Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1994
ECLI:EU:C:1994:254
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993J0132 - IT
Avis juridique important
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61993J0132
SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 16 GIUGNO 1994. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - GERMANIA. - [OSCURATO:PERSONA] MEMBRO. - CAUSA C-132/93.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-02715
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione fondata sulla nazionalità ° Divieto ° Inapplicabilità ad una situazione puramente interna ad uno Stato membro ° Applicazione di un divieto di discriminazione sancito dal diritto nazionale ° Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 7)
[OSCURATO:PERSONA] diritto comunitario non osta a che il giudice nazionale controlli la compatibilità con la propria Costituzione di una norma interna che sfavorisca i lavoratori nazionali rispetto ai cittadini di altri Stati membri, qualora i detti lavoratori nazionali si trovino in una situazione priva di connessione con quelle contemplate dal diritto comunitario.
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-132/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull' interpretazione della sentenza della Corte 28 gennaio 1992, causa C-332/90, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-341),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione (relatore), F.A. Schockweiler e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Repubblica federale di Germania, dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rispettivamente Ministerialrat e Regierungsdirektor presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agenti;
° per la Repubblica italiana, dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti;
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 marzo 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 16 marzo 1993, pervenuta in cancelleria il 31 marzo successivo, l' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione della sentenza della Corte 28 gennaio 1992, causa C-332/90, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-341, in prosieguo: la "sentenza [OSCURATO:PERSONA]").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta fra il signor [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, e la [OSCURATO:PERSONA], in ordine ad un rapporto di lavoro relativo ad un posto, designato con il codice Dp A7 Pt/M, comportante mansioni di "manutenzione del servizio tecnico di livello medio (...), sorveglianza e magazzinaggio".
3 Nel 1985 il signor [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato un periodo di tirocinio della durata di due anni, regolato da un contratto a tempo determinato, preordinato all' assunzione nel posto di cui sopra, dichiarando, in conformità del decreto del ministro federale delle Poste e Telecomunicazioni 14 maggio 1985, di impegnarsi ad accettare, al termine del periodo di tirocinio e previa ammissione alla prova attitudinale, la nomina in ruolo nell' impiego pubblico di cui trattasi. Al termine del periodo di tirocinio, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha ritrattato la sua dichiarazione ed ha chiesto di continuare a mantenere il rapporto di lavoro in questione in regime contrattuale. All' epoca dei fatti, la retribuzione percepita dal signor [OSCURATO:PERSONA] per il posto Dp A7 Pt/M era superiore a quella che gli sarebbe stata corrisposta per lo stesso posto in caso di nomina in ruolo come pubblico dipendente.
4 In seguito al rigetto della sua domanda, il signor [OSCURATO:PERSONA] è stato trasferito ad un posto di livello retributivo inferiore. Egli ha pertanto proposto un ricorso avverso tale decisione di trasferimento dinanzi all' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che, poiché l' accesso ai posti nel pubblico impiego è riservato ai soli cittadini tedeschi, questi ultimi sono i soli a non poter ricoprire come lavoratori a contratto un posto come quello di cui trattasi a tempo indeterminato, subendo, di conseguenza, una discriminazione ai sensi degli artt. 7 e 48 del Trattato, rispetto ai cittadini degli altri Stati membri.
5 Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte, interrogata in via pregiudiziale dall' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all' interpretazione delle suddette disposizioni, ha dichiarato che un cittadino di uno Stato membro, che non ha mai esercitato il diritto di libera circolazione all' interno della Comunità, non ha titolo per invocare gli artt. 7 e 48 del Trattato CEE in riferimento a una situazione puramente interna a tale Stato.
6 Il giudice nazionale, nutrendo alcuni dubbi su tale risposta, osserva, nella sua ordinanza 16 marzo 1993, che i cittadini tedeschi sono discriminati rispetto a quelli degli altri Stati membri, in particolar modo sotto il profilo delle condizioni di accesso e di retribuzione del rapporto di lavoro di cui trattasi.
7 Ritenendo che tale situazione possa costituire una violazione dell' art. 3, n. 1, della Costituzione della Repubblica federale di Germania, ai cui termini "tutte le persone sono uguali davanti alla legge", l' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 28 gennaio 1992 (causa C-332/90) vada interpretata nel senso che, in riferimento ad una situazione puramente interna, sia preclusa al giudice nazionale l' applicazione del diritto comunitario, oppure se, in caso di incompetenza della Corte di giustizia, spetti al giudice nazionale, in quanto giudice naturale ai sensi dell' art. 101, n. 1, seconda frase, del Grundgesetz (Costituzione) della Repubblica federale di Germania, qualora venga adito per un' asserita violazione dell' art. 3, n. 1, dello stesso Grundgesetz, la competenza ad esaminare la questione preliminare se sussista una discriminazione a danno dei cittadini nazionali, conseguente al fatto che il diritto comunitario produce in definitiva l' effetto di porre i cittadini tedeschi in una situazione meno favorevole rispetto ai cittadini degli altri Stati membri".
8 Con tale questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se, alla stregua della sentenza [OSCURATO:PERSONA], pur non essendo applicabile al caso di specie il diritto comunitario, esso possa pronunciarsi sulla situazione discriminatoria lamentata dal signor [OSCURATO:PERSONA] alla luce del diritto nazionale, traendone le necessarie conseguenze.
9 Al riguardo, è sufficiente rilevare che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] non può avere altro effetto se non quello di escludere che il diritto comunitario possa essere invocato in presenza di una situazione puramente interna.
10 Spetta invece al giudice nazionale, quando sia chiamato a conoscere di una questione di diritto interno, stabilire se, alla luce di quest' ultimo, vi sia una discriminazione e se e come tale discriminazione debba essere eliminata.
11 Pertanto, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che il diritto comunitario non osta a che il giudice nazionale controlli la compatibilità con la propria Costituzione di una norma interna che sfavorisca i lavoratori nazionali rispetto ai cittadini di altri Stati membri, qualora i detti lavoratori nazionali si trovino in una situazione priva di qualsiasi connessione con quelle contemplate dal diritto comunitario.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Le spese sostenute dai governi tedesco e italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 16 marzo 1993, dichiara:
Il diritto comunitario non osta a che il giudice nazionale controlli la compatibilità con la propria Costituzione di una norma interna che sfavorisca i lavoratori nazionali rispetto ai cittadini di altri Stati membri, qualora i detti lavoratori nazionali si trovino in una situazione priva di qualsiasi connessione con quelle contemplate dal diritto comunitario.