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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38039/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; * [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e comma 2sexíes, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, è complessivamente inammissibile in relazione a tutti e tre i motivi proposti, per difetto di specificità.

In relazione al primo motivo, in particolare, attinente alla dedotta violazione del disposto dell'art. 114, disp.att., cod.proc.pen., lo stesso si risolve in una tautologica critica alla sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni ivi illustrate e - in particolare - relative al principio di diritto in base alla quale la nullità derivante dall'omissione dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, essendo la medesima a regime intermedio, può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023), come non avvenuto nel caso di specie.

Analoga considerazione va formulata in relazione al motivo attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen.; atteso che lo stesso si risolve in un mero richiamo ai principi generali attinenti al relativo istituto e senza adeguato confronto con la motivazione della sentenza gravata, che ha puntualmente argomentato il diniego sulla base dell'entità del superamento della massima soglia alcolemica e sulla intrinseca pericolosità della condotta.

Infine, medesime considerazioni possono spiegare in relazione al motivo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 dei 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente Il motivo si risolve quindi in una generica critica in ordine alla mancata concessione delle attenuanti medesime, giustificata dalla Corte - con motivazione intangibile in questa sede - con la negativa valutazione sulla personalità dell'imputato desunta dai suoi precedenti e sulla carenza di elementi positivi idonei a giustificarne l'applicazione; valutazione in riferimento alla quale le considerazioni poste alla base del motivo di ricorso si risolvono quindi in una critica del tutto tautologica e omissiva dell'onere di necessario raffronto con le ragioni poste alla base della decisione.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; * [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e comma 2sexíes, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, è complessivamente inammissibile in relazione a tutti e tre i motivi proposti, per difetto di specificità. In relazione al primo motivo, in particolare, attinente alla dedotta violazione del disposto dell'art. 114, disp.att., cod.proc.pen., lo stesso si risolve in una tautologica critica alla sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni ivi illustrate e - in particolare - relative al principio di diritto in base alla quale la nullità derivante dall'omissione dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, essendo la medesima a regime intermedio, può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023), come non avvenuto nel caso di specie. Analoga considerazione va formulata in relazione al motivo attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen.; atteso che lo stesso si risolve in un mero richiamo ai principi generali attinenti al relativo istituto e senza adeguato confronto con la motivazione della sentenza gravata, che ha puntualmente argomentato il diniego sulla base dell'entità del superamento della massima soglia alcolemica e sulla intrinseca pericolosità della condotta. Infine, medesime considerazioni possono spiegare in relazione al motivo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 dei 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente Il motivo si risolve quindi in una generica critica in ordine alla mancata concessione delle attenuanti medesime, giustificata dalla Corte - con motivazione intangibile in questa sede - con la negativa valutazione sulla personalità dell'imputato desunta dai suoi precedenti e sulla carenza di elementi positivi idonei a giustificarne l'applicazione; valutazione in riferimento alla quale le considerazioni poste alla base del motivo di ricorso si risolvono quindi in una critica del tutto tautologica e omissiva dell'onere di necessario raffronto con le ragioni poste alla base della decisione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre
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