CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23/02/2026, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione impugnata, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in Palermo il 15/0/2021; Ritenuto che con le tre articolate censure riguardo l'elemento oggettivo dell'idoneità ad offendere dell'oggetto sequestrato, il giustificato motivo e la tenuità del fatto si richiede una revisione nel merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale, che invece su tali punti ha svolto motivazioni logiche, apprezzando le caratteristiche della mazza da baseball, le modalità di trasporto e l'implausibilità delle finalità ludiche a fronte del fatto che l'imputato non portava con sé gli altri attrezzi da giochi e occultava la mazza nel bagagliaio e sotto altri indumenti; ha infine escluso la particolare tenuità, argomentando dalle significative dimensioni dell'oggetto e di persuasivi precedenti giurisprudenziali relativi a condotte analoghe; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M1 O LUG 2026 L'ASSISTENT iIZIARIO Dott.ssa Kan ente