e i giudici d’appello, i quali, con accertamento di fatto adeguato ed esaustivo, hanno disatteso la tesi difensiva dell’odierno ricorrente, rilevando che l’oggetto dell’accordo contrattuale, quanto al peso, aveva riguardato unicamente il dato della ‹‹massa massima a (pieno carico) a carico ammissibile››, che risultava indicata sulla carta di circolazione, rilasciata dal competente ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e corrispondeva a quella pattuita di 3500 kg, ma non la ‹‹tara›› dell’autoveicolo, che pure il ricorrente ha sostenuto essere difforme, ed ha, conseguentemente, ritenuto che il veicolo fosse autorizzato a circolare in Italia e, dunque, idoneo all’uso al quale era destinato. L‘apprezzamento svolto dalla Corte d’appello, in esito all’esame del corredo probatorio offerto dalle parti, non può essere rimesso in discussione in questa sede, in assenza della specifica indicazione di un ‹‹ fatto ›› , inteso in senso storico naturalistico , principale o secondario, che, pur essendo stato oggetto di discussione tra le parti, sia stato trascurato dal giudice di merito e che avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione. A conforto della censura il ricorrente si limita a ribadire che nella fattispecie in esame sarebbe ravvisabile una ipotesi di vendita di aliud pro alio, che legittimerebbe un’azione di risoluzione contrattuale, ma tale assunto si scontra con l’accertamento svolto dai giudici di merito, che sono pervenuti al convincimento che l’autoveicolo modello Hummer H2 non sia difforme rispetto a quello pattuito e possa assolvere alla sua funzione naturale. Va, al riguardo, ribadito che si verte in tema di aliud pro alio quando la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito incide sulla natura e, quindi, sull’individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che esso appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (Cass., sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass., sez. 2, 14/10/2021, n. 28069), risultando inidonea ad assolvere alla funzione economico-sociale dedotta in contratto ed insuscettibile di fornire l’utilità richiesta. L’accertamento svolto dai giudici di merito esclude che l’autoveicolo compravenduto sia privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente o che abbia difetti che lo rendano inservibile e, pertanto, la sentenza qui impugnata si sottrae alle censure ad essa rivolte sotto entrambi i profili denunciati. 6. Il secondo motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile. Va, anzitutto, escluso il vizio exart. 112 cod. proc. civ., essendosi la Corte d’appello espressamente pronunciata su tutta la domanda, e, in particolare, anche su quella di risarcimento dei danni avanzata dal Ress, disattendendola. Sul punto, ha posto in rilievo, riferendosi agli altri vizi denunciati dall’acquirente, che, pur ammettendo la sussistenza delle difformità evidenziate, esse non erano di gravità tale da poter giustificare la domanda di risoluzione del contratto, proprio perché il veicolo era idoneo ad assolvere alla sua funzione, essendo abilitato a circolare in Italia, ed ha, conseguentemente, escluso che potessero essere derivati eventuali danni da lle asserite difformità. Ciò impone di escludere la violazione delle disposizioni normative richiamate, in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass., sez. 2, 22/02/2018, n. 4310; Cass., sez. 3, 29/04/2022, n. 13515). Nel caso in esame, i giudici di appello hanno affermato che gli appellanti avevano soltanto‹‹allegato›› l’esistenza di altri vizi, a loro dire, accertati dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Trento, ma, non avendoravvisato, in difetto di prova, una condotta inadempiente imputabile alla società venditrice, derivante dalla presunta esistenza di ulteriori difformità diverse dal peso del veicolo, d el tutto correttamente non hanno riconosciut o l’esistenza di un danno risarcibile. 7. Anche il ricorso incidentale deve essere rigettato. Ritiene il Collegio di dover dare continuità ai principi espressi di recente da questa Corte con la sentenza n. 15102 del 2021. Ponendo una distinzione tra l’ipotesi in cui la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. sia meramente accessoria, perché si colloca ‹‹all'esterno, per così dire, della regiudicanda, venendonea costituire solo una conseguenza, al pari della condanna alle spese di lite, e non, quindi, compartecipando direttamente ad essa››, e quella in cui la questione relativa alla condanna per lite temeraria riguardi una condanna effettuata nella pronuncia conclusiva del grado precedente e quindi sia correttamente veicolata nel devolutum come oggetto di censura nella species di impugnazione proponibile (appello o ricorso per cassazione), questa Corte ha affermato che nessuna soccombenza in riferimento alla decisione sulla lite temeraria sussiste nel caso di diniego della condanna ex art . 96, primo comma, c od. proc. civ. pronunciato nello stesso grado in cui la condanna viene richiesta e che, viceversa, sussiste soccombenza nel caso in cui la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. venga reiterata in grado di appello e costituisca motivo di censura sul quale il giudice dell’impugnazione è chiamato a pronunciarsi. Facendo applicazione di siffatto principio, è evidente che, nel caso de quo, in cui la domanda di condanna per lite temeraria è stata oggetto di specifico motivo di impugnazione introdotto con l’appello incidentale, la corte territoriale ha legittimamente compensato le spese, in quanto vi si è verificata una soccombenza reciproca, che ha generato il potere discrezionale di compensazione, anche integrale , di cui all'articolo 92, secondo comma, cod. proc. civ. 8. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rigettail ricorso principale e il ricorso incidentale . Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e da parte del
Sentenza Cassazione n. 25230/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris