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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34196/2026

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a PONTE DELL'OLIO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso (RG 6232/2026) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di evasione); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo ricorso è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: la Corte territoriale ha ritenuto - con motivazione non manifestamente illogica - infondato il motivo di appello con il quale si deduceva l'esistenza di uno stato di necessità a giustificazione dell'evasione, evidenziando viceversa le illogicità riscontrabili nelle allegazioni difensive (v. pag. 4-5 sentenza impugnata), di cui sono state segnalate anche le contraddizioni; il motivo di ricorso, dunque, intende dedurre - in modo inammissibile - una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. ritenuto che il secondo motivo ricorso (su mancato riconoscimento attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio) è inammissibile poiché il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale (vedi - quanto alle attenuanti - il riferimento ai precedenti penali e alla condotta molesta tenuta in concomitanza del fatto, e - quanto alla determinazione della pena - alle caratteristiche della condotta); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a PONTE DELL'OLIO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso (RG 6232/2026) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di evasione); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo ricorso è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale: la Corte territoriale ha ritenuto - con motivazione non manifestamente illogica - infondato il motivo di appello con il quale si deduceva l'esistenza di uno stato di necessità a giustificazione dell'evasione, evidenziando viceversa le illogicità riscontrabili nelle allegazioni difensive (v. pag. 4-5 sentenza impugnata), di cui sono state segnalate anche le contraddizioni; il motivo di ricorso, dunque, intende dedurre - in modo inammissibile - una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. ritenuto che il secondo motivo ricorso (su mancato riconoscimento attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio) è inammissibile poiché il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale (vedi - quanto alle attenuanti - il riferimento ai precedenti penali e alla condotta molesta tenuta in concomitanza del fatto, e - quanto alla determinazione della pena - alle caratteristiche della condotta); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34196/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris