CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 26977-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Plì [OSCURATO:PERSONA] 34, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:ENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA ntLE ENTRATE, in persona dei Direttori pro tempore, cleltivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, preso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 482/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 28/01/2020; u(ft a la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Pic. 2020 n. 26977 sez. MT - ud. 21-06-2022 _2 r.g. 26977/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: Fabrizio de Lorenzo ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione dello stesso contribuente avverso le cartelle di pagamento IRPEF, addizionali regionali e comunali, sanzioni e interessi per l'anno 2013, notificata a mezzo pec, ha rigettato l'appello dello stesso. La CTR, in ordine al primo motivo di appello, dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali in materia, ha ritenuto valida la notifica della cartella effettuata a mezzo pec. In ordine al secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente, ha ritenuto "esaustive e condivisibili le puntuali argomentazioni dell'Ufficio, ricostruendo sin dall'annualità del 2011 il procedimento di rettifica adottato per le dichiarazioni presentate dal contribuente e concludendo che - quanto all'anno di imposta 2013 - la discrasia lamentata deriva dal fatto che il contribuente ha erroneamente ritenuto che i dati esposti nel so cassetto fiscale per il 2011 fossero riferiti a rimborsi già ottenuto, e dall'avere già in parte utilizzato in compensazione il credito". L'Ufficio si costituisce con controricorso. Il ricorrente deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 82/2005, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamentando la nullità della notificazione della cartella di pagamento, in quanto eseguita mediante trasmissione, a mezzo pec, di una copia informatica della predetta cartella priva di firma digitale. 1.2. Il motivo è infondato. 1.3. Si premette che l'art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati». La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, poi, definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico», mentre la lett. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario». 1.4. Dunque, alla luce della disciplina suindicata, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso a mano, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta (Cass. 30948/2019). 1.5 Nel caso di specie, va quindi esclusa la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico. 2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della I. 241/1990, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non contenere la cartella impugnata la minima motivazione della pretesa erariale. 2.1 Il motivo è inammissibile. 2.2 II motivo difetta di autosufficienza perché, in mancanza di trascrizione dell'impugnata cartella nel corpo del ricorso (che non è stata neppure prodotta in questa sede), non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell'atto rispetto a quanto asserito dal contribuente; ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore della cartella in discorso (Cass., sez. 5, 29/7/2015 n. 16010, Rv. 636268— 01; v. anche Cass., sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839 — 01, sull'adempimento dell'onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e Cass., sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120 01). 2.3 Tale principio, al quale il Collegio intende dare continuità, è stato affermato anche con specifico riferimento all'ipotesi, analoga a quella in esame, in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass., sez. 5, 3 dicembre 2001, n. 15234, Rv. 550767 - 01): in tale caso, infatti, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147, Rv. 644703 — 01; Cass., sez. 5, 13/02/2015, n. 2928, Rv. 634343 —01). Il medesimo principio va affermato anche con riferimento alla cartella di pagamento, avendo anch'essa natura sostanziale e non processuale (Cass. 28570/2019). 3. Con il terzo motivo si lamenta la omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 3.1 Il motivo è anch'esso inammissibile. In primo luogo, perché si configura una ipotesi di cd. Doppia conforme - avendo la CTR rigettato il gravame proposto dal ricorrente per le stesse ragioni già indicate dal giudice di primo grado a sostegno della decisione impugnata - che preclude, ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., la possibilità di proporre, in sede di legittimità, la censura di omesso esame di fatti decisivi. Operando pertanto la preclusione posta dall'art. 348- ter ultimo comma c.p.c., il motivo è inammissibile. Inoltre, con la doglianza proposta il ricorrente invoca una revisione del giudizio di fatto operato dalla CTR, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790; Cass. n. 7724 del 09/03/2022). 4. Conclusivamente, il primo motivo va rigettato e vanno dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibili i restanti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso artic