CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 1983
Cassazione n. 14984/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/06/1983 avverso l'ordinanza del 06/10/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione monocratica - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle seguenti sentenze: - sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24/10/2014 (passata in giudicato il 23/05/2014), relativa al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso in Milano il 17/12/2013; - sentenza del Tribunale di Milano in data 19/09/2014 (passata in giudicato il 18/10/2014), relativa al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso in Milano il 27/08/2014; - sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Milano in data 28/10/2011 (passata in giudicato il 21/11/2011), relativa al reato di evasione commesso in Milano il 19/10/2014; - sentenza del Tribunale di Milano del 14/10/2020 (passata in giudicato il 07/11/2020), relativa al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso in Milano il 03/07/2020; - sentenza del Tribunale di Milano del 02/03/2023 (passata in giudicato il 17/05/2023), relativa al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso in Milano il 10/02/2023. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., censurando - in modo particolare - la inadeguata considerazione dell'esser state tutte le condotte originate dalla necessità di procurarsi denaro, al fine di alimentare la propria dipendenza da droghe. 3. La doglianza posta e fondamento dell'impugnazione risulta inammissibile, in quanto incentrata su una mera critica versata in punto di fatto, lamentando essa come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate. Detta censura, altresì, appare meramente riproduttiva di profili di doglianza che, nel provvedimento impugnato, risultano già congruamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione. In tale ordinanza, invero, si evidenzia il lunghissimo lasso di tempo nel quale si sono snodati i fatti e, inoltre, la eterogeneità del reato di evasione rispetto alle ulteriori condotte accertate. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, quindi, ha ritenuto tali reati frutto di separate volizioni, nonché mera espressione di una generale propensione alla particolare forma di delinquenza, da parte del condannato. La motivazione adottata dal Tribunale di Milano, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec