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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 11335/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 27/10/2022, che ha rigettato l'appello proposto contro l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta del 4/10/2022, con cui era stata respinta la richiesta dell'imputato di essere autorizzato ad esercitare l'attività lavorativa in una diversa sede rispetto a quella per la quale aveva già ottenuto l'autorizzazione.

1.1. Con un unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 125 disp. att. cod. proc. pen. 2.

La P.G. presso questa Corte, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 31/01/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Con nota in data 02/02/2023, il ricorrente ed il difensore hanno rinunciato all'impugnazione proposta.

4. Tanto premesso, la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento//00 in favore della Cassa per le ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 27/10/2022, che ha rigettato l'appello proposto contro l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta del 4/10/2022, con cui era stata respinta la richiesta dell'imputato di essere autorizzato ad esercitare l'attività lavorativa in una diversa sede rispetto a quella per la quale aveva già ottenuto l'autorizzazione. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 125 disp. att. cod. proc. pen. 2. La P.G. presso questa Corte, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 31/01/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con nota in data 02/02/2023, il ricorrente ed il difensore hanno rinunciato all'impugnazione proposta. 4. Tanto premesso, la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento//00 in favore della Cassa per le ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così
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