CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 1983
Cassazione n. 33457/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/11/1983 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo umbro aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina in concorso e lo aveva condannato ala pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.290 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e con la applicazione delle conseguenti pene accessorie. 2. Ricorre per cassazione il difensore articolando due motivi: 2.1 il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità: rileva che le due sentenze di merito hanno posto a fondamento della decisione di condanna le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], già legata sentimentalmente ad uno degli autori della rapina ad a suo stesso dire traumatizzata dall'evento e di cui non è stata vagliata la attendibilità oggettiva e soggettiva. Il motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo finendo per riproporre le medesime considerazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame che non ha mancato di affrontarle sottolineando, peraltro, che la deposizione della Saltari era stata corroborata e confermata dal contenuto delle altre sentenze rese sullo stesso episodio e valutate ai sensi dell'art. 238bis cod. proc. pen.. Il motivo di ricorso è aspecifico non solo per la sua genericità, considerata come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2.2 il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena: rileva che la sentenza ha applicato al ricorrente una pena eccessiva e contraria ai principi dettati dalla normativa anche costituzionale segnalando la irrazionalità delle argomentazioni sviluppate dai giudici di merito. Il motivo è a sua volta manifestamente infondato avendo la Corte di Appello confermato la decisione del Tribunale (che aveva negato le attenuanti generiche) valorizzando la obiettiva gravità della condotta tenuta dal ricorrente e la mancanza di ogni segno di resipiscenza da parte sua e che, invece, aveva meritato un diverso trattamento ai complici. Ed è appena il caso di ricordare, ancora una volta, che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, 19.3.2014 n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). Quanto alla pena, la Corte ha puntualizzato che essa era stata determinata dal primo giudice nel minimo edittale dovendosi allora ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della