CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5 maggio 2022 il Tribunale di Sassari, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 10 aprile 2022 con cui la Corte di assise di appello di Cagliari, sezione di Sassari, aveva disposto la sospensione e la proroga dei termini di durata della custodia cautelare in carcere per giorni 180, termine per la redazione della motivazione della sentenza di primo grado. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 304 cod. proc. pen., in quanto il provvedimento di sospensione del termine di durata della custodia cautelare durante il tempo occorrente per la redazione della sentenza può essere adottato dal giudice che ha emesso la sentenza, e non da quello del grado successivo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va dichiarata l'inammissibilità. La giurisprudenza è consolidata nel senso che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, adottato nella fase del giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza: a) ricomprende anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.; b) può essere deliberato anche dopo il deposito della sentenza; c) e anche da un giudice diverso da quello dinanzi al quale si è verificata la causa che ha dato luogo alla sospensione. Tali principi operano alla sola condizione che il menzionato provvedimento di sospensione dei termini intervenga prima della scadenza del termine di durata della misura cautelare (Sez. 3, n. 3637 del 15/12/2010, M, Rv. 249157; Sez. 6, n. 29150 del 09/05/2017, Briganti,Rv. 270696;Sez. 6, n. 31632 del 16/ 05/2017, Marino, Rv. 270462). Tale disciplina discende, coerentemente, dalla riconosciuta natura meramente dichiarativa della menzionata ordinanza, che si limita a prendere atto dell'avvenuta apposizione del termine per la redazione della motivazione della sentenza. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Co