CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11570/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
miciliatain Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, chela rappresenta e difende;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata inRoma alla Via A. Doria n. 64, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], chehanno entrambi indicato indirizzo PEC– controricorrente –Numero registro generale 16909/2017Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 11570/2026Data pubblicazione 28/04/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.5878/2016, depositata il 14 novembre 2016.udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 5 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi, avverso la sentenza in epigrafe, relativa ad avviso di accertamento n.T9503DG01738/2014, notificato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., relativo ad IRESper l’anno d’imposta 2005, che aveva accolto l’appello proposto dallacontribuente avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole.[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., alla trattazionein camera di consiglio, in prossimità della quale la resistente ha depositatomemoria, con allegata documentazione attestante l’intervenuta definizioneagevolata della controversia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Non occorre procedere all’esame dei motivi di ricorso, avendo lacontribuente presentato tempestiva istanza di definizione agevolata dellacontroversia tributaria in oggetto ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 23ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018n. 136, cui è seguito, come da documentazione allegata, non soltanto ilversamento della prima rata per l’importo di euro 2.700,00, ma anche ilpagamento integrale delle successive rate secondo il programma di rateizzazionestabilito.2. Nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente acquisitaagli atti emerge, infatti, che la procedura di definizione è stata regolarmentefebbraio 2024, risulta coerente con gli importi dovuti in base alla disciplinaagevolativa applicabile.Numero registro generale 16909/2017Numero sezionale 2103/2026Numero di raccolta generale 11570/2026Data pubblicazione 28/04/20263. In assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria inordine all’inadempimento della procedura e tenuto conto della conclusione delpiano rateale, non emergono elementi ostativi alla declaratoria di estinzione delgiudizio per cessazione della materia del contendere.4. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.5. In ragione della definizione agevolata della controversia, non siravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributounificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilitào improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latosensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass.18/01/2022, n. 1420), essendo, peraltro, ricorrente, nel presente giudizio,l’Agenzia delle entrate, Amministrazione dello Stato ammessa al beneficio dellaprenotazione a debito. P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio per avvenuta cessazione della materiadel contendere.Spese a carico della parte che le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.Il PresidenteLucio Napolitano