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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 febbraio 1964

Cassazione n. 26246/2026

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cia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1964Moccia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1987Moccia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/10/1984Moccia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/07/1987Moccia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1993Immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del 03/03/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] VetereUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni, per l’udienza camerale ex art. 127 c.p.p. con discussioneorale, chiesa dalla Difesa, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA] MariaGrazia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e dell’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il quale ha esposto le motivazioniposte alla base del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza dell’8 aprile 2025, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA] confermò il decreto del 3 marzo 2025, con cui il G.I.P. del [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo del condomi-nio [OSCURATO:PERSONA], sito nel Comune di Castelvolturno, località villaggio CoppolaPinetamare, via Rosmery, essendo stata la misura reale adottata in relazione aireati di cui agli art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. lgs. n. 42del 2004 (capi A e B), contestati, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];fatti commessi in Castelvolturno dal 2012 con condotta perdurante.2.

Avverso quella prima ordinanza del Tribunale sammaritano, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., MarioMoccia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GraziaGranillo, tramite il loro comune difensore di fiducia, ebbero a proporre ricorso percassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli art. 125 e 321cod. proc. pen. e il difetto assoluto di motivazione rispetto al periculum in mora,rilevando che il reato di lottizzazione abusiva per cui si procede si riferirebbe aun’attività illecita posta in essere dai precedenti proprietari del fabbricato al mo-mento della sua costruzione, risalente a prima del 1985, venendo in rilievo unbene da almeno 40 anni in uso ai privati, al pari di tutti gli altri fabbricati circostantiche diedero vita, negli anni 60-80, al cd. [OSCURATO:PERSONA].Per tutte le eventuali condotte illecite, si sottolineava, è ormai maturata laprescrizione, fermo restando che la complessa situazione del cd. villaggio [OSCURATO:PERSONA],all’interno del quale rientra il manufatto in sequestro, è stata definitivamente ri-solta dapprima con l’accordo di programma del 2003 e poi con l’atto di transazionee permuta del 2005, avendo tali atti comportato la regolarizzazione delle opere ivirealizzate.

Dunque, alcun periculum in mora sarebbe ravvisabile nel caso di spe-cie, non potendo i [OSCURATO:PERSONA] rispondere a titolo di concorso nell’originaria lottizzazioneabusiva ascrivibile ai componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], essendo l’acquisto delfabbricato lecitamente avvenuto nel 2012, senza che da tale periodo in poi vi siastato alcun aumento di volumetria e senza che alcun rilievo sia stato mosso dalComune, rispetto alle modifiche, del tutto marginali, che hanno riguardato il ma-nufatto.3.

Con la sentenza n. 272 del 16/10/2025 dep. il 07/01/2026 la Terza Se-zione Penale di questa Corte ha annullato la prima ordinanza del tribunale sam-maritano, di cui si è detto al §1, limitatamente alla sussistenza del periculum inmora e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.Come si legge in quella prima sentenza di legittimità: «occorre evidenziareche le censure sul giudizio concernente il periculum in mora sono meritevoli diaccoglimento.

Al riguardo deve richiamarsi il principio elaborato dalle Sezioni Unitedi questa Corte (cfr. sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente[OSCURATO:PERSONA]), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321,comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., devecontenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportarealle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell'effetto ablativo della confi-sca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di seque-stro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscareato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero diquelli confiscabili “ex lege”.

Si è infatti sottolineato che il decreto di sequestro devespiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per qualiragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nasce-rebbero solo a giudizio concluso, per cui la valutazione del periculum non potrànon riguardare esattamente tale aspetto, dando cioè atto degli elementi indicatividel fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diver-samente, la confisca rischierebbe di divenire successivamente impraticabile.

Ciòcomporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del prov-vedimento a seconda, non già della diversa tipologia formale della confisca cui ilsequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovverocome facoltativa), ma dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull’an delsequestro.

Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualifi-cazione formale della confisca come obbligatoria o come facoltativa, e ciò non soloperché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativadi qualificare in un senso o nell’altro le predette misure non in base alle loro ca-ratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nellafunzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma so-prattutto perché non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentatodall’anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevol-mente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrareanche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili.

La distin-zione tra confisca obbligatoria e facoltativa, in tal senso, rischia di essere artificiosae foriera di conseguenze illogiche, non comprendendosi perché, per restare al casodel sequestro di un bene quale profitto del reato, la prescrizione che imponga laconfisca del bene all’esito del giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia dicondanna o di applicazione della pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all’art.322 ter cod. pen., esentare il giudice della cautela, a differenza di quanto richiestodall’art. 240 cod. pen., dall’onere di spiegare perché, ancor prima che tali condi-zioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato, in tal modo finendosi, infatti,per eludere un presupposto posto dal legislatore a garanzia del principio di pre-sunzione di non colpevolezza.

Del resto, anche a volersi fondare sulla sola carat-terizzazione normativa della misura, il fatto che la confisca sia stabilita come “ob-bligatoria” non basterebbe, evidentemente, a rendere “obbligatorio” anche il se-questro dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. se non altro perché, sulla base didetta norma generale e onnicomprensiva, il giudice, come già osservato, “può”, equindi non “deve”, adottare la misura cautelare.

Se, dunque, il criterio su cui pla-smare l’onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rappor-tato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi necessario, conriferimento al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, che il prov-vedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more delgiudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.

Un’esi-genza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preser-vare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esitodel processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo, di cui non sipuò non cogliere il parallelismo rispetto al sequestro conservativo ex art. 316 cod.proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garan-tire l’effettività delle statuizioni relative al “pagamento della pena pecuniaria, dellespese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”, pre-senta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statui-zioni, anch’esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono.

Taleimpostazione è stata ripresa dall’evoluzione giurisprudenziale successiva alla citatasentenza delle Sezioni Unite, essendosi ad esempio ribadito (cfr. Sez. 3, n. 47054del 22/09/2022, Rv. 283910 e Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Rv. 283694) cheil provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria exart. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, deve contenere la concisa motivazione anchedel “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anti-cipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi esclu-dere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura ob-bligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario».Rilevava, ancora il precedente giudice di legittimità in relazione alla prece-dente ordinanza che: «2.1.

In applicazione delle coordinate interpretative appenaesposte, non può non rimarcarsi che i giudici del riesame hanno sostanzialmenteomesso di pronunciarsi sul requisito del periculum in mora, limitandosi ad affer-mare (pag. 13 dell’ordinanza impugnata), in maniera assertiva, che “sussistendoil fumus del reato di lottizzazione abusiva, si impone il sequestro dell’immobile,mobili oggetto di lottizzazione abusiva sono soggetti a confisca obbligatoria”.

Or-bene, tale apparato argomentativo si traduce in una sostanziale elusione dei prin-cipi fissati dalla ricordata “sentenza [OSCURATO:PERSONA]”, non essendo stato affrontato nell’or-dinanza impugnata il tema ben più pregnante della verifica delle ragioni che, inconcreto, avrebbero reso necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispettoalla definizione del giudizio, non potendosi in tal senso prescindere né da una di-samina complessiva della vicenda illecita, almeno con riferimento al ruolo in essaassunto dagli odierni ricorrenti, né dall’ulteriore considerazione che ogni attivitàsull’immobile, anche se autorizzata, costituisce pur sempre una ripresa della lot-tizzazione abusiva (in termini Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Rv. 282162)».4.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hanuovamente confermato il decreto del 3 marzo 2025, con cui il G.I.P. del [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo del [OSCURATO:PERSONA] di Castelvolturno.5.

Ricorrono avverso tale provvedimento, a mezzo dei comuni difensori difiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in per-sona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore di fiducia, dedu-cendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva-zione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.Con un primo motivo i difensore ricorrenti denunciano violazione di legge edifetto di motivazione per omessa motivazione in ordine agli argomenti, tutti affe-renti al periculum in mora ed oggetto della consulenza tecnica a firma dell’Arch.[OSCURATO:PERSONA] (riallegata al ricorso) che il difensore ricorrente ricorda, dopo il rinvio delprimo giudice di legittimità, avere depositato al tribunale sammaritano, nella qualesi poneva attenzione proprio al tema del periculum in mora, affrontando, in ma-niera specifica, l'importante profilo del carico urbanistico in loco, con particolareriferimento alla tipologia degli interventi strutturali eseguiti dal Gruppo imprendi-toriale [OSCURATO:PERSONA].

Lavori edili realizzati, comunque, a distanza di molti anni dall'ac-quisto del fabbricato.Si sottolinea in ricorso che anche in tale atto difensivo, nel descrivere lasituazione particolare dell'immobile ed i lavori eseguiti, si evidenziava come nonvi fosse la possibilità di ravvisare alcun incremento volumetrico dello stesso.

Conparticolare riferimento alle formalità relative al cambio di destinazione d'uso, an-che l'Arch. [OSCURATO:PERSONA] rimarcava come lo stesso "cartolarmente" non sia ascrivibileai [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, parte alienante ("MIRABELLA S.p.a.") aveva protocollato sem-plice istanza di variazione all'[OSCURATO:PERSONA] del Catasto in data 24/11/2012, ed ovvero,prima dell'atto dì compravendita in favore della [OSCURATO:PERSONA].Tale inconfutabile dato — si legge in ricorso — è riportato nell'impugnataordinanza (cfr. 50° e 60° rigo di pag. 3) e, correttamente, in tutti gli atti di inda-gine (C.T.

Procura, richiesta e decreto di sequestro), salvo poi esser "stravolto" edinvertito perché ascritto ai [OSCURATO:PERSONA] (cfr. primi 3 righi di pag. 10 dell'impugnataordinanza).

Per inciso si precisa che il Comune di Castelvolturno non ebbe mai arecepire né a adottare il cambio di destinazione d'uso da residenziale a turistico.L'istanza fu infatti protocollata nei soli uffici del Catasto nel lontano 1995.

Nulla èriferito al riguardo nelle motivazioni redatte dal Tribunale.Tali contraddizioni ed omissioni, nonché, il travisamento degli atti, seppurriferiti in gran parte al fumus commissi delicti, minerebbero, a parere della difesa,l'intero scarno impianto motivazionale relativo anche al periculum in mora.Gli interventi di natura edile eseguiti dai [OSCURATO:PERSONA] (previa rinunzia alleprecedenti istanze di condono presentate dall'alienante nel 1985 e nel 1994)determinarono un abbattimento dei volumi preesistenti proprio ai fine diconsentire il corretto ripristino dello stato d'uso originario per l'intero edificio(cfr. folio 11 ed allegato 2 della C.T. difensiva allegata - qui ali.

B).Viene ancora sottolineato, in questa sede, che tale intero elaboratoperitale di parte, si incentrava tutto sull'esame del periculum in mora e, dunque,sull'eventuale aggravio delle conseguenze del reato, ove vi fosse stata la restitu-zione del bene in favore del richiedente.Il Tribunale del riesame — ci si duole — affrontando il tema del periculumin mora, avrebbe seguito un percorso assolutamente astratto, omettendo, di fatto,una motivazione concreta sugli elementi necessari per la valutazione degli aspettiche avevano determinato l'annullamento del suo primo provvedimento.Orbene, indipendentemente da quella che poteva essere l'impostazionetesa alla ricostruzione del concetto di "carico urbanistico", nonché alla individua-zione dei presupposti del medesimo, si sottolinea che il tribunale sammaritanoaveva l'obbligo di prendere in considerazione - anche al solo fine di confutarle - lededuzioni operate dalla difesa attraverso anche e soprattutto con l'elaborato tec-nico che, proprio sulla questione afferente all'incremento di peso urbanistico,aveva dedicato la propria attenzione.Leggendo il provvedimento del riesame, ci si rende, invece, conto, in tesidifensiva, che manca anche un solo generico richiamo alla C.T. [OSCURATO:PERSONA], per cui siè in presenza di una motivazione inesistente anche da un punto dì vista grafico,fossero volute - come è avvenuto - disattendere.Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e difetto di motiva-zione in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. nonché all'art. 627 cod. pen. eomessa motivazione in ordine al periculum in mora e al mancato adeguamentoalla regola di giudizio indicata nel provvedimento di rinvio.Correttamente — si sottolinea — il tribunale sammaritano si sofferma sulsolo periculum in mora dal momento che in relazione al fumus la Corte di legitti-mità aveva ritenuto di confermare il primo provvedimento emesso dal tribunale.Purtuttavia, si rileva in ricorso che al punto 2 ed al successivo punto 2.1.della propria pronuncia, la Corte di legittimità si era soffermata, in maniera arti-colata, sulla problematica del periculum in mora.Momento centrale dell'intervenuto annullamento era rappresentato dallainidoneità e insufficienza del riferimento alla possibilità di una confisca obbligatoria(data la tipologia del reato), per giustificare la sussistenza del periculum in mora.In sostanza, non poteva in alcun modo ritenersi sussistente il periculum inmora per il solo fatto che il reato contestato prevedesse l'obbligatorietà della con-fisca.

Ove ciò fosse stato, infatti, si sarebbe dovuto affermare il diverso principiosecondo cui il solo fumus del reato avrebbe sempre reso possibile il sequestro,anche in assenza di una verifica del periculum.

Pertanto, ribadiva la Corte, in ma-niera specifica, che il sequestro rappresentava una ipotesi applicativa e non unepilogo ineludibile.In tale contesto, il precedente giudice di legittimità aveva individuato lanecessità di specificare le ragioni concrete che giustificavano il sequestro.Sulla scorta di tali elementi, il tribunale, dopo aver riportato integralmenteil contenuto del provvedimento già annullato, esponeva le proprie motivazioni so-stanzialmente solo al folio 10 dello stesso.

Dopo aver ricordato che la Cassazioneaveva escluso qualsiasi "automatismo di sorta" tra confisca obbligatoria e seque-stro penale, sussistendo a carico dei giudici della cautela un onere motivazionalesia in caso di confisca obbligatoria che facoltativa, passava ad esaminare le ragionisu cui fondare la eventuale sussistenza del periculum in mora.Ebbene, per il ricorrente da tale angolazione, la motivazione si tradurrebbein una serie di asserzioni del tutto apparenti e svincolate da una verifica di fattoche sarebbe stata, invece, necessaria, soprattutto ove si consideri, ribadendolo,che nella consulenza difensiva erano state fornite una serie di indicazioni in fattoche escludevano l'incremento di carico urbanistico: e ciò, sia in considerazionedella riduzione volumetrica della struttura (in seguito all'intervento "materiale"operato dal [OSCURATO:PERSONA]) sia in considerazione della modifica della destinazione d'uso,rispetto alla quale non ne veniva individuata la effettiva incidenza, ma neanche lacorretta paternità.L'approfondimento di tali aspetti — si sostiene — risultava di particolarerilevanza, ove si consideri che il concetto di "carico urbanistico" non può esseredesunto da valutazioni e/o considerazioni astratte, ma deve ricollegarsi ad unaverifica in concreto che dia evidenza delle conseguenze determinate sull'assettourbanistico dall'intervento edilizio.Ricorda il ricorrente che il tema è stato ampiamente affrontato dalla giuri-sprudenza penale ed amministrativa.

E che, sin dalla pronuncia delle Sezioni Uniten. 2878 del 29/01/2003 si è sottolineato come, pure in assenza di una specificadefinizione del concetto di "carico urbanistico", lo stesso va ricostruito sulla scortadelle coordinate normative che si desumono da vari istituti di diritto urbanistico,in primis gli standard di cui al D.M. 1444/68.In tale pronuncia, prosegue il ricorso, testualmente si legge: «…in altri ter-mini il giudice deve determinare, in concreto, il livello di pericolosità che l’utilizza-zione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutelapenale in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventivacautelare».Continua la pronuncia, sottolineando la necessità dì parametrare, ancora esempre in concreto, la situazione di fatto con i pericoli derivanti dalla libera dispo-nibilità del bene.Lo stesso concetto — si sottolinea — è stato ancora ripreso da Sez. 3, n.36104 del 22/09/2011, che ha ulteriormente ribadito la necessità di una verificain concreto, dovendosi individuare la reale compromissione degli interessi tutelatidalla norma per poter legittimamente imporre un vincolo reale.Sulla stessa linea, peraltro, si sottolinea in ricorso, appaiono muoversi an-che la giurisprudenza amministrativa e la dottrina, che, nel delineare il concetto di"carico urbanistico", lo pongono in relazione ad un aggravio della condizione affe-rente all'uso delle infrastrutture esistenti.Trattandosi, pertanto, di una determinazione che deriva da una verificaconcreta e/o di fatto, la stessa non può essere rimessa alla generica indicazionedel cambio di destinazione d'uso anche alla luce della ricostruzione e delle consi-derazioni svolte in premessa sul tema.In sostanza ci si duole che il tribunale campano. nel valutare l'ipoteticoaggravio del carico urbanistico non abbia considerato che:a) L'immobile aveva ab origine una corretta destinazione residenziale a fardata dalla sua ultimazione risalente almeno a 40 anni or sono.b) Detta destinazione emergeva in maniera chiara dalle schede catastalidegli anni 1990 già acquisite in atti, nonché, dai certificato di abitabilità per usoresidenziale rilasciato dal Comune (il richiamo è all’ ali. 2 della C.T. allegata alricorso);c) La richiesta di cambio di destinazione d'uso (protocollata nel novembre2012 a cura della "MIRABELLA S.p.a." solo all'[OSCURATO:PERSONA] del Catasto ma mai recepitadal competente [OSCURATO:PERSONA], nel quale risultava l'originario uso residenzialemai modificato) ripristinava catastalmente la corretta originaria destinazione.

Talerichiesta andava intesa come atto necessario ad elidere la discrasia di carattereamministrativo creatasi.

Tale esigenza era inoltre presupposta indispensabile epropedeutica alla corretta stipula del rogito notarile sottoscritto nel successivo di-cembre 2012, dal notaio [OSCURATO:PERSONA];d) La volumetria complessiva dell'immobile veniva, pertanto, successiva-mente e coerentemente ripristinata dai [OSCURATO:PERSONA].

Trattasi di pacifica riduzione dellavolumetria eseguita mediante semplici attività di demolizione, tutte richiamate edocumentate nella C.T. dell'Arch. [OSCURATO:PERSONA] ma anche in tutti gli atti processuali;e) L'intera area, ove insiste il complesso de quo, è ampiamente urbanizzatae l'intero Comune di Castelvolturno, pur avendo una limitata vocazione turistica,è sostanzialmente un centro abitato già ad altissima densità (circa 450 abitantiper chilometro quadrato).

L'intero insediamento urbano è completo da tempo ditutte le infrastrutture primarie e secondarie (strade, parcheggi, fogne, scuole, ca-serme ed ospedale, etc.).

Sarebbe errato, pertanto, ritenere percettibile l'inci-denza e l'aggravio urbanistico, attesi i circa 35 mila residenti negli oltre 70 chilo-metri quadrati di superficie del Comune di Castelvolturno.Tutti tali elementi — lamenta il ricorrente — dovevano essere consideratidal provvedimento impugnato che, invece, reitera il percorso logico argomentativoposto a fondamento del suo primo provvedimento.

Il tribunale sammaritano nonprende atto della necessità di individuare quale fosse, comunque, la rilevanza con-creta dei lavori finalizzati al ripristino/modificazione della destinazione d'uso sulcarico urbanistico già esistente, in ossequio al giudizio di annullamento.Anche nel provvedimento impugnato, dunque, il Tribunale, in tesi difensiva,avrebbe reiterato gli stessi limiti ed erronei approcci che avevano portato alla con-ferma del decreto di sequestro, senza misurarsi né con la sentenza di annulla-mento, né, tantomeno, con gli argomenti puntuali elaborati e documentati nellaC.T. [OSCURATO:PERSONA].Errata sarebbe, infine, anche la considerazione che si legge nell’ordinanzaimpugnata, ove si ritiene addirittura altamente probabile l'alienazione a terzidell'immobile, nelle more del processo, in caso di libera disponibilità del bene.Ipotizzare tale evenienza sarebbe erroneo — sottolinea il ricorrente — sulla basedi una elementare circostanza: la eco mediatica data alla vicenda e la trascrizionedel provvedimento di sequestro (nonché l'auspicata trascrizione del dissequestro)difficilmente potrebbero indurre un terzo all'acquisto dell'immobile.

All'esito deldibattimento, l'eventuale confisca, infatti, ricadrebbe, in caso di condanna, inevi-tabilmente in capo all'incauto futuro acquirente.

In tale ipotesi, infatti, l'acquisi-zione al patrimonio comunale sarebbe, comunque, ineludibile.

All'eventuale terzoin buona fede, ma anche all'eventuale speculatore, non rimarrebbe che la solaazione di rivalsa nei confronti dell'alienante "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", societàche, sottolinea conclusivamente il ricorrente, è a tutt'oggi ampiamente solvibile.Per le ragioni sin qui esposte, il ricorrente insiste per l'annullamento delprovvedimento impugnato con o senza rinvio.6.

Le parti hanno reso le conclusioni orali riportate in epigrafe all’udienzaex art. 127 con discussione orale, richiesta dalla Difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi sopra illustrati sono fondati e, pertanto, l’impugnata ordinanzava annullata limitatamente al profilo del periculum in mora con rinvio per nuovogiudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Ed invero il provvedimento impugnato, la cui reale motivazione nella realtàconsta di una pagina (la n. 10) in quanto le pagg. da 1-9 constano dell’(inutile)trascrizione del contenuto del provvedimento dell’8/4/2025 annullato con rinviodal precedente giudice di legittimità limitatamente al solo periculum in mora e che,per la parte relativa al fumus commissi delicti del reato di lottizzazione abusivaconteneva proposizioni ormai non rimettibili in discussione.La scarna motivazione del provvedimento impugnato, come si dirà più spe-cificamente in seguito, contiene da un lato affermazioni in punto di diritto sbagliatee, dall’altro, enunciazioni di assoluta genericità che non si confrontano con le do-glianze difensive, supportate dai dati tecnici introdotti con la consulenza tecnica diparte dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA] che il tribunale sammaritano non pare avere proprio esa-minato, e con la necessaria valutazione in concreto dell’incremento del c.d. caricourbanistico, che veniva sollecitata dalla sentenza di annullamento.I giudici sammaritani, va ribadito, operano delle affermazioni che in chiavegenerale sono anche corrette, come quella secondo cui la diversa destinazione diuna struttura alberghiera ad immobile ad uso residenziale finisce per incidere ne-gativamente sul c.d.

“carico urbanistico” della zona in cui avviene, ma poi nonchiariscono tutta una serie di elementi del caso concreto, negandosi al confrontocon i rilievi tecnici proposti dalla Difesa.

Ad esempio, non si risponde all’obiezionedifensiva secondo cui l’immobile di cui si tratta sarebbe stato destinato ab initioad uso residenziale.

Così come non si chiarisce, in concreto, cosa è accaduto a fartempo dal 2012.

Data alla quale la Difesa fa risalire il cambio di destinazione d’usoda parte dei precedenti proprietari.

In che stato sono stati questi immobili in oltredodici anni? Erano stati già frazionati? Sono stati abitati? E quando? Quali sono gliulteriori lavori compiuti e in che epoca? Che elementi ci sono per ritenere prossimaun’alienazione di tali immobili?A tali quesiti, una risposta ai quali si rendeva necessaria ai fini di una valu-tazione di concretezza e di attualità del periculum in mora, in relazione all’aggraviodel c.d. carico urbanistico, l’ordinanza impugnata non risponde.2.

Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, ai sensi dell’art.321 cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo è subordinata allasussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reatopossa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commis-sione di altri reati.

E che l’art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze inmateria di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazionepossa essere proposto per sola violazione di legge, con la giurisprudenza di questaCorte, anche a Sezioni Unite, che ha più volte ribadito come in tale nozione deb-bano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizidella motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a soste-gno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coe-renza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez.

U. n. 25932 del 29/5/2008, Iva-nov, Rv. 239692; conf.

Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez.3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296).Inoltre, è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per vio-lazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tuttoassente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per ren-dere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nelprovvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv.254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimentoimpugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323,476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazionee direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, maaveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quantoprospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che sifosse trattato di mere irregolarità amministrative).Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'ob-bligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare unelemento essenziale dell'atto.Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il co-dice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante comeper le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costi-tuente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è invecenecessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicendaanche in semplici termini di "fumus".3.

Ebbene, nel caso in esame, si è all’interno di tali ipotesi perché il Tribu-nale di [OSCURATO:PERSONA] non pare avere seguito le pur chiare indicazionidella sentenza con cui la Corte di legittimità aveva richiesto non di valutare il fu-mus commissi delicti, bensì di valutare se vi fosse un periculum in mora che giu-stificasse l’adizione del vincolo reale in attesa della confisca che poi sarebbe potutaintervenire all’esito del processo.Siamo di fronte a vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.Il precedente giudice di legittimità aveva chiaramente indicato le coordinateermeneutiche nella sentenza “[OSCURATO:PERSONA]” delle Sezioni Unite e di Sez. 3, n. 30673 del24/06/2021, Rv. 282162, evidenziando come nella precedente ordinanza nonfosse stato affrontato «il tema ben più pregnante della verifica delle ragioni che,in concreto, avrebbero reso necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispettoalla definizione del giudizio, non potendosi in tal senso prescindere né da una di-samina complessiva della vicenda illecita, almeno con riferimento al ruolo in essaassunto dagli odierni ricorrenti, né dall’ulteriore considerazione che ogni attivitàsull’immobile, anche se autorizzata, costituisce pur sempre una ripresa della lot-tizzazione abusiva».Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281848 – 01 ha fugato ognidubbio sul fatto che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321,comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen.,deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rappor-tare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo dellaconfisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi disequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione co-stituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene alnovero di quelli confiscabili "ex lege" (fattispecie relativa a sequestro preventivofinalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiaritoche l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si sof-fermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modi-ficato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato).Il principio è stato ribadito da Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti,Rv. 283694 – 01 e da Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619 –01 che, oltre a ribadire il principio che il provvedimento di sequestro preventivo dicui all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedi-menti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, devecontenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare -nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alleragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla de-finizione del giudizio con sentenza, insiste fortemente, e condivisibilmente, sull’af-fermazione che si deve escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la peri-colosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità didetta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso,porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confiscaobbligatoria che a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza chepossa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro (principioribadito da Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti, Rv. 283910 – 01, da Sez.3, n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836 – 01, da Sez. 6, n. 48333 del03/11/2022, Sailis, Rv. 284073 – 01, da Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep.2024, Fiore, Rv. 286021 – 01 e da Sez. 6, n. 18367 del 16/04/2026, Rizioli, Rv.290039 – 01 che ricordano come la motivazione anche del "periculum in mora",da rapportare, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misurareale).4.

Come si anticipava in precedenza, il tribunale sammaritano incorre, inprimis, in un errore di diritto laddove afferma che poiché «l'intero fabbricato con-dominiale n. 3 sito in Castelvolturno al [OSCURATO:PERSONA] è stato realizzato in assenzadi titolo edilizio valido dunque deve considerarsi, allo stato degli atti, completa-mente abusivo; ciò in quanto l'assenta concessione n. 149 del 14.3.1964, men-zionata dalla difesa quale potenziale abilitazione sanante, è stata accertata qualeinesistente e mai rilasciata dunque da considerarsi tamquam non esset» e che,pertanto «già solo sulla scorta ditale presupposto, si dovrebbe considerare sussi-stente il periculum in mora in quanto se è vero che è necessario spiegare le ragioniper le quali non è possibile attendere l'esito del giudizio per anticipare la confisca,è altrettanto vero che, nell'ipotesi di beni la cui fabbricazione, uso, porto, deten-zione o alienazione, costituisca reato, la motivazione potrà limitarsi ad esplicitareche la res rientri nel predetto novero (cfr., ex multis, SS.UU. pen. n. 36959 del 124.06.2021)».Il provvedimento, sul punto, mostra di non aver compreso il dictum delprecedente giudice di legittimità, laddove pacificamente l’edificio è l’oggetto-pro-dotto del reato di lottizzazione abusiva e per esso è prevista la confisca obbligato-ria, ma proprio la sentenza di annullamento ha ribadito che non basta l’obbligato-rietà della confisca a giustificare il sequestro, dovendosi dar conto dell’esistenzadel periculum in mora.Del resto, se fosse corretta l’affermazione del tribunale sammaritano nonsi comprenderebbe perché il precedente giudice di legittimità avrebbe annullato laprecedente ordinanza sul punto del periculum in mora.5.

A ben guardare la motivazione del tribunale sammaritano in punto dipericulum in mora che gli era stata sollecitata dal precedente giudice di legittimitàsi compendia nelle seguenti affermazioni che si leggono sempre a pag. 10 delprovvedimento impugnato: «Ad ogni buon conto, non può trascurarsi il dato inforza del quale la trasformazione della destinazione d'uso da ricettivo-turistico aresidenziale abitativo comporti un inevitabile aggravio del carico urbanistico conrelativo aumento della domanda di infrastrutture e servizi (parcheggi, fogne, traf-fico).

A tal uopo, è appena il caso di precisare che la tesi difensiva in forza dellaquale non vi sarebbe alcun aggravio urbanistico, non essendo intervenuto un au-mento della volumetria, non coglie nel segno e non risulta suscettibile di accogli-mento.

Difatti, in assenza di permesso di costruire, è idonea ad incidere sul c.d."carico urbanistico", l'alterazione della consistenza originaria del manufatto perdestinazione e possibile abitabilità in quanto essa impatta sulle esigenze urbani-stiche primarie e secondarie valutate dalla P.A. in sede di pianificazione territoriale,determinando, quindi, un aggravamento delle conseguenze dannose del reato.Non è chi non veda, infatti, che, ai fini del carico urbanistico, un conto è conside-rare una struttura alberghiera, che, in una località balneare, è aperta solo per imesi estivi e non è detto che sia occupata completamente, altro conto è conside-rare una struttura ad uso abitativo, che può essere occupata stabilmente da pro-prietari o inquilini per tutto l'anno, con utilizzo sicuramente più alto dei servizi e,conseguentemente, con un aggravio per le opere di urbanizzazione primarie e se-condarie.

Sotto altro profilo, il sequestro è giustificato anche dalla probabile alie-nazione a terzi che potrebbe avere luogo, nelle more del processo, con la liberadisponibilità dei beni in capo agli odierni indagati».Si tratta, in realtà, come si anticipava al § 1, di affermazioni corrette, madel tutto generiche e che non paiono confrontarsi con il dato che si sta parlando diimmobili (che peraltro non si chiarisce se essere già abitati e da quanto tempo)situati in un’area, ove insiste il complesso de quo, ampiamente urbanizzata (l'in-tero Comune di Castelvolturno, pur avendo una limitata vocazione turistica, è so-stanzialmente un centro abitato già ad altissima densità, con circa 35 mila resi-denti negli oltre 70 chilometri quadrati di superficie del Comune di Castelvolturnocirca 450 abitanti per chilometro quadrato e l'intero insediamento urbano è com-pleto da tempo di tutte le infrastrutture primarie e secondarie (strade, parcheggi,fogne, scuole, caserme ed ospedale, etc.).Il tribunale sammaritano si sarebbe dovuto confrontare con le tesi difensivee con i contenuti della consulenza tecnica a firma dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA] e spiegare inconcreto in che cosa vede il periculum in mora, in attesa della confisca che inter-verrebbe alla fine del procedimento, nelle more, di aggravio urbanistico.Il tribunale sammaritano non l’ha fatto, e tale deficit motivazionale dovràessere colmato dal giudice del rinvio, dovrà confrontarsi con le obiezioni difensivesecondo cui:a) l'immobile aveva ab origine una corretta destinazione residenziale a fardata dalla sua ultimazione risalente almeno a 40 anni or sono;b) detta destinazione emergeva in maniera chiara dalle schede catastalidegli anni 1990 già acquisite in atti, nonché, dai certificato di abitabilità per usoresidenziale rilasciato dal Comune (il richiamo è all’all. 2 della C.T. allegata al ri-corso);c) la richiesta di cambio di destinazione d'uso (protocollata nel novembre2012 a cura della "MIRABELLA S.p.a." solo all'[OSCURATO:PERSONA] del Catasto ma mai recepitadal competente [OSCURATO:PERSONA], nel quale risultava l'originario uso residenzialemai modificato) ripristinava catastalmente la corretta originaria destinazione.

Talerichiesta andava intesa come atto necessario ad elidere la discrasia di carattereamministrativo creatasi.

Tale esigenza era inoltre presupposta indispensabile epropedeutica alla corretta stipula del rogito notarile sottoscritto nel successivo di-cembre 2012, dal notaio [OSCURATO:PERSONA];d) La volumetria complessiva dell'immobile veniva, pertanto, successiva-mente e coerentemente ripristinata dai [OSCURATO:PERSONA], con una riduzione della volumetriaeseguita mediante semplici attività di demolizione, tutte richiamate e documentatenella C.T. dell'Arch. [OSCURATO:PERSONA] ma anche in tutti gli atti processuali;e) non vi sono elementi per ritenere che, in concreto, siano in vista dellealienazioni degli immobili.6.

Dovendosi ricordare, in punto di diritto, che è pacifico che in tema direati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzaticoncretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguitied anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato iltermine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteri-stiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono(Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282162 – 01).

Ma questo è il temadel fumus commissi delicti del reato di lottizzazione su cui il giudice del rinvio nonavrà nessuna necessità di tornare, perché era stato già ampiamente motivato eritenuto immune da censure già dalla sentenza 272/2026 di questa Corte di legit-timità).Il tema da affrontare in concreto, invece, è quello dell’effettivo pericolo diaggravio del carico urbanistico, confrontandosi con la tesi difensiva della riduzionevolumetrica della struttura (in seguito all'intervento "materiale" operato dal [OSCURATO:PERSONA]) e della modifica della destinazione d'uso che si assume essere risalente al2012.È stato sottolineato, ancora di recente, che, in tema di reati edilizi, costi-tuisce carico urbanistico l'effetto prodotto dall'insediamento primario in termini didomanda di strutture e di opere collettive in dipendenza del numero delle personeinsediate su un determinato territorio, sicché, ai fini della verifica, in fase caute-lare, del pericolo del suo aggravio per effetto della costruzione realizzata, dev'es-sere compiuta una valutazione dinamica delle conseguenze dell'attività edilizia sulterritorio, avendo riguardo anche all'incidenza delle opere in precedenza edificatesulla stessa area, le cui dimensioni possono costituire un valido elemento per ap-prezzare l'impatto complessivo dell'immobile (Sez. 3, n. 16085 del 13/02/2025,Lupi, Rv. 287986 – 01).Come autorevolmente spiegato in motivazione da Sez.

U, n. 12878 del29/01/2003, Innocenti, la nozione di carico urbanistico «deriva dall'osservazioneche ogni insediamento umano è costituito da un elemento c.d. primario (abitazioni,uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere,uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutturedi erogazione del gas) che deve essere proporzionato all'insediamento primarioossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell'attività da co-storo svolte.

Quindi, il carico urbanistico è l'effetto che viene prodotto dall'insedia-mento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza delnumero delle persone insediate su di un determinato territorio.

Si tratta di unconcetto, non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso inconsiderazione in vari istituti di diritto urbanistico: a) negli standards urbanisticidi cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444 che richiedono l'inclusione, nella formazione deglistrumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a secondadelle varie zone; b) nella sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo siadi urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici utili degli edifici, inquanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci di produrre nuovo insedia-mento; c) nel parallelo esonero da contributo di quelle opere che non comportanonuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o le opere soggette ad au-torizzazione; d) nell'esonero da ogni autorizzazione e perciò da ogni contributo perle opere interne (art. 26 L. N. 47/1985 e art. 4 comma 7 l. 493/1993) che noncomportano la creazione di nuove superficie utili, ferma restando la destinazionedell'immobile; e) nell'esonero da sanzioni penali delle opere che non costituiscononuovo o diverso carico urbanistico (art. 10 L. n. 47/1985 e art. 4 L. 493/1993)».4.7.Tale nozione è stata ripresa e fatta propria da Sez. 3, n. 6599 del 24/11/2011,Susinno, non mass. sul punto, e, più nello specifico, da Sez. 3, n. 36104 del22/09/2011, Armelani, Rv. 251251 - 01, secondo cui l'incidenza di un interventoedilizio sul carico urbanistico dev'essere considerata con riferimento all'aspettostrutturale e funzionale dell'opera, ed è rilevabile anche nel caso di una concretaalterazione dell'originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione allavolumetria, alla destinazione o all'effettiva utilizzazione, tale da determinare unmutamento dell'insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianifica-zione, con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444.

Spiega, in motivazione, la sentenza che «altre decisioni successive [a Sez.U, Innocenti] hanno ulteriormente delineato i termini della questione, richiamandol’attenzione sulla circostanza che il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato,anche relativamente al carico urbanistico, deve presentare il requisito della con-cretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice ade-guata motivazione (Sez. 3 n. 4745/2008; conf.

Sez. 6 n. 21734/2008; Sez. 2 n.17170/2010) e chiarendo che, a tal fine, l'abuso va considerato unitariamente(Sez. 3 n. 28479/2009; Sez. 3 n. 18899/2008).

L'aggravamento del carico urba-nistico è stato riconosciuto anche con riferimento alle ipotesi di realizzazione diopere interne comportanti il mutamento della originaria destinazione d'uso di unedificio (Sez. 3 n. 22866/2007; conf.

Sez. 4 n. 34976/2010).

Nelle menzionatepronunce vengono, inoltre, indicate ipotesi specifiche di incidenza dei singoli in-terventi sul carico urbanistico, richiamando, ad esempio, il contenuto dell'articolo41-sexies Legge 17 agosto 1942, n. 1150 come modificato dalle leggi 122/89 e246/05 che richiede, per le nuove costruzioni ed anche per le aree di pertinenzadelle costruzioni stesse, la esistenza di appositi spazi per parcheggi in misura noninferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (Sez. 3 n.28479/09, cit.); la rilevanza di nuove costruzioni in termini di esigenze di tra-sporto, smaltimento rifiuti, viabilità etc. (Sez. 3 n.22866\07, cit.); l'ulteriore do-manda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioniminime di spazi pubblici per abitante nella zona urbanistica interessata (Sez. 3 n.34142/2005)».

Dunque, occorre valutare anche la “metratura” degli immobilipreesistenti all’ultima edificazione, in quanto questa fornisce dati sufficienti e ido-nei a calcolare il complessivo impatto di tali immobili (compreso l’ultimo in ordinedi tempo) sul carico urbanistico gravante sull’area essendo evidente che anche larealizzazione di una sola unità abitativa in più non può che aumentare la domandadi ulteriori servizi (si pensi, a titolo di puro esempio, all’incidenza che hanno lesuperfici degli immobili ai fini del calcolo del quantum della tassa sui rifiuti, cd.TARI, e del costo del relativo servizio di smaltimento; art. 1, commi 639 e segg.,legge b. 147 del 2013).Del resto, l’art. 3 D.M. n. 1444 del 1968 — normativa fondamentale cheancora stabilisce i limiti inderogabili in materia di urbanistica ed edilizia, come ledistanze minime tra edifici, l'altezza massima e la quantità di spazi pubblici (stan-dard urbanistici) che i Comuni devono garantire —àncora le dotazioni minime inderogabili di spazi pubblici e privati per ogni singolo abitante (da insediare o giàinsediato) in termini di metri quadri a disposizione di ciascuno di essi.

Dunque, èevidente che la maggiore o minore dimensione dello spazio abitativo concorre adefinire il fabbisogno di opere di urbanizzazione primaria e secondaria che la rea-lizzazione dell’immobile inevitabilmente comporta.

Non a caso l’incidenza deglioneri di urbanizzazione prima e secondaria è parametrata anche all’ampiezza eall’andamento demografico dei comuni e ai limiti e rapporti minimi inderogabilifissati in applicazione dell’art. 41-quinquies legge n. 1150 del 1942 (art. 16,comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001).Il giudice del rinvio dovrà, dunque, tenere presente il seguente principio didiritto, che va riaffermato: «in tema di reati urbanistici, il cd. carico urbanisticocostituisce l'effetto prodotto dall'insediamento primario in termini di domanda distrutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate sudi un determinato territorio.

Ai fini della verifica dell’aggravio del carico urbanisticodell’opera da ultimo realizzata si deve tenere conto anche dell’incidenza delle opereprecedentemente realizzate nella medesima area ed a tal fine le dimensioni degliimmobili possono costituire un valido elemento da prendere in considerazione».

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla sussistenzadel periculum in mora al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente aisensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così deciso il 07/07/2026Il Consigliere estensore La PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1964Moccia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1987Moccia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/10/1984Moccia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/07/1987Moccia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1993Immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del 03/03/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] VetereUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni, per l’udienza camerale ex art. 127 c.p.p. con discussioneorale, chiesa dalla Difesa, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli in difesa di [OSCURATO:PERSONA] MariaGrazia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e dell’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il quale ha esposto le motivazioniposte alla base del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell’8 aprile 2025, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA] confermò il decreto del 3 marzo 2025, con cui il G.I.P. del [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo del condomi-nio [OSCURATO:PERSONA], sito nel Comune di Castelvolturno, località villaggio CoppolaPinetamare, via Rosmery, essendo stata la misura reale adottata in relazione aireati di cui agli art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. lgs. n. 42del 2004 (capi A e B), contestati, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];fatti commessi in Castelvolturno dal 2012 con condotta perdurante.2. Avverso quella prima ordinanza del Tribunale sammaritano, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., MarioMoccia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GraziaGranillo, tramite il loro comune difensore di fiducia, ebbero a proporre ricorso percassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli art. 125 e 321cod. proc. pen. e il difetto assoluto di motivazione rispetto al periculum in mora,rilevando che il reato di lottizzazione abusiva per cui si procede si riferirebbe aun’attività illecita posta in essere dai precedenti proprietari del fabbricato al mo-mento della sua costruzione, risalente a prima del 1985, venendo in rilievo unbene da almeno 40 anni in uso ai privati, al pari di tutti gli altri fabbricati circostantiche diedero vita, negli anni 60-80, al cd. [OSCURATO:PERSONA].Per tutte le eventuali condotte illecite, si sottolineava, è ormai maturata laprescrizione, fermo restando che la complessa situazione del cd. villaggio [OSCURATO:PERSONA],all’interno del quale rientra il manufatto in sequestro, è stata definitivamente ri-solta dapprima con l’accordo di programma del 2003 e poi con l’atto di transazionee permuta del 2005, avendo tali atti comportato la regolarizzazione delle opere ivirealizzate. Dunque, alcun periculum in mora sarebbe ravvisabile nel caso di spe-cie, non potendo i [OSCURATO:PERSONA] rispondere a titolo di concorso nell’originaria lottizzazioneabusiva ascrivibile ai componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], essendo l’acquisto delfabbricato lecitamente avvenuto nel 2012, senza che da tale periodo in poi vi siastato alcun aumento di volumetria e senza che alcun rilievo sia stato mosso dalComune, rispetto alle modifiche, del tutto marginali, che hanno riguardato il ma-nufatto.3. Con la sentenza n. 272 del 16/10/2025 dep. il 07/01/2026 la Terza Se-zione Penale di questa Corte ha annullato la prima ordinanza del tribunale sam-maritano, di cui si è detto al §1, limitatamente alla sussistenza del periculum inmora e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.Come si legge in quella prima sentenza di legittimità: «occorre evidenziareche le censure sul giudizio concernente il periculum in mora sono meritevoli diaccoglimento. Al riguardo deve richiamarsi il principio elaborato dalle Sezioni Unitedi questa Corte (cfr. sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, ricorrente[OSCURATO:PERSONA]), secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321,comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., devecontenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportarealle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell'effetto ablativo della confi-sca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di seque-stro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscareato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero diquelli confiscabili “ex lege”. Si è infatti sottolineato che il decreto di sequestro devespiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per qualiragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nasce-rebbero solo a giudizio concluso, per cui la valutazione del periculum non potrànon riguardare esattamente tale aspetto, dando cioè atto degli elementi indicatividel fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diver-samente, la confisca rischierebbe di divenire successivamente impraticabile. Ciòcomporta, tuttavia, la diversa modulazione del contenuto motivazionale del prov-vedimento a seconda, non già della diversa tipologia formale della confisca cui ilsequestro è finalizzato (se, cioè, definita, dalla legge, come obbligatoria ovverocome facoltativa), ma dei riflessi del necessario giudizio prognostico sull’an delsequestro. Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualifi-cazione formale della confisca come obbligatoria o come facoltativa, e ciò non soloperché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativadi qualificare in un senso o nell’altro le predette misure non in base alle loro ca-ratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nellafunzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma so-prattutto perché non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentatodall’anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevol-mente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrareanche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili. La distin-zione tra confisca obbligatoria e facoltativa, in tal senso, rischia di essere artificiosae foriera di conseguenze illogiche, non comprendendosi perché, per restare al casodel sequestro di un bene quale profitto del reato, la prescrizione che imponga laconfisca del bene all’esito del giudizio e unicamente a seguito di una pronuncia dicondanna o di applicazione della pena dovrebbe, per ciò solo, nel caso di cui all’art.322 ter cod. pen., esentare il giudice della cautela, a differenza di quanto richiestodall’art. 240 cod. pen., dall’onere di spiegare perché, ancor prima che tali condi-zioni si realizzino, il bene debba essere sequestrato, in tal modo finendosi, infatti,per eludere un presupposto posto dal legislatore a garanzia del principio di pre-sunzione di non colpevolezza. Del resto, anche a volersi fondare sulla sola carat-terizzazione normativa della misura, il fatto che la confisca sia stabilita come “ob-bligatoria” non basterebbe, evidentemente, a rendere “obbligatorio” anche il se-questro dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. se non altro perché, sulla base didetta norma generale e onnicomprensiva, il giudice, come già osservato, “può”, equindi non “deve”, adottare la misura cautelare. Se, dunque, il criterio su cui pla-smare l’onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rappor-tato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi necessario, conriferimento al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, che il prov-vedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more delgiudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Un’esi-genza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preser-vare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esitodel processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo, di cui non sipuò non cogliere il parallelismo rispetto al sequestro conservativo ex art. 316 cod.proc. pen. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garan-tire l’effettività delle statuizioni relative al “pagamento della pena pecuniaria, dellespese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”, pre-senta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statui-zioni, anch’esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono. Taleimpostazione è stata ripresa dall’evoluzione giurisprudenziale successiva alla citatasentenza delle Sezioni Unite, essendosi ad esempio ribadito (cfr. Sez. 3, n. 47054del 22/09/2022, Rv. 283910 e Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Rv. 283694) cheil provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria exart. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, deve contenere la concisa motivazione anchedel “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anti-cipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi esclu-dere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura ob-bligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario».Rilevava, ancora il precedente giudice di legittimità in relazione alla prece-dente ordinanza che: «2.1. In applicazione delle coordinate interpretative appenaesposte, non può non rimarcarsi che i giudici del riesame hanno sostanzialmenteomesso di pronunciarsi sul requisito del periculum in mora, limitandosi ad affer-mare (pag. 13 dell’ordinanza impugnata), in maniera assertiva, che “sussistendoil fumus del reato di lottizzazione abusiva, si impone il sequestro dell’immobile,mobili oggetto di lottizzazione abusiva sono soggetti a confisca obbligatoria”. Or-bene, tale apparato argomentativo si traduce in una sostanziale elusione dei prin-cipi fissati dalla ricordata “sentenza [OSCURATO:PERSONA]”, non essendo stato affrontato nell’or-dinanza impugnata il tema ben più pregnante della verifica delle ragioni che, inconcreto, avrebbero reso necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispettoalla definizione del giudizio, non potendosi in tal senso prescindere né da una di-samina complessiva della vicenda illecita, almeno con riferimento al ruolo in essaassunto dagli odierni ricorrenti, né dall’ulteriore considerazione che ogni attivitàsull’immobile, anche se autorizzata, costituisce pur sempre una ripresa della lot-tizzazione abusiva (in termini Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Rv. 282162)».4. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hanuovamente confermato il decreto del 3 marzo 2025, con cui il G.I.P. del [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo del [OSCURATO:PERSONA] di Castelvolturno.5. Ricorrono avverso tale provvedimento, a mezzo dei comuni difensori difiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in per-sona del l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore di fiducia, dedu-cendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva-zione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.Con un primo motivo i difensore ricorrenti denunciano violazione di legge edifetto di motivazione per omessa motivazione in ordine agli argomenti, tutti affe-renti al periculum in mora ed oggetto della consulenza tecnica a firma dell’Arch.[OSCURATO:PERSONA] (riallegata al ricorso) che il difensore ricorrente ricorda, dopo il rinvio delprimo giudice di legittimità, avere depositato al tribunale sammaritano, nella qualesi poneva attenzione proprio al tema del periculum in mora, affrontando, in ma-niera specifica, l'importante profilo del carico urbanistico in loco, con particolareriferimento alla tipologia degli interventi strutturali eseguiti dal Gruppo imprendi-toriale [OSCURATO:PERSONA]. Lavori edili realizzati, comunque, a distanza di molti anni dall'ac-quisto del fabbricato.Si sottolinea in ricorso che anche in tale atto difensivo, nel descrivere lasituazione particolare dell'immobile ed i lavori eseguiti, si evidenziava come nonvi fosse la possibilità di ravvisare alcun incremento volumetrico dello stesso. Conparticolare riferimento alle formalità relative al cambio di destinazione d'uso, an-che l'Arch. [OSCURATO:PERSONA] rimarcava come lo stesso "cartolarmente" non sia ascrivibileai [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, parte alienante ("MIRABELLA S.p.a.") aveva protocollato sem-plice istanza di variazione all'[OSCURATO:PERSONA] del Catasto in data 24/11/2012, ed ovvero,prima dell'atto dì compravendita in favore della [OSCURATO:PERSONA].Tale inconfutabile dato — si legge in ricorso — è riportato nell'impugnataordinanza (cfr. 50° e 60° rigo di pag. 3) e, correttamente, in tutti gli atti di inda-gine (C.T. Procura, richiesta e decreto di sequestro), salvo poi esser "stravolto" edinvertito perché ascritto ai [OSCURATO:PERSONA] (cfr. primi 3 righi di pag. 10 dell'impugnataordinanza). Per inciso si precisa che il Comune di Castelvolturno non ebbe mai arecepire né a adottare il cambio di destinazione d'uso da residenziale a turistico.L'istanza fu infatti protocollata nei soli uffici del Catasto nel lontano 1995. Nulla èriferito al riguardo nelle motivazioni redatte dal Tribunale.Tali contraddizioni ed omissioni, nonché, il travisamento degli atti, seppurriferiti in gran parte al fumus commissi delicti, minerebbero, a parere della difesa,l'intero scarno impianto motivazionale relativo anche al periculum in mora.Gli interventi di natura edile eseguiti dai [OSCURATO:PERSONA] (previa rinunzia alleprecedenti istanze di condono presentate dall'alienante nel 1985 e nel 1994)determinarono un abbattimento dei volumi preesistenti proprio ai fine diconsentire il corretto ripristino dello stato d'uso originario per l'intero edificio(cfr. folio 11 ed allegato 2 della C.T. difensiva allegata - qui ali. B).Viene ancora sottolineato, in questa sede, che tale intero elaboratoperitale di parte, si incentrava tutto sull'esame del periculum in mora e, dunque,sull'eventuale aggravio delle conseguenze del reato, ove vi fosse stata la restitu-zione del bene in favore del richiedente.Il Tribunale del riesame — ci si duole — affrontando il tema del periculumin mora, avrebbe seguito un percorso assolutamente astratto, omettendo, di fatto,una motivazione concreta sugli elementi necessari per la valutazione degli aspettiche avevano determinato l'annullamento del suo primo provvedimento.Orbene, indipendentemente da quella che poteva essere l'impostazionetesa alla ricostruzione del concetto di "carico urbanistico", nonché alla individua-zione dei presupposti del medesimo, si sottolinea che il tribunale sammaritanoaveva l'obbligo di prendere in considerazione - anche al solo fine di confutarle - lededuzioni operate dalla difesa attraverso anche e soprattutto con l'elaborato tec-nico che, proprio sulla questione afferente all'incremento di peso urbanistico,aveva dedicato la propria attenzione.Leggendo il provvedimento del riesame, ci si rende, invece, conto, in tesidifensiva, che manca anche un solo generico richiamo alla C.T. [OSCURATO:PERSONA], per cui siè in presenza di una motivazione inesistente anche da un punto dì vista grafico,fossero volute - come è avvenuto - disattendere.Con il secondo motivo si lamentano violazione di legge e difetto di motiva-zione in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. nonché all'art. 627 cod. pen. eomessa motivazione in ordine al periculum in mora e al mancato adeguamentoalla regola di giudizio indicata nel provvedimento di rinvio.Correttamente — si sottolinea — il tribunale sammaritano si sofferma sulsolo periculum in mora dal momento che in relazione al fumus la Corte di legitti-mità aveva ritenuto di confermare il primo provvedimento emesso dal tribunale.Purtuttavia, si rileva in ricorso che al punto 2 ed al successivo punto 2.1.della propria pronuncia, la Corte di legittimità si era soffermata, in maniera arti-colata, sulla problematica del periculum in mora.Momento centrale dell'intervenuto annullamento era rappresentato dallainidoneità e insufficienza del riferimento alla possibilità di una confisca obbligatoria(data la tipologia del reato), per giustificare la sussistenza del periculum in mora.In sostanza, non poteva in alcun modo ritenersi sussistente il periculum inmora per il solo fatto che il reato contestato prevedesse l'obbligatorietà della con-fisca. Ove ciò fosse stato, infatti, si sarebbe dovuto affermare il diverso principiosecondo cui il solo fumus del reato avrebbe sempre reso possibile il sequestro,anche in assenza di una verifica del periculum. Pertanto, ribadiva la Corte, in ma-niera specifica, che il sequestro rappresentava una ipotesi applicativa e non unepilogo ineludibile.In tale contesto, il precedente giudice di legittimità aveva individuato lanecessità di specificare le ragioni concrete che giustificavano il sequestro.Sulla scorta di tali elementi, il tribunale, dopo aver riportato integralmenteil contenuto del provvedimento già annullato, esponeva le proprie motivazioni so-stanzialmente solo al folio 10 dello stesso. Dopo aver ricordato che la Cassazioneaveva escluso qualsiasi "automatismo di sorta" tra confisca obbligatoria e seque-stro penale, sussistendo a carico dei giudici della cautela un onere motivazionalesia in caso di confisca obbligatoria che facoltativa, passava ad esaminare le ragionisu cui fondare la eventuale sussistenza del periculum in mora.Ebbene, per il ricorrente da tale angolazione, la motivazione si tradurrebbein una serie di asserzioni del tutto apparenti e svincolate da una verifica di fattoche sarebbe stata, invece, necessaria, soprattutto ove si consideri, ribadendolo,che nella consulenza difensiva erano state fornite una serie di indicazioni in fattoche escludevano l'incremento di carico urbanistico: e ciò, sia in considerazionedella riduzione volumetrica della struttura (in seguito all'intervento "materiale"operato dal [OSCURATO:PERSONA]) sia in considerazione della modifica della destinazione d'uso,rispetto alla quale non ne veniva individuata la effettiva incidenza, ma neanche lacorretta paternità.L'approfondimento di tali aspetti — si sostiene — risultava di particolarerilevanza, ove si consideri che il concetto di "carico urbanistico" non può esseredesunto da valutazioni e/o considerazioni astratte, ma deve ricollegarsi ad unaverifica in concreto che dia evidenza delle conseguenze determinate sull'assettourbanistico dall'intervento edilizio.Ricorda il ricorrente che il tema è stato ampiamente affrontato dalla giuri-sprudenza penale ed amministrativa. E che, sin dalla pronuncia delle Sezioni Uniten. 2878 del 29/01/2003 si è sottolineato come, pure in assenza di una specificadefinizione del concetto di "carico urbanistico", lo stesso va ricostruito sulla scortadelle coordinate normative che si desumono da vari istituti di diritto urbanistico,in primis gli standard di cui al D.M. 1444/68.In tale pronuncia, prosegue il ricorso, testualmente si legge: «…in altri ter-mini il giudice deve determinare, in concreto, il livello di pericolosità che l’utilizza-zione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutelapenale in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventivacautelare».Continua la pronuncia, sottolineando la necessità dì parametrare, ancora esempre in concreto, la situazione di fatto con i pericoli derivanti dalla libera dispo-nibilità del bene.Lo stesso concetto — si sottolinea — è stato ancora ripreso da Sez. 3, n.36104 del 22/09/2011, che ha ulteriormente ribadito la necessità di una verificain concreto, dovendosi individuare la reale compromissione degli interessi tutelatidalla norma per poter legittimamente imporre un vincolo reale.Sulla stessa linea, peraltro, si sottolinea in ricorso, appaiono muoversi an-che la giurisprudenza amministrativa e la dottrina, che, nel delineare il concetto di"carico urbanistico", lo pongono in relazione ad un aggravio della condizione affe-rente all'uso delle infrastrutture esistenti.Trattandosi, pertanto, di una determinazione che deriva da una verificaconcreta e/o di fatto, la stessa non può essere rimessa alla generica indicazionedel cambio di destinazione d'uso anche alla luce della ricostruzione e delle consi-derazioni svolte in premessa sul tema.In sostanza ci si duole che il tribunale campano. nel valutare l'ipoteticoaggravio del carico urbanistico non abbia considerato che:a) L'immobile aveva ab origine una corretta destinazione residenziale a fardata dalla sua ultimazione risalente almeno a 40 anni or sono.b) Detta destinazione emergeva in maniera chiara dalle schede catastalidegli anni 1990 già acquisite in atti, nonché, dai certificato di abitabilità per usoresidenziale rilasciato dal Comune (il richiamo è all’ ali. 2 della C.T. allegata alricorso);c) La richiesta di cambio di destinazione d'uso (protocollata nel novembre2012 a cura della "MIRABELLA S.p.a." solo all'[OSCURATO:PERSONA] del Catasto ma mai recepitadal competente [OSCURATO:PERSONA], nel quale risultava l'originario uso residenzialemai modificato) ripristinava catastalmente la corretta originaria destinazione. Talerichiesta andava intesa come atto necessario ad elidere la discrasia di carattereamministrativo creatasi. Tale esigenza era inoltre presupposta indispensabile epropedeutica alla corretta stipula del rogito notarile sottoscritto nel successivo di-cembre 2012, dal notaio [OSCURATO:PERSONA];d) La volumetria complessiva dell'immobile veniva, pertanto, successiva-mente e coerentemente ripristinata dai [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi di pacifica riduzione dellavolumetria eseguita mediante semplici attività di demolizione, tutte richiamate edocumentate nella C.T. dell'Arch. [OSCURATO:PERSONA] ma anche in tutti gli atti processuali;e) L'intera area, ove insiste il complesso de quo, è ampiamente urbanizzatae l'intero Comune di Castelvolturno, pur avendo una limitata vocazione turistica,è sostanzialmente un centro abitato già ad altissima densità (circa 450 abitantiper chilometro quadrato). L'intero insediamento urbano è completo da tempo ditutte le infrastrutture primarie e secondarie (strade, parcheggi, fogne, scuole, ca-serme ed ospedale, etc.). Sarebbe errato, pertanto, ritenere percettibile l'inci-denza e l'aggravio urbanistico, attesi i circa 35 mila residenti negli oltre 70 chilo-metri quadrati di superficie del Comune di Castelvolturno.Tutti tali elementi — lamenta il ricorrente — dovevano essere consideratidal provvedimento impugnato che, invece, reitera il percorso logico argomentativoposto a fondamento del suo primo provvedimento. Il tribunale sammaritano nonprende atto della necessità di individuare quale fosse, comunque, la rilevanza con-creta dei lavori finalizzati al ripristino/modificazione della destinazione d'uso sulcarico urbanistico già esistente, in ossequio al giudizio di annullamento.Anche nel provvedimento impugnato, dunque, il Tribunale, in tesi difensiva,avrebbe reiterato gli stessi limiti ed erronei approcci che avevano portato alla con-ferma del decreto di sequestro, senza misurarsi né con la sentenza di annulla-mento, né, tantomeno, con gli argomenti puntuali elaborati e documentati nellaC.T. [OSCURATO:PERSONA].Errata sarebbe, infine, anche la considerazione che si legge nell’ordinanzaimpugnata, ove si ritiene addirittura altamente probabile l'alienazione a terzidell'immobile, nelle more del processo, in caso di libera disponibilità del bene.Ipotizzare tale evenienza sarebbe erroneo — sottolinea il ricorrente — sulla basedi una elementare circostanza: la eco mediatica data alla vicenda e la trascrizionedel provvedimento di sequestro (nonché l'auspicata trascrizione del dissequestro)difficilmente potrebbero indurre un terzo all'acquisto dell'immobile. All'esito deldibattimento, l'eventuale confisca, infatti, ricadrebbe, in caso di condanna, inevi-tabilmente in capo all'incauto futuro acquirente. In tale ipotesi, infatti, l'acquisi-zione al patrimonio comunale sarebbe, comunque, ineludibile. All'eventuale terzoin buona fede, ma anche all'eventuale speculatore, non rimarrebbe che la solaazione di rivalsa nei confronti dell'alienante "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", societàche, sottolinea conclusivamente il ricorrente, è a tutt'oggi ampiamente solvibile.Per le ragioni sin qui esposte, il ricorrente insiste per l'annullamento delprovvedimento impugnato con o senza rinvio.6. Le parti hanno reso le conclusioni orali riportate in epigrafe all’udienzaex art. 127 con discussione orale, richiesta dalla Difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi sopra illustrati sono fondati e, pertanto, l’impugnata ordinanzava annullata limitatamente al profilo del periculum in mora con rinvio per nuovogiudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Ed invero il provvedimento impugnato, la cui reale motivazione nella realtàconsta di una pagina (la n. 10) in quanto le pagg. da 1-9 constano dell’(inutile)trascrizione del contenuto del provvedimento dell’8/4/2025 annullato con rinviodal precedente giudice di legittimità limitatamente al solo periculum in mora e che,per la parte relativa al fumus commissi delicti del reato di lottizzazione abusivaconteneva proposizioni ormai non rimettibili in discussione.La scarna motivazione del provvedimento impugnato, come si dirà più spe-cificamente in seguito, contiene da un lato affermazioni in punto di diritto sbagliatee, dall’altro, enunciazioni di assoluta genericità che non si confrontano con le do-glianze difensive, supportate dai dati tecnici introdotti con la consulenza tecnica diparte dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA] che il tribunale sammaritano non pare avere proprio esa-minato, e con la necessaria valutazione in concreto dell’incremento del c.d. caricourbanistico, che veniva sollecitata dalla sentenza di annullamento.I giudici sammaritani, va ribadito, operano delle affermazioni che in chiavegenerale sono anche corrette, come quella secondo cui la diversa destinazione diuna struttura alberghiera ad immobile ad uso residenziale finisce per incidere ne-gativamente sul c.d. “carico urbanistico” della zona in cui avviene, ma poi nonchiariscono tutta una serie di elementi del caso concreto, negandosi al confrontocon i rilievi tecnici proposti dalla Difesa. Ad esempio, non si risponde all’obiezionedifensiva secondo cui l’immobile di cui si tratta sarebbe stato destinato ab initioad uso residenziale. Così come non si chiarisce, in concreto, cosa è accaduto a fartempo dal 2012. Data alla quale la Difesa fa risalire il cambio di destinazione d’usoda parte dei precedenti proprietari. In che stato sono stati questi immobili in oltredodici anni? Erano stati già frazionati? Sono stati abitati? E quando? Quali sono gliulteriori lavori compiuti e in che epoca? Che elementi ci sono per ritenere prossimaun’alienazione di tali immobili?A tali quesiti, una risposta ai quali si rendeva necessaria ai fini di una valu-tazione di concretezza e di attualità del periculum in mora, in relazione all’aggraviodel c.d. carico urbanistico, l’ordinanza impugnata non risponde.2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, ai sensi dell’art.321 cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo è subordinata allasussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reatopossa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commis-sione di altri reati. E che l’art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze inmateria di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazionepossa essere proposto per sola violazione di legge, con la giurisprudenza di questaCorte, anche a Sezioni Unite, che ha più volte ribadito come in tale nozione deb-bano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizidella motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a soste-gno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coe-renza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U. n. 25932 del 29/5/2008, Iva-nov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez.3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296).Inoltre, è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per vio-lazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tuttoassente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per ren-dere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nelprovvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv.254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimentoimpugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323,476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazionee direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, maaveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quantoprospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che sifosse trattato di mere irregolarità amministrative).Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'ob-bligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare unelemento essenziale dell'atto.Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il co-dice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante comeper le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costi-tuente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è invecenecessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicendaanche in semplici termini di "fumus".3. Ebbene, nel caso in esame, si è all’interno di tali ipotesi perché il Tribu-nale di [OSCURATO:PERSONA] non pare avere seguito le pur chiare indicazionidella sentenza con cui la Corte di legittimità aveva richiesto non di valutare il fu-mus commissi delicti, bensì di valutare se vi fosse un periculum in mora che giu-stificasse l’adizione del vincolo reale in attesa della confisca che poi sarebbe potutaintervenire all’esito del processo.Siamo di fronte a vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.Il precedente giudice di legittimità aveva chiaramente indicato le coordinateermeneutiche nella sentenza “[OSCURATO:PERSONA]” delle Sezioni Unite e di Sez. 3, n. 30673 del24/06/2021, Rv. 282162, evidenziando come nella precedente ordinanza nonfosse stato affrontato «il tema ben più pregnante della verifica delle ragioni che,in concreto, avrebbero reso necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispettoalla definizione del giudizio, non potendosi in tal senso prescindere né da una di-samina complessiva della vicenda illecita, almeno con riferimento al ruolo in essaassunto dagli odierni ricorrenti, né dall’ulteriore considerazione che ogni attivitàsull’immobile, anche se autorizzata, costituisce pur sempre una ripresa della lot-tizzazione abusiva».Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281848 – 01 ha fugato ognidubbio sul fatto che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321,comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen.,deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rappor-tare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo dellaconfisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi disequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione co-stituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene alnovero di quelli confiscabili "ex lege" (fattispecie relativa a sequestro preventivofinalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiaritoche l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si sof-fermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modi-ficato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato).Il principio è stato ribadito da Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti,Rv. 283694 – 01 e da Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619 –01 che, oltre a ribadire il principio che il provvedimento di sequestro preventivo dicui all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedi-menti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, devecontenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare -nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alleragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla de-finizione del giudizio con sentenza, insiste fortemente, e condivisibilmente, sull’af-fermazione che si deve escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la peri-colosità alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessità didetta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso,porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confiscaobbligatoria che a quella facoltativa così come di proprietà o di valore, e senza chepossa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro (principioribadito da Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti, Rv. 283910 – 01, da Sez.3, n. 46245 del 18/10/2022, Marchetti, Rv. 283836 – 01, da Sez. 6, n. 48333 del03/11/2022, Sailis, Rv. 284073 – 01, da Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep.2024, Fiore, Rv. 286021 – 01 e da Sez. 6, n. 18367 del 16/04/2026, Rizioli, Rv.290039 – 01 che ricordano come la motivazione anche del "periculum in mora",da rapportare, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misurareale).4. Come si anticipava in precedenza, il tribunale sammaritano incorre, inprimis, in un errore di diritto laddove afferma che poiché «l'intero fabbricato con-dominiale n. 3 sito in Castelvolturno al [OSCURATO:PERSONA] è stato realizzato in assenzadi titolo edilizio valido dunque deve considerarsi, allo stato degli atti, completa-mente abusivo; ciò in quanto l'assenta concessione n. 149 del 14.3.1964, men-zionata dalla difesa quale potenziale abilitazione sanante, è stata accertata qualeinesistente e mai rilasciata dunque da considerarsi tamquam non esset» e che,pertanto «già solo sulla scorta ditale presupposto, si dovrebbe considerare sussi-stente il periculum in mora in quanto se è vero che è necessario spiegare le ragioniper le quali non è possibile attendere l'esito del giudizio per anticipare la confisca,è altrettanto vero che, nell'ipotesi di beni la cui fabbricazione, uso, porto, deten-zione o alienazione, costituisca reato, la motivazione potrà limitarsi ad esplicitareche la res rientri nel predetto novero (cfr., ex multis, SS.UU. pen. n. 36959 del 124.06.2021)».Il provvedimento, sul punto, mostra di non aver compreso il dictum delprecedente giudice di legittimità, laddove pacificamente l’edificio è l’oggetto-pro-dotto del reato di lottizzazione abusiva e per esso è prevista la confisca obbligato-ria, ma proprio la sentenza di annullamento ha ribadito che non basta l’obbligato-rietà della confisca a giustificare il sequestro, dovendosi dar conto dell’esistenzadel periculum in mora.Del resto, se fosse corretta l’affermazione del tribunale sammaritano nonsi comprenderebbe perché il precedente giudice di legittimità avrebbe annullato laprecedente ordinanza sul punto del periculum in mora.5. A ben guardare la motivazione del tribunale sammaritano in punto dipericulum in mora che gli era stata sollecitata dal precedente giudice di legittimitàsi compendia nelle seguenti affermazioni che si leggono sempre a pag. 10 delprovvedimento impugnato: «Ad ogni buon conto, non può trascurarsi il dato inforza del quale la trasformazione della destinazione d'uso da ricettivo-turistico aresidenziale abitativo comporti un inevitabile aggravio del carico urbanistico conrelativo aumento della domanda di infrastrutture e servizi (parcheggi, fogne, traf-fico). A tal uopo, è appena il caso di precisare che la tesi difensiva in forza dellaquale non vi sarebbe alcun aggravio urbanistico, non essendo intervenuto un au-mento della volumetria, non coglie nel segno e non risulta suscettibile di accogli-mento. Difatti, in assenza di permesso di costruire, è idonea ad incidere sul c.d."carico urbanistico", l'alterazione della consistenza originaria del manufatto perdestinazione e possibile abitabilità in quanto essa impatta sulle esigenze urbani-stiche primarie e secondarie valutate dalla P.A. in sede di pianificazione territoriale,determinando, quindi, un aggravamento delle conseguenze dannose del reato.Non è chi non veda, infatti, che, ai fini del carico urbanistico, un conto è conside-rare una struttura alberghiera, che, in una località balneare, è aperta solo per imesi estivi e non è detto che sia occupata completamente, altro conto è conside-rare una struttura ad uso abitativo, che può essere occupata stabilmente da pro-prietari o inquilini per tutto l'anno, con utilizzo sicuramente più alto dei servizi e,conseguentemente, con un aggravio per le opere di urbanizzazione primarie e se-condarie. Sotto altro profilo, il sequestro è giustificato anche dalla probabile alie-nazione a terzi che potrebbe avere luogo, nelle more del processo, con la liberadisponibilità dei beni in capo agli odierni indagati».Si tratta, in realtà, come si anticipava al § 1, di affermazioni corrette, madel tutto generiche e che non paiono confrontarsi con il dato che si sta parlando diimmobili (che peraltro non si chiarisce se essere già abitati e da quanto tempo)situati in un’area, ove insiste il complesso de quo, ampiamente urbanizzata (l'in-tero Comune di Castelvolturno, pur avendo una limitata vocazione turistica, è so-stanzialmente un centro abitato già ad altissima densità, con circa 35 mila resi-denti negli oltre 70 chilometri quadrati di superficie del Comune di Castelvolturnocirca 450 abitanti per chilometro quadrato e l'intero insediamento urbano è com-pleto da tempo di tutte le infrastrutture primarie e secondarie (strade, parcheggi,fogne, scuole, caserme ed ospedale, etc.).Il tribunale sammaritano si sarebbe dovuto confrontare con le tesi difensivee con i contenuti della consulenza tecnica a firma dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA] e spiegare inconcreto in che cosa vede il periculum in mora, in attesa della confisca che inter-verrebbe alla fine del procedimento, nelle more, di aggravio urbanistico.Il tribunale sammaritano non l’ha fatto, e tale deficit motivazionale dovràessere colmato dal giudice del rinvio, dovrà confrontarsi con le obiezioni difensivesecondo cui:a) l'immobile aveva ab origine una corretta destinazione residenziale a fardata dalla sua ultimazione risalente almeno a 40 anni or sono;b) detta destinazione emergeva in maniera chiara dalle schede catastalidegli anni 1990 già acquisite in atti, nonché, dai certificato di abitabilità per usoresidenziale rilasciato dal Comune (il richiamo è all’all. 2 della C.T. allegata al ri-corso);c) la richiesta di cambio di destinazione d'uso (protocollata nel novembre2012 a cura della "MIRABELLA S.p.a." solo all'[OSCURATO:PERSONA] del Catasto ma mai recepitadal competente [OSCURATO:PERSONA], nel quale risultava l'originario uso residenzialemai modificato) ripristinava catastalmente la corretta originaria destinazione. Talerichiesta andava intesa come atto necessario ad elidere la discrasia di carattereamministrativo creatasi. Tale esigenza era inoltre presupposta indispensabile epropedeutica alla corretta stipula del rogito notarile sottoscritto nel successivo di-cembre 2012, dal notaio [OSCURATO:PERSONA];d) La volumetria complessiva dell'immobile veniva, pertanto, successiva-mente e coerentemente ripristinata dai [OSCURATO:PERSONA], con una riduzione della volumetriaeseguita mediante semplici attività di demolizione, tutte richiamate e documentatenella C.T. dell'Arch. [OSCURATO:PERSONA] ma anche in tutti gli atti processuali;e) non vi sono elementi per ritenere che, in concreto, siano in vista dellealienazioni degli immobili.6. Dovendosi ricordare, in punto di diritto, che è pacifico che in tema direati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzaticoncretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguitied anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato iltermine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteri-stiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono(Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282162 – 01). Ma questo è il temadel fumus commissi delicti del reato di lottizzazione su cui il giudice del rinvio nonavrà nessuna necessità di tornare, perché era stato già ampiamente motivato eritenuto immune da censure già dalla sentenza 272/2026 di questa Corte di legit-timità).Il tema da affrontare in concreto, invece, è quello dell’effettivo pericolo diaggravio del carico urbanistico, confrontandosi con la tesi difensiva della riduzionevolumetrica della struttura (in seguito all'intervento "materiale" operato dal [OSCURATO:PERSONA]) e della modifica della destinazione d'uso che si assume essere risalente al2012.È stato sottolineato, ancora di recente, che, in tema di reati edilizi, costi-tuisce carico urbanistico l'effetto prodotto dall'insediamento primario in termini didomanda di strutture e di opere collettive in dipendenza del numero delle personeinsediate su un determinato territorio, sicché, ai fini della verifica, in fase caute-lare, del pericolo del suo aggravio per effetto della costruzione realizzata, dev'es-sere compiuta una valutazione dinamica delle conseguenze dell'attività edilizia sulterritorio, avendo riguardo anche all'incidenza delle opere in precedenza edificatesulla stessa area, le cui dimensioni possono costituire un valido elemento per ap-prezzare l'impatto complessivo dell'immobile (Sez. 3, n. 16085 del 13/02/2025,Lupi, Rv. 287986 – 01).Come autorevolmente spiegato in motivazione da Sez. U, n. 12878 del29/01/2003, Innocenti, la nozione di carico urbanistico «deriva dall'osservazioneche ogni insediamento umano è costituito da un elemento c.d. primario (abitazioni,uffici, opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere,uffici pubblici, parchi, strade, fognature, elettrificazione, servizio idrico, condutturedi erogazione del gas) che deve essere proporzionato all'insediamento primarioossia al numero degli abitanti insediati ed alle caratteristiche dell'attività da co-storo svolte. Quindi, il carico urbanistico è l'effetto che viene prodotto dall'insedia-mento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza delnumero delle persone insediate su di un determinato territorio. Si tratta di unconcetto, non definito dalla vigente legislazione, ma che è in concreto preso inconsiderazione in vari istituti di diritto urbanistico: a) negli standards urbanisticidi cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444 che richiedono l'inclusione, nella formazione deglistrumenti urbanistici, di dotazioni minime di spazi pubblici per abitante a secondadelle varie zone; b) nella sottoposizione a concessione e, quindi, a contributo siadi urbanizzazione che sul costo di produzione, delle superfici utili degli edifici, inquanto comportino la costituzione di nuovi vani capaci di produrre nuovo insedia-mento; c) nel parallelo esonero da contributo di quelle opere che non comportanonuovo insediamento, come le opere di urbanizzazione o le opere soggette ad au-torizzazione; d) nell'esonero da ogni autorizzazione e perciò da ogni contributo perle opere interne (art. 26 L. N. 47/1985 e art. 4 comma 7 l. 493/1993) che noncomportano la creazione di nuove superficie utili, ferma restando la destinazionedell'immobile; e) nell'esonero da sanzioni penali delle opere che non costituiscononuovo o diverso carico urbanistico (art. 10 L. n. 47/1985 e art. 4 L. 493/1993)».4.7.Tale nozione è stata ripresa e fatta propria da Sez. 3, n. 6599 del 24/11/2011,Susinno, non mass. sul punto, e, più nello specifico, da Sez. 3, n. 36104 del22/09/2011, Armelani, Rv. 251251 - 01, secondo cui l'incidenza di un interventoedilizio sul carico urbanistico dev'essere considerata con riferimento all'aspettostrutturale e funzionale dell'opera, ed è rilevabile anche nel caso di una concretaalterazione dell'originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione allavolumetria, alla destinazione o all'effettiva utilizzazione, tale da determinare unmutamento dell'insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianifica-zione, con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444. Spiega, in motivazione, la sentenza che «altre decisioni successive [a Sez.U, Innocenti] hanno ulteriormente delineato i termini della questione, richiamandol’attenzione sulla circostanza che il pericolo degli effetti pregiudizievoli del reato,anche relativamente al carico urbanistico, deve presentare il requisito della con-cretezza, in ordine alla sussistenza del quale deve essere fornita dal giudice ade-guata motivazione (Sez. 3 n. 4745/2008; conf. Sez. 6 n. 21734/2008; Sez. 2 n.17170/2010) e chiarendo che, a tal fine, l'abuso va considerato unitariamente(Sez. 3 n. 28479/2009; Sez. 3 n. 18899/2008). L'aggravamento del carico urba-nistico è stato riconosciuto anche con riferimento alle ipotesi di realizzazione diopere interne comportanti il mutamento della originaria destinazione d'uso di unedificio (Sez. 3 n. 22866/2007; conf. Sez. 4 n. 34976/2010). Nelle menzionatepronunce vengono, inoltre, indicate ipotesi specifiche di incidenza dei singoli in-terventi sul carico urbanistico, richiamando, ad esempio, il contenuto dell'articolo41-sexies Legge 17 agosto 1942, n. 1150 come modificato dalle leggi 122/89 e246/05 che richiede, per le nuove costruzioni ed anche per le aree di pertinenzadelle costruzioni stesse, la esistenza di appositi spazi per parcheggi in misura noninferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione (Sez. 3 n.28479/09, cit.); la rilevanza di nuove costruzioni in termini di esigenze di tra-sporto, smaltimento rifiuti, viabilità etc. (Sez. 3 n.22866\07, cit.); l'ulteriore do-manda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioniminime di spazi pubblici per abitante nella zona urbanistica interessata (Sez. 3 n.34142/2005)». Dunque, occorre valutare anche la “metratura” degli immobilipreesistenti all’ultima edificazione, in quanto questa fornisce dati sufficienti e ido-nei a calcolare il complessivo impatto di tali immobili (compreso l’ultimo in ordinedi tempo) sul carico urbanistico gravante sull’area essendo evidente che anche larealizzazione di una sola unità abitativa in più non può che aumentare la domandadi ulteriori servizi (si pensi, a titolo di puro esempio, all’incidenza che hanno lesuperfici degli immobili ai fini del calcolo del quantum della tassa sui rifiuti, cd.TARI, e del costo del relativo servizio di smaltimento; art. 1, commi 639 e segg.,legge b. 147 del 2013).Del resto, l’art. 3 D.M. n. 1444 del 1968 — normativa fondamentale cheancora stabilisce i limiti inderogabili in materia di urbanistica ed edilizia, come ledistanze minime tra edifici, l'altezza massima e la quantità di spazi pubblici (stan-dard urbanistici) che i Comuni devono garantire —àncora le dotazioni minime inderogabili di spazi pubblici e privati per ogni singolo abitante (da insediare o giàinsediato) in termini di metri quadri a disposizione di ciascuno di essi. Dunque, èevidente che la maggiore o minore dimensione dello spazio abitativo concorre adefinire il fabbisogno di opere di urbanizzazione primaria e secondaria che la rea-lizzazione dell’immobile inevitabilmente comporta. Non a caso l’incidenza deglioneri di urbanizzazione prima e secondaria è parametrata anche all’ampiezza eall’andamento demografico dei comuni e ai limiti e rapporti minimi inderogabilifissati in applicazione dell’art. 41-quinquies legge n. 1150 del 1942 (art. 16,comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001).Il giudice del rinvio dovrà, dunque, tenere presente il seguente principio didiritto, che va riaffermato: «in tema di reati urbanistici, il cd. carico urbanisticocostituisce l'effetto prodotto dall'insediamento primario in termini di domanda distrutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate sudi un determinato territorio. Ai fini della verifica dell’aggravio del carico urbanisticodell’opera da ultimo realizzata si deve tenere conto anche dell’incidenza delle opereprecedentemente realizzate nella medesima area ed a tal fine le dimensioni degliimmobili possono costituire un valido elemento da prendere in considerazione». P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla sussistenzadel periculum in mora al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente aisensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così deciso il 07/07/2026Il Consigliere estensore La PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 26246/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris