CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 novembre 2025
Cassazione n. 38190/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent.n.sez.1452/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – 19/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36340/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza in data 14/07/2025 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 14 luglio 2025 il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca dell’ordine di demolizione. 2. La ricorrente lamenta la violazione di legge perché i muri di contenimento realizzati non necessitavano di autorizzazioni edilizie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso, da trattarsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile, perché presentato dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, in spregio dell’art. 613 cod. proc. pen. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38190/2025 Roma, lì, 24/11/2025 equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]