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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02602/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21761-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] mobili invalidi R.G.N. 21761/2018 Cron.

Rep.

Ud. 23/11/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 197/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2018 R.G.N. 553/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha accolto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA], invalido in percentuale superiore all’80 per cento, aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto ad accedere alla pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1 co. 8, d. lgs. n.503 del 1992, senza la dilazione della finestra annuale di cui all'art. 12 co. 1, d.l. n.78 del 2010; la Corte territoriale, richiamando propri precedenti, ha affermato che mancando, nel sistema, una norma che prevede l'espressa applicazione alla pensione anticipata d’invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, il legislatore ha inteso conservare ai soggetti particolarmente svantaggiati il regime più favorevole; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l’INPS contesta “Violazione dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122”; invoca un'interpretazione letterale della normativa in epigrafe ove, nel richiamare le pensioni di vecchiaia, e fissare, rispetto a esse, le relative "finestre" di pensionamento, la stessa non farebbe distinzione fra pensioni anticipate, mentre quanto al riferimento delle cd. finestre alle regole proprie degli "specifici ordinamenti", sostiene che lo stesso dovrebbe ritenersi rivolto anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi; il motivo è fondato; alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Cass.n. 30791 del 2022, Cass. n. 31001 del 2019, Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018); questa Corte ha affermato che l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1° gennaio 2012, nonè applicabile al caso in esame, atteso che l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, la causa va decisa nel merito, dichiarando il diritto dell’odierno controricorrente a godere della pensione di vecchiaia anticipata a far data dal 1 giugno 2015, con compensazione delle spese dell’intero processo per il sopraggiungere dell’orientamento qui seguito in epoca successiva alla proposizione delricorso in primo grado; in considerazione dell’accoglimento del ricorso, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, dichiara il diritto dell’odierno controricorrente a godere della pensione di vecchiaia anticipata a far data dal 1 giugno 2015.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21761-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] mobili invalidi R.G.N. 21761/2018 Cron. Rep. Ud. 23/11/2022 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 197/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2018 R.G.N. 553/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha accolto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA], invalido in percentuale superiore all’80 per cento, aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto ad accedere alla pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1 co. 8, d. lgs. n.503 del 1992, senza la dilazione della finestra annuale di cui all'art. 12 co. 1, d.l. n.78 del 2010; la Corte territoriale, richiamando propri precedenti, ha affermato che mancando, nel sistema, una norma che prevede l'espressa applicazione alla pensione anticipata d’invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, il legislatore ha inteso conservare ai soggetti particolarmente svantaggiati il regime più favorevole; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l’INPS contesta “Violazione dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122”; invoca un'interpretazione letterale della normativa in epigrafe ove, nel richiamare le pensioni di vecchiaia, e fissare, rispetto a esse, le relative "finestre" di pensionamento, la stessa non farebbe distinzione fra pensioni anticipate, mentre quanto al riferimento delle cd. finestre alle regole proprie degli "specifici ordinamenti", sostiene che lo stesso dovrebbe ritenersi rivolto anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi; il motivo è fondato; alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Cass.n. 30791 del 2022, Cass. n. 31001 del 2019, Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018); questa Corte ha affermato che l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1° gennaio 2012, nonè applicabile al caso in esame, atteso che l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, la causa va decisa nel merito, dichiarando il diritto dell’odierno controricorrente a godere della pensione di vecchiaia anticipata a far data dal 1 giugno 2015, con compensazione delle spese dell’intero processo per il sopraggiungere dell’orientamento qui seguito in epoca successiva alla proposizione delricorso in primo grado; in considerazione dell’accoglimento del ricorso, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, dichiara il diritto dell’odierno controricorrente a godere della pensione di vecchiaia anticipata a far data dal 1 giugno 2015. C
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